La sospensione immediata della patente per guida in stato di ebbrezza

In un periodo in cui, con la riforma “in itinere” del Codice della Strada, le nuove norme per contrastare la guida in stato di alterazione psico-fisica e la relativa “stretta” sono al centro del dibattito, merita di essere segnalata l’ordinanza n. 21433/23 depositata il 19 luglio 2023 con cui la Cassazione chiarisce una questione importante relativamente al provvedimento di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza nelle previsioni attualmente in vigore.

Automobilista colto a guidare in stato di ebbrezza si oppone alla sospensione della patente

Ad avviare il contenzioso era stato un automobilista pizzicato a guidare con un tasso alcolemico di 1,7 grammi per litro al quale era stata immediatamente sospesa la patente per un anno ai sensi dell’articolo 223 del C.d.S. per aver appunto condotto il veicolo con un tasso oltre il limite consentito (0,5 g/l). Articolo che così recita, testualmente: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

L’uomo, nel 2016, aveva presentato opposizione contro l’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura di Oristano gli aveva irrogato la sanzione amministrativa della sospensione del titolo di guida e l’anno successivo il giudice di pace cittadino l’aveva accolta, annullando il provvedimento.

 

Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento immediato prima dell’accertamento del reato

La Prefettura tuttavia aveva impugnato la decisione e, con sentenza del 2019, il Tribunale di Oristano aveva accolto il gravame, capovolgendo il verdetto di prime cure e rigettando l’opposizione dell’automobilista, che a qual punto ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 186 e 223 del Codice della Strada, nonché 9 e 14 della Legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile.

Secondo il ricorrente, in buona sostanza, il tribunale avrebbe erroneamente applicato la sospensione della patente prevista dall’art. 223 del Codice in luogo di quella specificamente prevista, per la guida in stato di ebbrezza, dall’art. 186, settimo, ottavo e nono comma del medesimo corpus normativo, con la sostanziale differenza che nel secondo caso la norma implica che il reato venga prima accertato dal giudice.

Ma per la Suprema Corte la censura è infondata. Gli Ermellini ricordano che “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare-preventiva disposta dal prefetto, ai sensi dell’art. 2234 del medesimo codice  – la quale deve  intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito – risponde alla necessitò di impedire che, nell’immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa”.  La norma di cui all’art. 186, dunque, puntualizza la Suprema Corte, “non impedisce, in astratto, di applicare alla guida in stato di ebbrezza, dove questa costituisca reato, la diversa sanzione di cii all’art. 223 del codice della strada, purché, in questo secondo caso, la sospensione sia disposta entro un termine ragionevole dalla violazione contestata”.

 

I diversi presupposti della sospensione ai sensi dell’art. 186 e 223 del Codice della Strada

La questione in discussione nello specifico dunque, non era la congruità di tale termine, ma piuttosto “l’astratta applicabilità della sanzione prevista dall’art. 223 anche alla fattispecie della guida in stato di ebbrezza”.

Al riguardo, gli Ermellini, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, affermano che la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del Cds “si fonda su presupposti diversi da quelli dell’art. 223 dello stesso codice: nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti.

Sospensione cautelare ammessa (e prevista) se il conducente ha un tasso alcolemico oltre gli 1,5 g/l

“Ne consegue che – prosegue la Suprema Corte – in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, ove sia stata accertata a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro”.  

E poiché, nel caso di specie, il ricorrente, come detto, era stato fermato alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,7 grammi per litro, “ben poteva essergli comminata la sospensione della patente di guida per un periodo di un anno, come nella specie è accaduto – concludono i giudici del Palazzaccio –, posto che la disposizione di cui all’art. 186, secondo comma, del codice della strada prevede tre fasce di diversa gravitò dell’illecito, per ultima delle quali (rappresentata dalla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) è prevista, appunto, la sospensione della patente da uno a due anni”. Dunque, ricorso rigettato e sospensione confermata.

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