Il corretto risarcimento del danno da premorienza

Cos’è il cosiddetto “danno da premorienza?”. Si tratta del danno alla salute sofferto da una persona che venga a mancare, per cause non dipendenti dal fatto illecito per il quale è stata danneggiata, prima che il suo credito risarcitorio sia stato soddisfatto, come nel caso in cui il decesso avvenga durante la causa.

Al riguardo, la Cassazione, terza sezione civile, ha emanato una ordinanza fondamentale, la n. 41933/21 depositata il 29 dicembre 2021, con la quale ha ritenuto iniquo il criterio di liquidazione stabilito dalle tabelle milanesi pronunciando un principio di diritto di riferimento per i giudici di merito

 

Una donna investita da un pirata cita in causa la compagnia mandataria del Fondo Vittime

Il marito di una donna rimasta vittima di un investimento pirata, quale tutore della stessa, aveva citato in giudizio avanti il tribunale di Siracusa, sezione staccata di Avola, Fondiaria Sai, quale impresa destinata all’epoca per la regione Sicilia dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento per i gravissimi danni fisici patiti dalla moglie, travolta, come detto, la sera del 24 novembre 2007, mentre stava attraversando la strada da una moto il cui conducente si era dato alla fuga e non era mai stato identificato. La compagnia di assicurazione si era costituita in giudizio, contestando l’attribuzione esclusiva di responsabilità a carico del centauro e invocando, comunque, il limite del massimale assicurativo.

Durante il giudizio la danneggiata muore, il Tribunale risarcisce i familiari

Nel corso del giudizio di primo grado, il 6 agosto 2012, la signora era venuta a mancare e la causa era stata proseguita dai suoi familiari, il marito e i figli. Dopo l’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice aveva accolto la domanda condannando la società di assicurazioni al risarcimento dei danni liquidati nella somma di 418.635 euro a titolo di danno biologico e di 202.000 a titolo di danno non patrimoniale, con gli interessi dalla data del fatto fino al soddisfo e con il carico delle spese di lite.

 

La compagnia assicurativa impugna la sentenza e l’appello viene parzialmente accolto

Fondiaria Sai tuttavia aveva appellato la decisione e, con sentenza del 2018, la Corte d’appello di Catania aveva parzialmente accolto l’appello, condannando l’assicurazione al risarcimento dei danni, liquidati però nella minore somma di 153.753 euro, compensando per metà le spese dei due gradi e ponendo l’altra metà a carico della società di assicurazioni.

Secondo i giudici di seconde cure il decesso non era ricollegabile all’investimento

La Corte territoriale, dopo aver ribadito che la responsabilità dell’incidente era da porre per intero a carico del conducente del motociclo rimasto non identificato, dato che il comportamento della vittima non poteva considerarsi in alcun modo colposo, aveva tuttavia proceduto alla ri-liquidazione del danno, sul rilievo che la morte della danneggiata non poteva essere posta in collegamento causale con l’incidente patito.

La Corte d’appello aveva premesso che la morte della donna era avvenuta prima che si concludesse il giudizio di primo grado, ma dopo che il Ctu aveva svolto i suoi accertamenti peritali, per cui il consulente non aveva affrontato il problema del nesso di causalità tra la morte e le lesioni subite. Era stato quindi necessario richiamare il Ctu, che aveva redatto un supplemento di perizia, giungendo alla conclusione che non era possibile affermare l’esistenza di un nesso eziologico tra il complesso delle lesioni subite dalla vittima il 24 novembre 2007 e la morte, sopraggiunta il 6 agosto del 2012.

Richiamando e condividendo le conclusioni del consulente, i giudici di seconde cure avevano affermato che la morte era stata determinata, con ogni probabilità, da uno shock settico; tuttavia, tenendo in considerazione gli insegnamenti della scienza medico-legale in ordine alla verifica della sussistenza del nesso di causalità, la sentenza aveva concluso nel senso che molti dei criteri indicati dalla medicina legale non erano, nella specie, soddisfatti, per cui l’evento morte non poteva essere posto in collegamento causale con il sinistro.

Risarcimento ridotto anche perché non si era tenuto conto della durata effettiva delle vita

Ciò premesso in ordine al nesso di causalità, la Corte etnea aveva poi affermato che il Tribunale aveva errato, in sede di liquidazione del danno, nel non tenere in considerazione la circostanza della morte. Essendosi il decesso verificato per cause non collegabili alla menomazione risentita, il danno spettante agli eredi iure successionis andava calcolato assumendo come parametro la durata effettiva della vita del danneggiato, e non quella probabile.

Nel procedere alla nuova liquidazione del danno, la Corte d’appello aveva dichiarato di voler seguire le tabelle milanesi dell’anno 2018, tenendo presente che il pregiudizio subito ha un’intensità maggiore nei primi due anni e decresce a partire dal terzo Assumendo come punto di partenza che il Ctu aveva riconosciuto alla vittima un’invalidità permanente, a titolo di danno biologico, pari al 62 per cento, e che tra l’incidente e la morte erano trascorsi cinque anni, il giudice d’appello aveva riconosciuto agli eredi le somme di 50.708 euro per il primo e il secondo anno e di 43.464 per i successivi tre, per un totale di 94.172 euro. Tale liquidazione era stata poi incrementata, a titolo di personalizzazione, nella misura massima consentita, pari al 50 per cento, giungendo quindi alla liquidazione nella somma di 141.258 a titolo di danno non patrimoniale da premorienza. Aggiunta, ancora, l’ulteriore somma di 12.495 euro a titolo di danno da inabilità temporanea, la Corte d’appello era giunta alla somma globale di 153.753 euro, da devalutare alla data del sinistro e poi rivalutare anno per anno, con i relativi interessi.

Infine, la Corte aveva rigettato l’appello incidentale degli eredi della vittima rilevando che il suo accoglimento presupponeva l’accertamento della positiva esistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite dalla danneggiata e la morte.

 

I congiunti ricorrono per Cassazione, che accoglie il motivo relativo al danno da premorienza

I familiari della signora a questo punto hanno proposto ricorso per Cassazione, che ha respinto i primi tre motivi, con particolare riferimento a quello con cui si insisteva sulla presunta erroneità della valutazione sull’esistenza del nesso di causalità. La Suprema Corte ha tuttavia accolto il quarto motivo di doglianza, che è quello che qui preme e nel quale i ricorrenti hanno lamentato, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., contestando le modalità di liquidazione del danno che non avrebbe risposto ai criteri tabellari che la stessa Corte d’appello aveva dichiarato di voler applicare.

Sotto accusa il diverso trattamento tra chi sopravvive e chi muore durante il giudizio

La contestazione ha ad oggetto, in primis, il fatto che questa liquidazione avrebbe determinato un’ingiustificata disparità di trattamento a favore di chi sopravvive sino alla fine del giudizio risarcitorio rispetto a chi viene a mancare nel corso del giudizio, in quanto la medesima sofferenza verrebbe valutata in modo diverso.

Come già ricordato, le tabelle milanesi prevedono, ad esempio, per una persona di 72 anni (qual era la vittima nel momento dell’incidente) che riporti il 62 per cento di invalidità, un risarcimento pari a 434.647 euro; facendo applicazione, invece, della tabella sulla premorienza, si ha un danno di 50.708 per i primi due anni successivi al sinistro e di 14.488 euro per ogni anno successivo: calcolando una media di 15 anni, posto che l’aspettativa di vita media di una donna è di 87 anni, si avrebbe comunque un risarcimento pari ad 239.052 euro, cioè pari a più della metà di quello ottenuto col calcolo per le persone rimaste in vita.

In sostanza, la liquidazione compiuta dalla Corte d’appello sarebbe iniqua e tale iniquità, ad avviso dei ricorrenti, non potrebbe essere corretta neppure con l’aumento per la personalizzazione, poiché esso è previsto sia per la tabella principale che per quella sulla premorienza. Per cui la sentenza avrebbe violato il principio fondamentale in base al quale a danno uguale deve corrispondere risarcimento uguale.

La Corte territoriale aveva applicato correttamente le tabelle di Milano

La Cassazione premette innanzitutto che la sentenza impugnata muove da una premessa in diritto che è pienamente in linea con la costante giurisprudenza della Suprema Corte, avendo la Corte d’appello etnea correttamente richiamato le pronunce nelle quali è stato stabilito che “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. E, d’altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte”.

Dunque, la Corte d’appello di Catania è partita da una premessa giuridica del tutto corretta e, allo stesso modo, secondo gli Ermellini, ha correttamente applicato le tabelle milanesi del 2018. “Quelle tabelle, infatti – proseguono i giudici del Palazzaccio -, nel dettare i criteri di liquidazione del c.d. danno da premorienza – cioè il danno alla salute sofferto da persona che venga a mancare, per cause non dipendenti dal fatto illecito, prima che il suo credito risarcitorio sia stato soddisfatto – stabiliscono che per esso spetti una liquidazione maggiore se la morte si verifica entro il primo anno o i primi due anni dalla data del sinistro, per poi riconoscere una somma fissa per ogni ulteriore anno successivo, cioè per ogni anno a partire dal terzo fino al momento della morte”.

Le tabelle milanesi tuttavia presentano non poche criticità

La vera questione tuttavia, sottolinea la Cassazione, è la coerenza della tabella milanese, “rispetto alla quale – riconosce la Suprema Corte – il quarto motivo di ricorso pone una serie di motivate censure, col principio di equità, unico profilo sotto il quale la valutazione del giudice di merito può essere sindacata in questa sede”. In altre parole si tratta di stabilire se la tabella in questione sia equa, “perché è evidente che, se così non fosse, essa non potrebbe essere assunta come valido parametro, in quanto in contrasto con l’art. 1226 del codice civile”.

Gli Ermellini ricordano che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota e fondamentale sentenza del 7 giugno 2011, n. 12408, ha riconosciuto alle tabelle del Tribunale milanese il valore di parametro guida a livello nazionale sulla base dell’art. 1226 cod. civ., osservando che, in mancanza di criteri legali, la liquidazione del danno deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. “Il punto di partenza di quella pronuncia fu la semplice constatazione per cui sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità”. Fenomeno, questo, che la sentenza n. 12408 rilevò essere inaccettabile in quanto, “incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose o resistenze strumentali”.

Quel riferimento (perdurando, allo stato, la mancata emanazione della tabella unica nazionale prevista dall’art. 138, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) mantiene la sua validità purché, continuano gli Ermellini, “esso garantisca, con un criterio di ragionevole approssimazione, l’uguaglianza di trattamento di situazioni uguali, con conseguente rispetto del principio di equità”.

 

Le “censure” sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Ed è proprio in vista di un tendenziale obiettivo di parità di trattamento che, rammenta ancora la Cassazione, questa Corte con la sentenza 21 aprile 2021, n. 10579, e l’ordinanza 29 settembre 2021, n. 26300 , “è intervenute censurando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in relazione alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale”.

La sentenza n. 10579 del 2021, in particolare, ha posto in luce come la tabella milanese, non seguendo la tecnica del punto, finisse con il liquidare quel danno con una somma ricompresa tra un minimo e un massimo con un intervallo molto ampio tra l’uno e l’altro e senza modulare la liquidazione sulla base di una serie di circostanze di fatto ritenute rilevanti, risultando perciò non idonea a garantire il rispetto di una ragionevole equità e prevedibilità.

E le incongruenze sul danno da premorienza

La Cassazione passa a questo punto ad esaminare la tabella milanese sul cosiddetto danno da premorienza, per saggiarne la conformità al criterio fondamentale dell’equità. “Questa tabella  – spiegano i giudici del Palazzaccio – muove da due premesse”. La prima è che un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, trattandosi di un criterio utilizzato per calcolare l’aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare. “Ciò significa, in termini più semplici, che se una persona muore, come nel caso in esame, cinque anni dopo il sinistro, non ha alcuna importanza che ella avesse trenta, quaranta o sessant’anni nel momento in cui il sinistro si verificò, perché i cinque anni di vita residua sono risarciti allo stesso modo, a tutte le età”.

 

Il danno biologico permanente non può decrescere nel tempo

La seconda premessa è quella che il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi. “Questa premessa – osservano gli Ermellini – non può essere condivisa, in quanto in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa “decrescere” nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, “permanente”. Il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo”.

Un simile criterio, precisa ancora la Cassazione, è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante, “perché appartiene alla natura dell’essere umano la capacità di adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite: per cui si può dire che il dolore diminuisce a mano a mano che l’evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno biologico, invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del punto, proprio come invalidità permanente”.

Queste criticità conducono, secondo la Suprema Corte a “risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza. Le prime sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all’età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare (proprio perché il calcolo si fonda su di un’aspettativa di vita). La tabella sul danno da premorienza, invece, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico”.

A parità di durata della vita residua deve corrispondere un risarcimento uguale

Tuttavia, e questo è il punto centrale che il Collegio intende mettere in evidenza, “una tabella sul danno da premorienza, per poter essere “equa”, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale”.

Il danno già sopportato non può valere meno di quello che verosimilmente si sopporterà

Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, cinque anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. “Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.

I cinque anni nei quali la sfortunata signora (omissis) è sopravvissuta col suo carico di invalidità – tira le fila del ragionamento la Suprema Corte nel caso concreto, definendo “illuminanti” i conteggi contenuti nel ricorso – non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi cinque anni vissuti da un’altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, molti anni dopo. Le tabelle, come già detto, riconoscono in caso di sopravvivenza per una persona di 72 anni che riporti il 62% di invalidità permanente un risarcimento di 28.976 euro all’anno, che moltiplicato per i 5 di sopravvivenza della vittima porterebbero a un totale, di 144.880, ben superiore a quello riconosciuto effettivamente alla danneggiata dalla Corte d’Appello. E solo riconoscendo questa somma, spiegano gli Ermellini, “si potrebbe affermare che i cinque anni di vita residua della vittima sono stati risarciti nella stessa misura in cui sarebbero stati risarciti se ella fosse rimasta in vita”.

La Suprema Corte pronuncia quindi un nuovo principio di diritto per la fattispecie

La tabella milanese del danno da premorienza si dimostra, quindi, “non conforme al parametro dell’equità (…) e non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno”. A questo punto, “nel permanere dell’inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all’art. 138 cit.”, si pone la necessità, per la Cassazione, di indicare un criterio alternativo, rispettoso del principio della proporzionalità. “Ciò significa – puntualizza la Suprema Corte – che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell’età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio: rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell’Istat, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell’umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell’equità“.

La somma che spettava al danneggiato se fosse rimasto in vita va diminuita per gli anni vissuti

Di qui dunque la formulazione del principio di diritto di cui, con la cassazione delle sentenza impugnata limitatamente a questo motivo di ricorso, dovrà tenere conto il giudice del rinvio, la Corte d’appello di Catania in diversa composizione, nella ri-determinazione di questa fattispecie risarcitoria: «Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”.

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