La trascrizione al Pra della vendita di un veicolo non è conditio sine qua non per provarne la proprietà
Contrariamente a quanto si pensa comunemente, la trascrizione nell’ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (in foto, quelli di Roma) dell’atto di un trasferimento di proprietà non costituisce un requisito di validità o di efficacia dello stesso, che si realizza per effetto del consenso delle parti, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore. E’ un chiarimento importante quello fornito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6385/20 depositata il 6 marzo 2020.
Respinta la domanda risarcitoria di un automobilista: non provata la proprietà del veicolo
La vicenda. Un automobilista aveva citato dinanzi al Giudice di Pace di Nola l’azienda proprietaria di un furgone che aveva determinato, nel maggio del 2005, un incidente in cui era rimasta coinvolta la sua vettura, riportando danni per cinquemila euro, e aveva chiamato in causa anche l’assicurazione del mezzo, Allianz. La compagnia si era costituita eccependo, tra le altre cose, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, perché al momento del sinistro non sarebbe risultato proprietario dell’auto danneggiata e il giudice, accogliendo questa eccezione, aveva respinto la domanda risarcitoria.
L’automobilista aveva appellato la sentenza ritenendo che il Giudice di Pace avesse erroneamente ritenuto non provata la titolarità del suo diritto di proprietà, perché le dichiarazioni rese dal fratello – certo che l’acquisto fosse avvenuto nell’aprile 2005 – erano state considerate inattendibili solo in ragione del rapporto di parentela, e in ragione di un asserito contrasto con le risultanze del PRA. Ma il Tribunale di Nola aveva confermato il pronunciamento di primo grado.
Il danneggiato ricorre per Cassazione
Di qui il ricorso per Cassazione in cui il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 815, 1325, 1470 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 252 e 253 cod. proc. civ., del Rdl n. 436/1927, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il nodo del contendere della causa riguarda la individuazione del momento di perfezionamento della vendita dell’autoveicolo danneggiato. Secondo il ricorrente essa si sarebbe perfezionata verbalmente nell’aprile 2005 e a prova di ciò egli ha addotto la testimonianza resa dal fratello. Secondo il Tribunale di Nola, invece, data l’inattendibilità della testimonianza del fratello, gli unici indizi per risalire alla data della vendita erano rappresentati dalle risultanze del Pra, da cui si evinceva che il 16 novembre 2005 era stato registrato il contratto di vendita stipulato per iscritto il 19 ottobre 2005.
La dichiarazione testimoniale del fratello considerata inattendibile
“E’ vero – spiegano gli Ermellini – che il contratto di compravendita di un bene mobile registrato non richiede la forma scritta a pena di nullità, che la forma scritta è richiesta solo ai fini della registrazione e che, pertanto, il trasferimento di proprietà avrebbe potuto legittimamente aver luogo verbalmente e in un momento diverso rispetto a quello emergente dal contratto scritto, ma spettava a chi aveva interesse a dimostrare di aver stipulato l’atto in un momento diverso rispetto a quello risultante dal contratto scritto fornirne la prova: prova che, nel caso di specie, è rappresentata da una dichiarazione testimoniale, sulla cui efficacia probatoria è incentrato il ricorso avverso la sentenza impugnata”.
La valutazione delle prove non legali, ricorda la Suprema Corte, è un tipico accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e sottratto allo scrutinio di legittimità, eccetto che sotto il profilo del difetto di motivazione. Ebbene, “il giudice a quo ha ritenuto inidonea la testimonianza resa dal fratello a provare che, diversamente da quanto emerso dal contratto scritto e datato 19 ottobre 2005, la proprietà dell’auto era stata trasferita all’attuale ricorrente in data anteriore, precisamente nell’aprile dello stesso anno, perché inattendibile, facendo leva sul particolare rigore che deve osservarsi per valutare la testimonianza resa da uno stretto congiunto”.
La Cassazione evidenzia come l’automobilista pretenda una diversa valutazione dell’attendibilità della dichiarazione testimoniale fondata su argomenti non conferenti e non specificamente supportati. “Egli pretende un diverso esito del giudizio di attendibilità della dichiarazione testimoniale basato su argomenti – la stipulabilità verbale del contratto di vendita di un’auto e gli effetti di opponibilità della registrazione dell’atto di vendita al PRA – che non sono affatto in discussione e che non riguardano l’efficacia probatoria, omettendo di produrne altri circa le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Nola ad attribuire alla testimonianza una diversa valutazione”.
I dati del Pra possono essere superati con ogni mezzo di prova
Ed è qui che la Cassazione chiarisce che il giudice “non mette in dubbio la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui per individuare l’effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova -quindi, anche attraverso la prova testimoniale – dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l’articolo 1376 cod. civ.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e, dunque, in forma libera”.
Il contratto di compravendita si perfezione con il semplice consenso tra le parti
Il contratto di compravendita di un’automobile, infatti, non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 cod. civ.). L’eventuale forma scritta, puntualizzano i giudici, è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale “non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e ai fini dell’imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo). Ai fini della individuazione dell’effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale”.
Ciò che difetta nel ricorso è la solidità della prova che “superi” le risultanze del Pra
La questione in discussione nel caso specifico, dunque, specificano i giudici del Palazzaccio, non è tanto se il contratto potesse oppure no essere stipulato verbalmente, né se le risultanze del PRA potessero essere vinte da una prova testimoniale, “ma se il ricorrente avesse superato la suddetta presunzione, provando, tramite la dichiarazione resa dal proprio fratello, che il contratto di compravendita era stato stipulato in altra data, anteriore rispetto a quella risultante dal PRA”.
Ebbene, la giurisprudenza della stessa Corte indica, tra gli elementi di natura oggettiva da considerare per valutare l’attendibilità della prova, la precisione, la completezza della dichiarazione, l’assenza di contraddizioni, ma “di nessuno di tali elementi il ricorrente ha offerto alcuna dimostrazione, giacché egli a quanto consta si è limitato a far risalire l’acquisto dell’auto all’aprile 2005, senza altri supporti dimostrativi – asserisce la Cassazione – Provata, invece, risulta la presenza di un elemento di carattere soggettivo, in particolare, lo stretto rapporto di parentela con il ricorrente, che la giurisprudenza ritiene possa bastare a motivare una valutazione di inattendibilità della prova testimoniale. Costituisce infatti ius receptum che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perché il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale.
“L’inattendibilità di una deposizione testimoniale – conclude la Suprema Corte – può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l’incapacità a testimoniare (…) La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi: l’una, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”.
Per inciso, si ricorda a che che l’insussistenza del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 cod. proc. civ., non consente al giudice di merito un’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma “neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse”. Il ricorso è stato pertanto rigettato.