La responsabilità del libero professionista

Il numero dei professionisti in Italia è di circa un milione e 400 mila, pari a 17 ogni mille abitanti: questi i dati che emergono dal Rapporto 2019 sulle libere professioni in Italia elaborato Confprofessioni sulla base del rapporto annuale Istat.

Da questi numeri, i liberi professionisti si confermano la componente più dinamica dell’occupazione autonoma, con una crescita sostenuta negli ultimi dieci anni in tutta Italia, specialmente al Nord e al Centro.

 

Tutti gli iscritti a un Albo devono assicurarsi

Parallelamente all’incremento del numero dei professionisti, negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento del contenzioso connesso allo svolgimento dell’attività svolta da queste figure. Accade non di rado che, nello svolgimento della propria attività, il professionista possa commettere errori, dai quali deriva un danno al cliente, per il cui ristoro si rende necessario agire in giudizio nei confronti del responsabile.

A tutela del cliente danneggiato dalla condotta del professionista, il legislatore italiano ha introdotto da alcuni anni l’obbligo per quest’ultimo di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti nello svolgimento della propria attività. Tale obbligo, previsto dal D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, è divenuto effettivo a far data dal 15 agosto 2014 e riguarda tutti i professionisti iscritti ad un Albo, i quali, in particolare, sono tenuti a stipulare – anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli Enti Previdenziali di appartenenza – idonei contratti di assicurazione a copertura dei danni derivanti al cliente dall’erroneo esercizio dell‘attività professionale, oltre che a rendere noto al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva, pena la commissione di un illecito disciplinare.

In primis, è opportuno precisare come la materia della responsabilità del professionista sia ampia e complessa, disciplinata da norme codicistiche sulle quali è intervenuta una cospicua e costante evoluzione ed interpretazione giurisprudenziale. Da ultimo si sono inoltre registrati interventi legislativi per lo più connessi a specifici settori di attività, basti pensare ad esempio al cosiddetto Decreto Balduzzi ed alla successiva legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), in tema di responsabilità nell’ambito delle professioni sanitarie.

 

L’obbligo di informazione al cliente

Negli ultimi anni, si è registrata una particolare attenzione della giurisprudenza nel conferire rilievo agli obblighi del professionista sin nella fase delle cosiddette trattative con il cliente, durante le quali la corretta informazione nei confronti di quest’ultimo costituisce uno dei suoi obblighi principali. Ciò vale in ogni settore di attività, ma è soprattutto in ambito medico che tale obbligo – a cui corrisponde la indispensabile formazione di un valido consenso da parte del cliente/paziente – ha formato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, che hanno differenziato il contenuto dell’obbligo informativo a seconda della prestazione da eseguire.

In tale ambito, l’obbligo della adeguata informazione del paziente ha poi trovato apposita collocazione normativa con l’emanazione della L. 219/17 recante le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” – detta anche legge sul Biotestamento -, nella quale sono stati regolati tutti gli aspetti procedurali del Consenso Informato.

Interventi legislativi volti a codificare obblighi informativi a carico del professionista si sono registrati anche in settori diversi rispetto alla professione sanitaria: si consideri, ad esempio, l’obbligo informativo a carico dell’avvocato previsto dalla Legge sulla Mediazione finalizzata alla conciliazione (D.lgs. n. 28/2010).

 

La responsabilità contrattuale

Addentrandosi più nello specifico nel tema degli obblighi derivanti al professionista dall’esecuzione del contratto, la vastità della materia impone una trattazione per brevi cenni generali. Nel nostro ordinamento la responsabilità del professionista intellettuale è considerata come tipicamente contrattuale: il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, così come specificato dall’art. 2230 del Codice Civile.

Il professionista, più precisamente, è tenuto nei confronti del cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, secondo i principi di diligenza e correttezza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui nelle obbligazioni “inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

La diligenza “qualificata”

In ragione della peculiarità dell’attività svolta dal professionista, quindi, l’art. 1176 c.c., dettato in tema di diligenza del debitore nell’adempimento delle obbligazioni, prevede al comma 2, una deroga al principio generale della diligenza del buon padre di famiglia di cui al comma 1, richiedendo al professionista una diligenza cosiddetta qualificata, in quanto da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.

La giurisprudenza, peraltro, ammette che l’obbligo di diligenza venga valutato diversamente a seconda delle varie professioni e, in ciascun ambito, in relazione alla complessità del caso concreto. Per determinare il contenuto dell’obbligazione assunta dal professionista gli interpreti hanno fatto riferimento tradizionalmente alla distinzione tra obbligazioni di mezzi (nelle quali il debitore mette a disposizione del creditore le proprie prestazioni senza essere vincolato al raggiungimento di un determinato risultato) e quelle di risultato (laddove, per contro, il debitore si obbliga al raggiungimento di un risultato, il cui mancato conseguimento determinerà l’inadempimento alla obbligazione assunta).

 

Le obbligazioni

Secondo tale classificazione, le obbligazioni del professionista rientrerebbero nella categoria delle obbligazioni di mezzi, in quanto il debitore sarebbe tenuto a porre in essere la propria attività in vista di un obiettivo, ma non a garantire che da ciò derivi il conseguimento dell’esito auspicato, seppur prefigurato come possibile al momento dell’assunzione dell’incarico.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata oggetto di critica da parte della dottrina, che ha evidenziato come la stessa risulti priva di riscontro normativo ed inesatta nel suo contenuto, in quanto, da un lato, tutte le obbligazioni, comprese quelle di mezzi, tendono al raggiungimento di un risultato, e, dall’altro, anche nelle obbligazioni di risultato assumono rilievo i mezzi impiegati dal debitore nell’esecuzione delle stesse. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 15781/2005 a Sezioni Unite ha statuito che La distinzione tra obbligazione di mezzi di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità.

Con successiva sentenza n. 8826/2007 la Suprema Corte ha precisato che “siffatta distinzione costituisce il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione priva di riscontro normativo e di dubbio fondamento”. In realtà, infatti, di risultato può parlarsi anche nelle obbligazioni di mezzi: in esse rientra, come dovere del professionista, quello di svolgere ogni attività necessaria ed utile in relazione al caso concreto (come, ad esempio, nel caso dell’avvocato, adottare i mezzi difensivi più idonei rispetto alla particolare situazione vantata in giudizio dal cliente).

 

La discriminante per la responsabilità è il mancato rispetto delle regole tecniche

Superata la tradizionale dicotomia di cui sopra, si è giunti quindi ad attribuire importanza, ai fini della configurabilità di una responsabilità in capo al professionista, all’osservanza da parte dello stesso delle regole tecniche in uso nello svolgimento dell’attività commissionatagli dal cliente.

Fermo restando quindi il principio per cui il professionista non è obbligato al conseguimento del risultato, lo stesso sarà tenuto in ogni caso, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ad osservare tutte le regole tecniche che mirano al conseguimento dello stesso. Il mancato o inesatto risultato non potrà quindi determinare di per sé la responsabilità contrattuale del professionista, ma rileverà quale indicatore di una possibile condotta “negligente” (per omissione di comportamenti cui il professionista è tenuto in riferimento alla capacità media della categoria di appartenenza), o “imperita” (per violazione di regole tecniche che generalmente vengono seguite in un certo settore), o “imprudente” (per difetto di misure di cautela idonee a prevenire l’evento dannoso e temerarietà sperimentale del professionista), ovvero di un comportamento colposo dello professionista.

In caso di prestazione complessa, responsabilità limitata ai casi di colpa grave o dolo

Ed è in tale contesto che assume rilevanza l’art. 2236 c.c., in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Tale disposizione normativa – che è certamente norma di favore, assottigliando il campo di operatività della responsabilità professionale – assume una funzione residuale. In tema di responsabilità del professionista la regola generale resta quella della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. – commisurata alla natura dell’attività prestata -, la cui inosservanza determina la responsabilità del professionista anche per colpa lieve, e tuttavia in presenza di una prestazione di particolare difficoltà tecnica la responsabilità si attenua ai soli casi di dolo o colpa grave.

 

L’onere della prova

Ultimo aspetto che merita una sintetica trattazione attiene al tema dell’onere della prova. Secondo il tradizionale insegnamento della dottrina civilistica, uno degli aspetti più rilevanti che differenzia la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale è la disciplina dell’onere probatorio. Nelle obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto a dimostrare l’esistenza del titolo e l’inadempimento del debitore, ed a quest’ultimo compete l’onere di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (ai sensi dell’art. 1218 c.c.). Nelle obbligazioni derivanti da fatto illecito, il creditore sarà tenuto a dimostrare il danno, il dolo o la colpa del debitore e il nesso di causalità tra la condotta e l’evento.

La crisi della classica distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, di cui si è sopra accennato, ha inciso inevitabilmente anche sul tema dell’onere probatorio.  Le Sezioni Unite della Cassazione, con la storica sentenza n. 13533/2001, hanno stabilito il seguente principio: “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (…) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (…) Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.

 

Va allegato dal creditore un inadempimento “qualificato”

Va precisato che l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento “qualsiasi”, “ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè esattamente efficiente alla produzione del danno” (Cass., S.U., 11/01/2008 n. 577). L’obbligo di allegare un “inadempimento qualificato” ha comportato la necessità, per il cliente insoddisfatto, non solo della mera allegazione di inadempimento ma della prova di fatti oggettivi sui quali il Giudice possa valutare l’attività del professionista.

Grava dunque sul cliente che assume di avere subito un danno l’onere di provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l’esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il pregiudizio, fornendo idonei dati oggettivi in base ai quali il Giudice valuterà se, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, l’attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente.

Per dar luogo all’obbligazione risarcitoria occorre, infatti, la prova del collegamento causale tra la condotta attiva od omissiva e l’evento di danno e, nel caso di responsabilità del professionista, l’onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale è comunque sempre posto in capo al cliente-creditore.

E’ dunque sempre possibile ravvisare un’ipotesi di “responsabilità senza danno” tutte le volte in cui l’errore professionale non abbia dato luogo alla verificazione dell’evento pregiudizievole. In tali casi il professionista, benché inadempiente ai propri obblighi contrattuali, andrà esente da oneri risarcitori.

Avv. Ruggero Salomone

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments