Il risarcimento del danno riflesso da incidente stradale

Un incidente stradale non mortale ma comunque dalle conseguenze molti gravi comporta uno sconvolgimento della vita non solo della persona che lo ha subito direttamente e che abbia riportato traumi altamente invalidanti, ma anche dei suoi familiari, che soffrono per la condizione del proprio caro, sviluppano anche vere e proprie malattie psichiche, e che non di rado devono assisterlo per mesi se non per sempre, nei casi più estremi: si tratta del cosiddetto “danno riflesso”.

Per comprendere come va risarcita questa complessa fattispecie di pregiudizio, nelle sue componenti patrimoniale e non patrimoniale, risulta particolarmente utile l’ordinanza n. 9317/23 depositata dalla Cassazione il 4 aprile 2023, nella quale la Suprema Corte, per quanto riguarda il danno non patrimoniale, ribadisce la distinzione che va effettuata tra il danno biologico e quello morale.

 

La causa per il risarcimento di un ragazzo vittima di un grave incidente in motorino e della mamma

Un ragazzo all’epoca minorenne nel 2000 era rimasto coinvolto in un gravissimo sinistro stradale: il giovane era trasportato sul motorino di un amico quando un’auto aveva urtato il ciclomotore facendolo rovinare a terra. Il passeggero era sopravvissuto, ma aveva riportato gravissime lesioni e postumi gravemente invalidanti che avevano costretto la mamma ad assisterlo praticamente in modo permanente.

Il danneggiato e la madre avevano quindi citato in causa per ottenere un congruo risarcimento dei danni patiti, per la genitrice il cosiddetto “danno riflesso”, il conducente della vettura e le compagnie di assicurazione, sia quella della macchina sia quella dello scooter.

In primo grado il Tribunale di Castrovillari aveva accolto parzialmente la domanda, ma in secondo grado la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2019 (quasi vent’anni dopo il fatto!), aveva fatto ammenda, trattandosi di terzo trasportato, condannando tutti i corresponsabili al risarcimento integrale del danno in favore di madre e figlio.

 

Il ricorso per Cassazione anche per il mancato riconoscimento del danno morale riflesso

I quali tuttavia hanno proposto ricorso anche per Cassazione, ritenendo che non tutti i profili di pregiudizio fossero stati adeguatamente riconosciuti dai giudici territoriali, compreso quello della madre della vittima primaria. E qui la Cassazione ha accolto e direttamente deliberato su uno dei motivi di doglianza, nel quale i ricorrenti prospettavano la nullità della sentenza impugnata per violazione del divieto di “reformatio in pejus” (in sede civile “ultrapetizione”).

I ricorrenti hanno fatto notare che nella sentenza di primo grado era stata accordata alla donna, a titolo di risarcimento del danno morale cosiddetto riflesso, inteso come “patema d’animo”, la somma di 71.658 euro: dunque, il giudice di prime cure aveva accordato alla madre del ragazzo il risarcimento del danno consistito nella sofferenza interiore, ma non quello del danno biologico consistito nella malattia psichica che ne conseguì, su cui aveva glissato del tutto.

La Corte d’Appello aveva accolto il motivo di appello inteso a censurare l’omessa liquidazione del danno biologico dichiarando che la relativa statuizione era stata compiuta tenendo conto anche delle sofferenze morali causate dalla malattia psichica e aveva liquidato per tale titolo la somma di 51.935 euro, determinando però con tale cifra il credito risarcitorio complessivo per il danno non patrimoniale, cancellando in toto il capo di condanna dei responsabili al risarcimento anche del danno morale, senza che la relativa statuizione fosse stata impugnata da alcuno.

 

La Suprema Corte accoglie la doglianza, danno biologico e morale riflesso sono diversi

Così giudicando – spiegano gli Ermellini – la Corte d’appello è effettivamente incorsa nel vizio di ultrapetizione. In sostanza, accertata l’esistenza del danno “A” (il danno biologico, chiesto dall’appellante e non considerato dal Tribunale), lo ha liquidato e sostituito alla differente liquidazione del danno “B” (il danno morale cosiddetto riflesso), accordato invece dal giudice di primo grado, nonostante la diversità dei due pregiudizi (biologico il primo, morale il secondo) e senza che vi fosse una impugnazione della liquidazione compiuta dal primo giudice”.

La Cassazione non ha comunque cassato la sentenza con rinvio provvedendo direttamente a quantificare il pregiudizio. Ha innanzitutto riconfermato la condanna dei responsabili civili al pagamento in favore della madre del danneggiato dell’importo già stabilito dal Tribunale di Castrovillari a titolo di risarcimento del morale danno riflesso, ossia 71.658 euro, che, con opportuna rivalutazione, sono stati infine quantificati in 84.699 euro, e a questo importo ha aggiunto la somma liquidata dalla Corte d’appello a titolo di danno biologico, 51.935 euro, a sua volta rivalutata in 54.293 euro, per un totale quindi di 147.353 euro.

Sottraendo gli acconti già ricevuti, gli Ermellini hanno pertanto stabilito in 41.462 euro il credito residuo dovuto.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments