La querela per il risarcimento dal Fondo Vittime della strada

Per chiedere e ottenere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per i danni subiti a causa di un incidente stradale causato da un veicolo non identificato o non assicurato non è indispensabile aver presentato querela di parte, nello specifico contro ignoti trattandosi di un’auto-pirata.

Lo ha ribadito la Corte d’Appello di Palermo, ribaltando la decisione di primo grado con cui il tribunale della stessa città aveva respinto la domanda di un’anziana investita da una vettura poi dileguatasi, sostenendo che non avrebbe provato a sufficienza l’evento e anche in virtù del fatto che la danneggiata non aveva per l’appunto sporto querela.

 

Anziana investita da un’auto pirata cita l’assicurazione del Fondo Vittime per essere risarcita

La malcapitata il 31 gennaio 2012, a Palermo, dopo essere uscita da un negozio era stata travolta mentre attraversala la strada sulle strisce pedonali da un’auto che non si era fermata e che gli inquirenti non erano riusciti a identificare e  aveva chiesto il risarcimento dei gravi danni fisici patiti  all’impresa di assicurazione designata all’epoca per la regione Sicilia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, che tuttavia aveva denegato la richiesta.

Domanda respinta in primo grado per carenza di prove e mancanza della querela

Di qui la citazione in causa, ma il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2016, le aveva dato torto respingendo la sua domanda. Un diniego motivato dal fatto che i giudici avevano ritenuto che non ella avesse assolto l’onere della prova dell’incidente gravante su di lei, e a cui aveva contribuito anche la circostanza che non avesse sporto querela.

L’anziana attraverso il proprio legale ha quindi appellato la sentenza evidenziando, al contrario, il gran numero di dichiarazioni testimoniali che comprovavano l’investimento e l’intervento della polizia giudiziaria che aveva anche acquisito il verbale di sommarie informazioni rese dai sanitari del 118 che l’avevano soccorsa e trasportata all’ospedale. Inoltre, la ricorrente, quanto alla contestata mancanza di denuncia da parte sua, aveva fato notare che  in seguito al sinistro la Procura aveva aperto d’ufficio un procedimento penale che poi tuttavia era stato archiviato non essendo emersi elementi sufficienti per individuare il responsabile.

La Corte d’appello palermitana le ha dato ragione su tutta la linea, ritenendo inequivocabilmente provato sia il fatto storico sia la dinamica dell’incidente come descritta dalla vittima. Ma quello che qui più preme è il chiarimento dei giudici di seconde cure circa la mancata presentazione della querela per ottenere l’individuazione e la punizione del responsabile del fatto. Questa circostanza – recita la sentenza – non può esser considerata, di per sé, come dato a carico della medesima appellante. Sul punto, va infatti richiamata la giurisprudenza della Corte Suprema, per la quale, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta ai sensi dell’art. 19 L. 990/1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. In definitiva, entrambe le circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro”.

 

La presentazione della denuncia non è conditio sine qua non per essere risarciti

La Corte d’appello cita in particolare la sentenza 3019/2016 della Cassazione nella quale i giudici del Palazzaccio contrastavano le affermazioni di un giudice d’appello che aveva considerato la presentazione della querela come “adempimento indispensabile” e aveva escluso che, in difetto di querela, l’attore avesse fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, “prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”.

Ciò che va accertato è solo se il sinistro sia stato causato o no da un veicolo pirata

Dunque, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato “non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”. L’accertamento da compiere infatti, concludono gli Ermellini, non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, “ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.

Per la cronaca, alla signora è stato riconosciuto il risarcimento della somma di circa 60mila euro tra invalidità temporanea e vari danni biologico-dinamico/relazionali permanenti, più la rivalutazione monetaria e gli interessi.

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