Rimessa alla Sezioni unite la controversa questione dei sinistri con un unico mezzo coinvolto

Sarà la volta buona per definire una volta per tutte come vanno gestiti sotto il profilo risarcitorio gli incidenti stradali in cui risulti coinvolto un solo veicolo e per risolvere gli annosi contrasti interpretativi circa l’applicazione in questi casi dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni? Con l’ordinanza interlocutoria n. 40885/211 depositata il 20 dicembre 2021 la Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

I familiari della passeggera di un’auto uscita di strada, deceduta, citano l’assicurazione

La vicenda, tragica, riguarda la citazione in causa da parte del marito e dei figli di una donna deceduta nel novembre 2010 sull’autostrada A1 nel comune di San Zenone al Lambro, a causa di un sinistro stradale: la vittima era trasportata sull’auto condotta e di proprietà del consorte che, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, era uscito di strada autonomamente finendo contro il guardrail. I congiunti avevano proposto domanda di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio e iure successionis in conseguenza della perdita della loro cara nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo, Unipolsai.

In primo grado richiesta danni accolta ma respinta in secondo in base all’art. 141 cod. ass.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2016, aveva accolto l’istanza ma la Corte d’Appello meneghina, con pronunciamento del 2018, in riforma della prima decisione, aveva accolto il gravame interposto dalla compagnia, rigettando la richiesta danni, in ragione della ravvisata inapplicabilità dell’art. 141 cod. ass. in ipotesi di sinistro come nella specie avvenuto senza il coinvolgimento di altro veicolo.

I congiunti della vittima ricorrono per cassazione

A questo punto i familiari della signora deceduta hanno proposto ricorso per Cassazione, denunciando “violazione e falsa applicazione” dell’art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. I ricorrenti si dolevano del fatto che la corte di merito avesse “erroneamente” escluso l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. in caso di sinistro come nella specie “verificatosi con il coinvolgimento di veicolo non identificato, ponendosi in contrasto con recente giurisprudenza della Corte di legittimità”, lamentando anche che i giudici territoriali avessero altrettanto erroneamente “espresso un giudizio sulla sua condotta di guida nel sinistro che è pacificamente escluso dalla fattispecie disciplinata dall’art. 141 CdA”.

Per i ricorrenti l’art 141  va applicato a prescindere da ogni valutazione sulla responsabilità

Ancora, nel ricorso si lamentava il fatto che la corte di merito avesse accolto l’eccezione di controparte di “riduzione ex art. 1227 co. 2 c.c. … per il concorso del fatto del trasportato privo di cinture”, e soprattutto che avesse ritenuto inapplicabile in suo favore l’azione diretta, erroneamente ritenendolo responsabile, laddove l’art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 troverebbe applicazione a prescindere da ogni valutazione di colpevolezza, che rileverebbe solo in caso di azione di rivalsa/regresso verso il conducente coobbligato solidale, nella specie non proposta.

La Suprema Corte ripercorre la giurisprudenza nei casi di incidente con un unico veicolo

La questione attiene dunque all’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. (anche) in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta. “Al riguardo – spiegano gli Ermellini – questa Corte ha ravvisato preferibile l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in base alla quale essa va intesa a prescindere dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli e possibilità di esercizio dell’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore in ogni ipotesi – salvo il caso del fortuito – di danno subito dal trasportato sul veicolo, per fornire a quest’ultimo uno strumento di risarcimento più celere e idoneo a coprire la più vasta serie di casi, al riguardo non ostando il riferimento letterale a due diversi enti assicurativi anche ai fini della rivalsa, da intendersi come meramente descrittivo della normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa ovvero, come nella specie, non sussistente, atteso che la norma presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato non dovuto a caso fortuito, non esige altresì che il sinistro si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi”.

Il diritto del terzo trasportato prima di tutto

Una tale soluzione, secondo gli Ermellini, risponde “a una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (cioè la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore”.

Le interpretazioni divergenti

I giudici del Palazzaccio però prendono anche atto che successivamente la stessa Cassazione ha diversamente affermato che “ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli, escludendosi in particolare l’azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo ( v. Cass., 8/10/2019, n. 25033 )”.

E ancora più di recente, prosegue la Suprema Corte, si è arrivati ad affermare che l’art. 141 cod. ass. “non trova applicazione in caso di sinistro in cui risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 cod. ass., il quale consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo chiamando in causa anche il responsabile civile, sicché, agendo nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile sulla base della fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ.”.

Necessario un chiarimento delle Sezioni Unite, anche sulla

A questo punto però, osservano i giudici del Palazzaccio, “gli oneri probatori previsti agli artt. 144 cod. ass. e 2054, 1° co., c.c. in capo al danneggiato si appalesano in realtà diversi, quest’ultima norma presupponendo che venga dal medesimo fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa (condotta dolosa o colposa del danneggiante, evento e nesso di causalità che lega quest’ultimo alla prima), laddove per l’esercizio del primo è sufficiente la mera allegazione del trasporto sul veicolo, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice di provare il fortuito.

Dunque, va a concludere la Suprema Corte, “considerato che va privilegiata un’interpretazione (anche relativamente alla ripartizione degli oneri probatori, ivi riconnpreso il fortuito) che non si ponga in qualche modo in contrasto con il principio solidaristico di rilievo sovranazionale “vulneratus ante omnia reficiendus”, presiedente (anche) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”, a maggior ragione “in un’ipotesi come nella specie di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altri veicoli e con pacifica responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale la persona deceduta era trasportata”, emerge la necessità, “e comunque l’opportunità”, che, “stante il contrasto interpretativo venuto a delinearsi in argomento e trattandosi comunque di questione di massima di particolare importanza”, la causa venga rimessa al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale relativa assegnazione alle Sezioni Unite”. La cui pronuncia ora diventa particolarmente attesa e farà giurisprudenza su questo punto controverso.

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