Liquidazione del danno: il risarcimento del danno è uguale per gli stranieri
Risarcimento del danno: la liquidazione del danno è uguale per gli stranieri
Gli stranieri hanno diritto al risarcimento del danno secondo la legge e i parametri italiani, che si tratti di comunitari o di extracomunitari, secondo la Cassazione
In caso di incidente verificatosi in Italia, allo straniero vittima dell’illecito è sempre consentito domandare al giudice italiano la liquidazione risarcimento del danno derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari, ogniqualvolta il risarcimento sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana (Cassazione civile n. 8212 del 4/4/2013).
In tema di trattamento dello straniero per quello riguarda l’indennizzo e il risarcimento del danno allo straniero, l’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che questi è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, ovvero a condizione che gli stessi diritti siano garantiti agli italiani nel territorio dello Stato estero. Tale disposizione è stata più volte invocata dalle compagnie assicurative, e dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per negare il risarcimento del danno agli stranieri provenienti da Paesi che non hanno normative analoghe a quelle italiane.
Tra i casi più significativi, si ricorda quello di una signora di nazionalità albanese che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subìto a seguito del decesso del figlio investito da un’automobile mentre procedeva su di una bicicletta. La compagnia di assicurazioni convenuta in giudizio eccepiva la mancanza della condizione di reciprocità in relazione all’attrice albanese. Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano respinto la richiesta di risarcimento del danno, condannando la signora al pagamento delle spese processuali in favore dell’assicurazione, in quanto la stessa non aveva dato la prova che operasse la condizione di reciprocità in relazione all’ordinamento albanese.
La questione finiva, pertanto, al vaglio della Corte di Cassazione che emetteva sentenza di annullamento della pronuncia della Corte di Appello di Napoli (Cassazione civile n. 450 dell’11 gennaio 2011). La Suprema Corte ribadiva che, in tema di risarcimento del danno alla persona, la condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona. Dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all’incolumità e alla salute, costituzionalmente garantiti, non possono essere limitati dalla condizione di reciprocità, la relativa tutela dev’essere assicurata, indipendentemente dalla cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria del soggetto danneggiato (Corte n. 10504 del 07/05/2009 e n. 4484 del 24.2.2010).
Si tratta di un’interpretazione dell’art. 16 delle Preleggi costituzionalmente orientata alla stregua dell’art. 2 della Costituzione che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili dell’uomo. Di conseguenza allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, è sempre consentito domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute, alla vita e ai rapporti parentali o familiari.
Il risarcimento potrà essere domandato sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada (Cassazione civile, sez. III, 02/02/2012, n. 1493). Il risarcimento dei danni subiti dallo straniero, anche extracomunitario, in conseguenza della lesione di diritti inviolabili, potrà essere fatto valere con l’azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano. Escludere il risarcimento ai parenti di un cittadino straniero deceduto per incidente in Italia significherebbe non considerare la perdita che queste persone subiscono, e negare alla vita umana di un cittadino straniero lo stesso “valore” della vita di un cittadino italiano. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (Cassazione civile, sez. III, 11/01/2011 n. 450).
Anche per quanto riguarda la determinazione del quantum del risarcimento spettante allo straniero, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude ogni disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano. Tra le pronunce più significative, la n. 7932 del 2012 della Suprema Corte, la quale osserva che sono soltanto tre gli elementi essenziali dell’illecito extracontrattuale (costituiti dalla condotta illecita colposa o dolosa, danno e nesso di causalità) suscettibili di incidere sulla determinazione del danno. Il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo all’illecito, e come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno (Cassazione civile, 18 maggio 2012,n. 7932).
Si riporta il caso di una donna tunisina che, in proprio e nella qualità di madre di due figlie minorenni, si rivolgeva al Tribunale di Crema per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale nel quale suo marito era stato investito da un’automobile rimanendo ucciso. Nel caso in esame, l’entità del risarcimento, spettante alla moglie e alle figlie, era stata ridotta in considerazione del potere di acquisto della moneta dello Stato di residenza del danneggiato. Poiché la persona rimasta uccisa nell’incidente era di nazionalità tunisina, e le sue congiunte erano residenti in Tunisia, la somma di denaro erogata a titolo di risarcimento era destinata, presumibilmente, ad essere spesa in quel Paese. Il Tribunale di Crema in primo grado, e la Corte di Appello di Brescia in secondo, avevano decurtato l’entità del risarcimento tenuto conto della realtà socio-economica del Paese estero nel quale le somme liquidate sarebbero state spese, vale a dire la Tunisia. Le danneggiate, lamentando la sottovalutazione del danno, si rivolgevano, quindi, alla Corte di Cassazione.
Secondo la Suprema Corte adeguare la misura del risarcimento al valore della moneta dello Stato di residenza del danneggiato determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento e la lesione di un valore della persona umana (Cassazione civile, sez. III, n. 24201, 13/11/2014; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14/06/2016 n° 12146). In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini della liquidazione del danno, la nazionalità straniera della vittima. Non si vede per quale ragione un medesimo evento dannoso verificatosi in Italia possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità del danneggiato. Pertanto, il criterio della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato non è fondato in diritto. Il luogo in cui vive il danneggiato alla data di liquidazione del danno è una circostanza irrilevante rispetto alla personalizzazione del danno medesimo. Personalizzazione che va effettuata sulla base di profili attinenti alla situazione personale e familiare del danneggiato che possono contribuire a delineare l’entità della lesione del rapporto parentale e delle conseguenti sofferenze per la perdita del prossimo congiunto.
Inoltre, in forza della giurisprudenza costituzionale, una disparità di trattamento nella liquidazione del danno allo straniero, per la lesione di diritti inviolabili della persona, risulterebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza. L’orientamento più recente della Cassazione nega ogni rilevanza al luogo di residenza del danneggiato (sia esso la vittima primaria, che i suoi congiunti, in caso di macrolesione o decesso della vittima primaria) ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento. Si tratta di un principio di civiltà e di rispetto del valore della persona anche alla luce dei principi costituzionali.
Recenti sentenze della Corte di Cassazione ribadiscono, inoltre, l’importanza dell’uniformità delle tecniche risarcitorie. Si tratta della necessità di individuare un parametro di riferimento uniforme che possa essere adattato alle circostanze del caso concreto. La Suprema Corte individua nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano il parametro attestante, in linea generale, la conformità della valutazione equitativa del danno alla persona. I valori di riferimento adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè in grado di garantire la parità di trattamento. L’equità, infatti, non è solo regola del caso concreto ma anche strumento di eguaglianza attraverso il quale si viene a garantire parità di trattamento a fronte di casi analoghi (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408). Fare ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano ha lo scopo di evitare che danni identici possano essere liquidati in misura diversa (Cass. n. 24201/2014). Nella liquidazione del danno patito da soggetti residenti all’estero e, quindi, in un diverso contesto socio-economico, la Cassazione riconosce l’applicabilità degli stessi “parametri economici e di monetizzazione del danno vigenti in Italia” (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12221). Lo straniero danneggiato deve essere risarcito secondo l’impianto normativo dello Stato in cui si è verificato il danno (Cassazione Civile, Sezione III, 14 giugno 2016 n. 12146).
In conclusione, quindi, l’applicabilità del criterio secondo cui l’entità del risarcimento tenga conto della realtà socio-economica in cui il danneggiato vive è manifestamente infondata, perché la prospettata ricostruzione di limiti al risarcimento si pone in contrasto con la disciplina comune europea che tutela il diritto inviolabile della salute e della vita.
Dott.ssa Francesca Boscolo
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