Risarcimento del danno e titoli edilizi: il Comune risponde anche degli errori (non colti) del progettista del privato
Il privato ha diritto al risarcimento del danno derivante dall’annullamento del titolo edilizio già rilasciatogli anche se l’illegittimità dello stesso è frutto di un errore della Pubblica Amministrazione indotto dalle omissioni del tecnico che egli stesso da incaricato, ossia della concorrente responsabilità del richiedente nella misura in cui ha provocato l’errore che ha determinato il rilascio del titolo poi ritirato. E’ un pronunciamento di particolare interesse, così come l’ambito in questione, le concessioni edilizie, quello pronunciato dal Consiglio di Stato, VI sezione, nella sentenza n. 9879 del 17 novembre 2023.
Un Comune ritira in autotutela un titolo edilizio già rilasciato a un privato che ricorre al Tar
La vicenda giudiziaria trae origine appunto dall’annullamento in autotutela di un titolo edilizio in precedenza rilasciato ad un privato da parte del Comune che lo aveva concesso.
Il richiedente aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente chiedendo tanto l’annullamento del provvedimento del Comune quanto domandando, in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni subiti.
Ricorso respinto, l’annullamento era originato da un errore del suo tecnico del ricorrente
Il Tar tuttavia aveva respinto la domanda del ricorrente in quanto l’annullamento da parte dell’Amministrazione comunale dipendeva in origine da un errore dello stesso progettista da questi incaricato.
Nella presentazione della domanda, infatti, era stata omessa la presenza del vincolo di rispetto autostradale in forza del quale era stato poi annullato il titolo. L’errore in cui era incorso a sua volta il Comune per non aver acquisito il parere dell’Ente gestore della strada era stato, infatti, frutto dell’omissione del tecnico del privato.
Il quale però va fino al Consiglio di Stato che accoglie in parte la sua domanda anche risarcitoria
L’ex titolare della concessione edilizia, però, non si è dato per vinto ed è andato fino in fondo, al Consiglio di Stato, che gli ha dato almeno in parte ragione, ravvisando un’ipotesi di responsabilità concorrente tra Comune e privato e, in applicazione dell’articolo 1227 del codice civile, ha condannato pro quota il Comune al risarcimento del danno, accogliendo pertanto parzialmente la domanda del ricorrente.
Quando la Pa è responsabile per la lesione del legittimo affidamento riposto dal privato
La fattispecie all’attenzione del Consiglio di Stato si inquadra nelle conseguenze risarcitorie proprie dell’annullamento del titolo edilizio già rilasciato. Il privato, a fronte del rilascio del titolo, ripone il proprio legittimo affidamento sulla buona fede del Comune e sulla legittimità del titolo autorizzativo.
Sorge la responsabilità della Pubblica Amministrazione per la lesione di tale affidamento ingenerato nel privato in forza di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in autotutela o in sede giurisdizionale, solamente nel caso in cui sia effettivamente insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto. Tale convincimento, tuttavia, viene escluso nel caso in cui l’illegittimità del titolo rilasciato sia evidente ovvero quando si abbia conoscenza dell’impugnazione dell’atto.
L’errore del progettista incaricato non esclude tale affidamento
Esclude dunque il legittimo affidamento del privato l’ipotesi della illegittimità evidente del provvedimento favorevole, poi successivamente annullato.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato è stato investito della questione relativa alle conseguenze, ai fini del legittimo affidamento, dell’errore del tecnico incaricato, che aveva asseverato la conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente, nello specifico, anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.
Il Comune infatti ha commesso un difetto d’istruttoria ignorando un vincolo autostradale
Il Comune, indotto in errore da tale asseverazione, non si era avveduto del vincolo autostradale gravante sull’area che impediva l’edificazione, e tuttavia, osserva il Consiglio, “non poteva ignorare l’esistenza del vincolo, e anzi sicuramente non la ignorava, e ciò, dunque, manifesta un grave difetto di istruttoria sulla base del quale è stato rilasciato il permesso di costruire”: un errore considerato inescusabile, che vale a far ritenere integrato l’elemento psicologico della colpa, presupposto per l’accoglimento della richiesta risarcitoria.
L’errore del tecnico determina però un’ipotesi di responsabilità concorrente
Dopo aver riconosciuto la responsabilità del Comune per lesione del legittimo affidamento del privato a fronte dell’annullamento del provvedimento favorevole, il Consiglio di Stato ha però valutato, ai fini della quantificazione del danno, la condotta, anch’essa colposa, del danneggiato.
L’errore in cui è incorso il privato, pur tramite il proprio tecnico incaricato, ha infatti avuto la medesima incidenza causale della negligenza del Comune nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato.
Il Comune, come detto, è stato pertanto condannato, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., a risarcire la metà del danno subito. L’altra metà rimane quindi in capo ai privati, salva ogni azione nei confronti del progettista.
In conclusione
Per concludere e riassumere, la sentenza ha dunque esteso le ipotesi di risarcimento del danno per lesione del legittimo affidamento del privato a fronte dell’annullamento del provvedimento favorevole anche laddove il provvedimento sia stato emesso in forza di errori commessi dallo stesso privato.
Il rilievo fondamentale da cui muove il Consiglio di Stato è che il Comune, a prescindere dall’errore del privato, in quanto responsabile della pianificazione urbanistica, deve conoscere dei vincoli esistenti sul territorio, tanto più se sono stati da questi apposti.
La condotta negligente del privato, dunque, non viene ritenuta quale ipotesi di “illegittimità evidente” tale da escludere la sussistenza del legittimo affidamento.