Respinto il ricorso dell’Anas contro la circolare operativa sull’omicidio stradale
Circolare sull’omicidio stradale? Respinto il ricorso dell’Anas
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato di Anas S.p.a. contro la circolare del Ministero dell’Interno sui reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589-bis e 590-bis c.p. introdotti con la Legge nr. 41/2016) è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui, nel diramare le istruzioni sull’operatività, precisa “che responsabile di tale reato ai sensi del comma 1 dell’art. 589-bis c.p. potrebbe essere chiunque ha violato le norme che disciplinano la circolazione stradale che sono costituite da quella del codice della strada e delle relative disposizioni complementari”.
Anas riteneva la circolare sui reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali lesiva: a suo dire, avrebbe esteso in maniera indiscriminata l’ambito soggettivo di applicazione del reato, poiché incorrerebbe nei reati in questione anche chi non è conducente di un veicolo. Ad avviso di Anas la circolare realizzerebbe un pregiudizio diretto, grave e sostanziale della propria posizione, nella sua qualità di ente gestore della rete stradale di interesse nazionale non a pedaggio, e non avendo carattere meramente interpretativo della Legge nr. 41/2016 ma immediatamente lesivo sarebbe immediatamente impugnabile, a tutela del bene della vita rappresentato dalla salvaguardia dei propri dipendenti e segnatamente del personale deputato allo svolgimento dell’attività di gestione e manutenzione della rete.
Un’obiezione respinta in toto dal Consiglio di Stato: la circolare, infatti, non ha carattere immediatamente lesivo contenendo l’interpretazione di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all’autorità che l’ha emanata bensì all’autorità giudiziaria penale, cui spetterà il compito di chiarire se il legislatore al comma 1 dell’art. 589 bis c.p. ha inteso costruire la fattispecie come ipotesi di reato comune contrapponendola a quella prevista dal comma 2 come fattispecie di reato proprio incentrata sul conducente dell’autoveicolo.
Si tratta di una decisione di estremo rilievo che rafforza la portata dell’intervento legislativo di un anno fa e delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno agli organi di polizia stradale che, in caso di sinistro stradale, hanno l’obbligo di verificare, oltre agli utenti e ai veicoli coinvolti nel sinistro, anche ulteriori elementi, con particolare attenzione anche all’ente proprietario della strada.