Sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione: gli obblighi

La sicurezza ha da sempre rappresentato un aspetto di fondamentale importanza nel mondo del lavoro, tanto privato quanto pubblico. Tale esigenza risponde sia a motivazioni etiche e culturali sia legali. Soprattutto negli ultimi anni è stata dedicata sempre maggior attenzione all’argomento, tuttavia, e i numeri lo confermano, c’è da fare ancora molto. Ma, soprattutto, è necessario porre in essere un insieme di iniziative atte a sensibilizzare tutti i datori di lavoro su questa questione.

Accade che incolpevolmente, specie negli enti locali di piccole dimensioni, sia per motivi organizzativi che economici, non si disponga di mezzi e risorse da impegnare nella formazione e sensibilizzazione al tema della sicurezza sul posto di lavoro e lo si affronti solo quando malauguratamente si verificano incidenti: quando ormai, purtroppo, è già tardi. Quest’approfondimento, lungi dall’avere valore accademico, si propone semplicemente di “attenzionare” soprattutto le piccole realtà amministrative locali affinché, edotte dell’argomento, possano azionare quanto necessario per garantire la massima tutela e protezione nei confronti delle loro maestranze per mansioni per le quali non sono specializzati.

Sicurezza sul lavoro: alcuni riferimenti normativi

Al fine di inquadrare l’argomento dal punto di vista normativo si richiamano i seguenti riferimenti: l’articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto assoluto all’integrità fisica dell’individuo; l’articolo 2087 del Codice civile prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavori, garantendone la sicurezza in relazione alla particolarità del lavoro, all’esperienza ed alla tecnica. Poi, ancora, il Decreto Legislativo 81/08 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, successivamente modificato dal D. lsg. 151/2015, rappresenta un parametro normativo fondamentale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’argomento è stato affrontato anche a livello comunitario dalla Carta Sociale Europea, dalla Direttiva 89/391/CEE del 12.6.1989, cosiddetta “Direttiva quadro”, con l’introduzione anche a livello comunitario della nozione di valutazione del rischio. Detta norma impone delle prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza in tutta Europa, riconoscendo comunque agli Stati membri di mantenere ed adottare misure più severe. Solo a livello informativo, sull’argomento si richiamano le direttive: 89/654 CEE (luoghi di lavoro), 89/655 CEE (attrezzature di lavoro), 89/656 CEE (attrezzature di protezione individuale), 90/269 CEE (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 CEE (attrezzature munite di videoterminale).

Da ultimo, non si possono dimenticare i singoli accordi sindacali con le parti sociali, sia pubbliche che private. I seguenti termini devono diventare “la regola” anche nella gestione delle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni: “valutazione del rischio” rapportata a ciascuna attività dei lavoratori, “gestione, amministrazione e riduzione dei rischi”, accorgimenti per l’utilizzo di “agenti fisici, chimici e biologici” nei luoghi di lavoro, “controllo sanitario” degli operatori, “formazione specifica” per ogni categoria di lavoratore, “aggiornamento”.

 

Gli stringenti obblighi antinfortunistici anche per la Pubblica Amministrazione

Trattasi, lo si sottolinea, di aspetti imprescindibili per ogni datore di lavoro, sia esso privato o pubblico. Nella Pubblica Amministrazione l’attuazione del “Testo Unico sulla sicurezza” ha comportato maggiori difficoltà e differenze rispetto al privato, dovendo sempre essere garantito il principio della trasparenza ed il rispetto dei servizi pubblici essenziali.

Gli Enti Locali infatti, proprio per le loro finalità, sono in stretto collegamento con il territorio nel quale operano e spesso si trovano a dover svolgere attività che impongono un livello di sicurezza particolarmente significativo. Si pensi alle esigenze manutentive del verde, dell’assetto viario, della pubblica illuminazione, alla pulizia delle strade. E’ di tutta evidenza, quindi, quanto sia ampio lo spettro di settori nel quale un ente locale deve operare con i propri dipendenti. Ma questo non lo esime dal rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Dopo questo rapido excursus nel quale si è parlato di obblighi del datore di lavoro, è lecito domandarsi chi occupi tale posizione in un Comune.

Per rispondere alla domanda viene in aiuto l’articolo 2, comma 2, lettera b del Testo Unico, che lo descrive così: “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

 

Chi è il datore di lavoro nella PA?

La risposta che si può fornire al quesito è che, dunque, il datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione deve essere individuato nel dirigente dotato di poteri di gestione del singolo ufficio dove si svolge l’attività lavorativa ed il funzionario nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio con autonomia gestionale e decisionale di spesa. L’organo apicale della PA nomina il datore di lavoro: ad esempio, nel caso di un piccolo Comune, il compito spetta al sindaco. Nei comuni con un numero più importante di dipendenti, esso, invece, è spesso individuato nella figura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico o in più datori di lavoro, ovvero nei vari responsabili d’area che hanno potere decisionale e di spesa.

Ai sensi della richiamata normativa, ed in particolare gli artt. 17 e 18 vengono individuati gli obblighi del funzionario che viene nominato datore di lavoro. Quest’ultimo, al pari che nel settore privato, avrà come compiti principali la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, la redazione del Dvr, (per l’appunto, il Documento di Valutazione dei Rischi), la nomina delle figure della sicurezza del lavoro, quello di affidare a sua volta i compiti afferenti alla sicurezza dei lavoratori in relazione alle capacità e competenze, di dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), di assicurare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ai lavoratori.

 

La centralità della formazione per la sicurezza sul lavoro

Sempre la normativa citata e gli accordi tra Stato e regioni prevedono, altresì, di formare i lavoratori con corsi sia di formazione generale che specifica. E alla loro conclusione dovrà esserci un test di valutazione che, se superato, comporterà il rilascio di un attestato di sicurezza sul lavoro che certifica le competenze acquisite.

Onde evitare di entrare in questa sede in tecnicismi, ci si limita a ricordare che sempre la medesima normativa disciplina espressamente gli obblighi in tema di sicurezza che il datore di lavoro può delegare attraverso uno specifico atto di delega che deve avere un preciso contenuto ed obblighi che non può delegare. Va prestata molta attenzione alla circostanza che la delega non esonera il datore di lavoro da responsabilità ai fini della sicurezza.

In estrema sintesi, quindi, non solo nel privato ma anche nelle pubbliche amministrazioni, in tema di sicurezza, dovranno essere soddisfatti i seguenti aspetti: programmazione delle attività per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza; elaborazione del Dvr al fine di individuare i rischi presenti, ponendo particolare attenzione alle peculiarità degli ambienti di lavoro; simulazioni attraverso i piani di emergenza; nomina delle figure della sicurezza. Corre l’obbligo di richiamare l’attenzione sulla circostanza che anche i Comuni, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenuti per legge a nominare le figure per la sicurezza che – si ricorda – sono: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp); il Medico Competente (MC); il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (Rls); gli Addetti Antincendio e gli Addetti Primo soccorso.

 

Ancora troppi rischi e criticità, specie per gli operai “factotum” dei piccoli Comuni

Tutti questi aspetti non sono assolutamente da sottovalutare, soprattutto per gli operai, che in particolare i piccoli Comuni adibiscono a svariate attività in base alle esigenze e necessità che quotidianamente emergono nel territorio comunale, e che sono perciò esposti ad elevati rischi nell’esecuzione di tali operazioni (a mero titolo di esempio, dalla riparazione di una buca sulla strada, alla sostituzione di una lampadina della pubblica illuminazione, dalla saldatura di un tubo, al semplice sfalcio dell’erba). In queste situazioni è l’ente locale che si occupa della valutazione dei rischi specifici, ai quali di volta in volta è esposto l’operaio.

Da ultimo, particolare riguardo dovrà essere dato ai cosiddetti “lavoratori isolati”, ossia coloro che operano in contesti isolati. Nel D. Lgs. 81/08 si trovano diversi riferimenti a lavori a rischio nei quali è richiesta la presenza di almeno due lavoratori; tuttavia, non si rinviene una sezione specificatamente dedicata a questo tema di particolare rilevanza. Si consiglia, pertanto, in queste situazioni, di valutare lo specifico rischio e l’adozione di procedure che ne consentano il monitoraggio con la precisazione che quest’ultimo è consentito in quanto non è finalizzato al controllo dell’attività del lavoratore, bensì alla sua sicurezza.

A conclusione di queste “pennellate” su argomenti di estrema rilevanza ed attualità si ritiene di “attenzionare” soprattutto le amministrazioni locali sulla “Valutazione dei rischi specifici”, la “Sicurezza nei posti di lavoro” e la “Formazione”, che non sono delle semplici parole, bensì aspetti che ciascun amministratore comunale deve porre come priorità, con l’avvertenza che non devono essere guardati con diffidenza e sospetto, ma diventare imprescindibili pratiche di routine, in un’ottica di buona amministrazione, così come prevista dalla stessa Carta costituzionale.

Avv. Marco Frigo

Responsabile Area Legale Valore S.p.A.

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2 Commenti
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Massimo Locci
18 giorni fa

I Dirigenti Scolastici non hanno obbligo di formazione sulla Sicurezza ma partecipano alla stesura del DVR, possono sanzionare i lavoratori per inadempienze sulla sicurezza. Se non sono formati con tanto di attestazione come possono valutare ciò che l’RSPP propone? Come è possibile che un Dirigente “ignorante” possa garantire la competenza ed in particolare la Prevenzione ancor prima della Sicurezza ?