Il risarcimento per i danni da vaccinazioni non obbligatorie

La Corte Costituzionale dovrà tornare a esprimersi sulla questione del risarcimento dei danni prodotti dalle vaccinazioni non obbligatorie ma “solo” raccomandate: un tema di estrema attualità e rilevanza, considerato che tra queste rientra anche quella anti-Covid.

A chiamare in causa la Consulta la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza interlocutoria n. 17441/22 depositata il 30 maggio 2022. 

 

I giudici di merito indennizzano un bimbo leso a causa del vaccino anti-meningococco

La vicenda di cui si sono occupati gli Ermellini trae origine da una domanda di indennizzo presentata ai sensi dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. A promuoverla, i genitori di un bambino al quale era stato somministrato il vaccino anti-meningococco e che, dopo la somministrazione, aveva accusato importanti sintomi di sofferenza cerebrale acuta degenerati progressivamente, con gravi postumi permanenti di carattere neurologico e cerebrale.

I suoi genitori avevano citato in causa il Ministero della Salute e in primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda azionata riconoscendo il diritto all’assegno vitalizio ai sensi della Legge 210. Decisione confermata anche dalla Corte d’Appello che aveva rigettato il gravame del Ministero, che aveva per l’appunto obiettato come la vaccinazione in questione non fosse obbligatoria ma soltanto raccomandata dall’Autorità Sanitaria.

 

Il ministero ricorre in Cassazione rilevando come quella vaccinazione non fosse obbligatoria

Ministero della Salute che quindi ha proposto ricorso anche per Cassazione sulla scorta dell’art. 1 della Legge 210/1992 di cui i giudici di merito avrebbero dato un’errata applicazione ritenendo estensibili alla vaccinazione contro il meningococco i principi costituzionali in materia di profilassi vaccinale collettiva, raccomandata dalle Autorità sanitarie e rientranti nel Piano Nazionale dei Vaccini,  laddove invece la norma prevedrebbe il diritto all’indennizzo unicamente nei casi di menomazioni derivanti dalla somministrazione di vaccinazioni obbligatorie per legge e non per le vaccinazioni non obbligatorie. 

Cosa prevede la legge

L’articolo, per la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, recita, testuale: “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Legge introdotta dal legislatore in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 307 del 1990, con cui si era affermata la compatibilità di trattamenti sanitari imposti per legge e rivolti a migliorare e conservare lo stato di salute sia del singolo individuo sottoposto al trattamento, sia della collettività. Questa “compatibilità”, infatti, richiede un bilanciamento tra il valore individuale della salute e lo spirito di solidarietà reciproca tra individuo e collettività, di qui la previsione del diritto all’indennizzo in favore del singolo al quale fosse derivato un danno alla salute in conseguenza del trattamento sanitario effettuato.

 

La Consulta ha già definito incostituzionale l’esclusione di alcune vaccinazioni raccomandate

La Corte Costituzionale successivamente si è già pronunciata con declaratorie di incostituzionalità dell’art. 1 L. 210 con riguardo alla vaccinazione antipolio (sentenza n. 27 del 1998), della vaccinazione anti-epatite B (sentenza n. 423 del 2000) e della vaccinazione antinfluenzale (sentenza n. 268 del 2017): tutte non obbligatorie, ma di prevenzione e raccomandate dalle Autorità di Pubblica Sanità a tutela della collettività, con specifici programmi di politica sanitaria.

In tali pronunce la Consulta ha sempre evidenziato l’assenza di ragioni nel differenziare i casi in cui la vaccinazione è imposta per legge da quello in cui sia non obbligatoria ma raccomandata dall’Autorità. In quest’ultima situazione, infatti, il singolo, pur non essendo sottoposto alla minaccia di una sanzione, è comunque indotto ad aderire alla profilassi promossa, confidando nelle raccomandazioni dei sanitari e nella convinzione di tenere un comportamento di utilità generale.

Secondo la Cassazione tuttavia occorre una pronuncia specifica per la anti-meningococco

Tuttavia, secondo la Cassazione, questi principi non consentono di operare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1 in questione, riconoscendo il diritto all’indennizzo anche nel caso di vaccinazione non obbligatoria. Non è possibile arrivare ad una disapplicazione ope iudicis dell’art. 1, estendendo la portata delle precedenti declaratorie di incostituzionalità, aventi ad oggetto diverse profilassi di vaccinazione” spiega la Cassazione nella sentenza interlocutoria sulla vaccinazione anti-meningococco. 

Viceversa, appare rilevante e non infondata in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo previsto dalla predetta norma spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, antimeningococcica” concludono gli Ermellini, secondo i quali la Corte d’appello ha errato nell’applicare i richiamati principi di incostituzionalità al caso concreto, riguardante la vaccinazione non obbligatoria anti meningococco.

Ora la parola ri-passa alla Corte Costituzionale e in attesa della sua pronuncia, che si spera possa chiarire la questione a livello generale, il giudizio specifico è stato sospeso. 

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Elena
2 anni fa

Mio figlio 22anni dopo seconda dose faizer ha avuto una trombosi scoaugulato con eparina poi operato

Blog Giuridico
Admin
Reply to  Elena
2 anni fa

A riguardo, si evidenzia che tra gli effetti avversi del vaccino Pfizer, fino ad oggi registrati, non sono stati ricompresi eventi trombotici, maggiormente correlati invece alla somministrazione di Astrazeneca e Janssen.

L’associazione causale fra evento e vaccino Pfizer può essere, pertanto, ritenuta compatibile solo dal punto di vista temporale, certamente rilevante, non essendovi peraltro prove certe per poter dichiarare che vi sia una diretta correlazione tra i due eventi.

Il processo coagulativo si basa su un insieme di reazioni chimiche legate all’interazione di piastrine, vitamina K ed enzimi; ciò comporta che alla base della trombosi possano esservi moltissimi fattori scatenanti. Nelle trombosi arteriose e cardiache prevale il fattore lesivo: tale tipo di trombosi colpisce generalmente arterie malate in corrispondenza di una lesione secondaria ad aterosclerosi e i principali fattori di rischio sono di origine genetica ed individuale; i trombi venosi invece si formano per lo più in presenza di stasi ematica causata ad esempio da eventi traumatici, interventi chirurgici, immobilità prolungata, vene varicose, infezioni, lesioni delle pareti venose, ustioni, terapie estrogeniche, obesità.

In considerazione dell’età del figlio, sarebbe opportuno che tutta la documentazione medica venisse esaminata da un medico legale che possa accertare le cause della trombosi, nonché eventuali postumi permanenti, perché in caso di accertamento positivo di una reazione avversa alla terapia genica sperimentale somministrata, si potrebbe accedere alle indennità previste per le lesioni patite a seguito di vaccinazione obbligatoria.

Avv. Giorgia Arnoldo

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Ringraziandola per il contributo fornito alla discussione sul tema, e nella speranza di averle risposto in modo soddisfacente, la invitiamo per ulteriori approfondimenti a contattarci tramite il form di contatto che troverà alla seguente pagina: https://www.bloggiuridico.it/contatti