La responsabilità del venditore per vizi e difetti dei prodotti

Il cliente non è tenuto a lamentare il difetto di un prodotto solo ed esclusivamente al momento dell’acquisto né a dimostrare di che genere di problema si tratti: il suo unico onere è quello di denunciare il difetto riscontrato entro il limite di due mesi dalla sua scoperta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26158/21 del 27 settembre 2021, ha riaffermato un principio fondamentale a tutela del consumatore dando ragione a un ricorrente che aveva acquistato un televisore rivelatosi difettoso dopo una settimana e che si era visto respingere dal venditore qualsiasi assistenza e presa in carico del problema in quanto, al momento dell’acquisto, il bene era stato visionato da entrambe le parti senza il riscontro di alcun vizio.

 

Una causa tra consumatore e commerciante per una tv difettosa

L’acquirente aveva citato in causa l’azienda venditrice, la Mediamarket s.p.a., avanti il giudice di Pace di L’Aquila che, nel 2015, aveva accolto la sua domanda dichiarando la risoluzione del contratto di acquisto del televisore e ordinando la restituzione della somma corrisposta di 1.549 euro. Ma il Tribunale aquilano, quale giudice di secondo grado, in totale riforma della decisione di prime cure, aveva respinto l’originaria richiesta del consumatore perché questi non aveva dimostrato che la rottura dello schermo, denunciata dopo sette giorni dalla consegna, fosse da riferire al venditore in quanto, al momento della consegna stessa, nel 2012, il cliente non aveva riscontrato alcuna anomalia al riguardo.

Cliente che ha quindi proposto ricorso per Cassazione e la Suprema Corte ha ritenuto di accoglierlo.  Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 3 d.lgs. n. 206 del 2005, nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto non provato che il vizio lamentato fosse da riferire al venditore posto che la rottura del display non era emersa né al momento della vendita né nei sette giorni successivi, trattandosi non già di una rottura fisica del televisore, bensì di una striscia orizzontale nella parte centrale dello schermo, alta circa 10 centimetri, che offuscava la regolare visione dei programmi.

 

La normativa del settore incentrata sul Codice del Consumo

L’articolo 135, comma 2, del Codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del Codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo“; l’art. 1469 bis c.c., introdotto dall’art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore“.

Nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, rileva la Cassazione, esiste dunque una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale

E’ necessario però, precisa la Cassazione, che sussistano i presupposti per l’applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate. A tal fine, proseguono gli Ermellini, “va osservato che l’art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma I (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.)”.

 

Venditore responsabile di ogni difetto di conformità che si manifesta entro due anni

Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 e ss. del codice civile in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo. Dal combinato disposto degli artt.129 e ss. di quest’ultimo codice “si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna” fanno poi notare i giudici del Palazzaccio.

Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art.130 cit., i quali sono graduati, per volontà del legislatore, secondo un ben preciso ordine: “costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.

 

Onere del consumatore è denunciare il vizio entro due mesi dalla sua scoperta

Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest’ultimo” prosegue la Suprema Corte sottolineando quello che è l’obbligo centrale per l’acquirente.

Il Codice del Consumo prevede chiaramente una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già da tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. “Si tratta – incalza la Cassazione – di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita”.

E’ il venditore a dover provare di aver venduto un bene conforme

Corollario di questo principio – aspetto centrale per quanto attiene l’onere della prova – è che il consumatore deve provare l’inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene. “Solo laddove detta prova sia stata fornita – precisano ancora gli Ermellini -, spetta al compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore”.

Questo quadro normativo ha pertanto portato la giurisprudenza della Cassazione a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, “poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato  la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore, la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.

 

La direttiva europea

D’altra parte, afferma ancora la Cassazione. è evidente che “il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l’esistenza del vizio”.

E infatti la Suprema Corte aggiunge anche che l’art. 132 del Codice del Consumo va letto in combinato disposto con la direttiva europea n. 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice costituisce la legge di trasposizione in Italia. Questa direttiva CE indica il nucleo essenziale dei diritti del consumatore e, rimarcando il principio di gratuità, stabilisce che “il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all’articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto“.

Né compete al cliente di indicare la causa del difetto

Pertanto, ribadiscono e riassumono i giudici del Palazzaccio, grava sul consumatore “il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l’esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che ne venga indicata la causa precisa. Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore, in fase di presentazione della denuncia di non conformità del prodotto, assolvere l’onere probatorio mediante l’allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto, ciò che richiederebbe l’accesso a dati tecnici dello stesso nonché un’assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella più agevole disponibilità del venditore (e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della natura del difetto di conformità denunciato)”.

 

La presunzione di responsabilità a carico del venditore

Venendo al caso specifico, dopo questa premessa normativa, secondo la Cassazione il Tribunale, “nell’applicare la disciplina relativa ai contratti di consumo, accertata la tempestività della denuncia del vizio denunciato entro due mesi dalla sua scoperta, e trattandosi di un difetto che si era manifestato entro sei mesi dalla consegna, avrebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore, a meno che tale ipotesi fosse incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.

A tal fine, non era perciò sufficiente affermare che la televisione era stata controllata prima della vendita e al momento della consegna; “era, invece, necessario verificare al momento della denuncia del vizio, la causa che lo aveva generato, facendo ricorso all’assistenza tecnica di cui disponeva la venditrice. Solo all’esito di tale accertamento, il giudice del gravame avrebbe potuto fare riferimento all’uso anomalo del bene, anche facendo ricorso alle presunzioni”.

Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza cassata e rinviata innanzi al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso magistrato, che nel riesaminare la controversia dovrà attenersi a tali principi.

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