Principio di precauzione “eluso” sui Pfas
Danno ambientale.
Il caso del principio di precauzione “eluso” sui Pfas
Il principio di precauzione è stato uno dei principali aspetti giuridici affrontati nel convegno “Risarcimento del danno ambientale e il caso Pfas” organizzato sabato 24 giugno, a Palazzo Cordellina, sede della Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza, da Studio 3A nell’ambito delle proprie iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’ambiente: all’evento è intervenuta anche l’Onorevole Silvia Benedetti, prima firmataria della proposta di legge “Pfas Zero”.
Punto di partenza dei lavori è stata la presentazione, a cura della sua autrice, dott.ssa Francesca Boscolo, del volume “Risarcimento del danno ambientale: profili di analisi” promosso da Studio 3A per fornire ai cittadini gli strumenti per tutelarsi da una situazione di inquinamento, attraverso la conoscenza delle varie leggi e norme in materia, elemento fondamentale per far valere i propri diritti.
Da qui si è preso spunto per scendere nel caso pratico che non poteva che essere l’EMERGENZA PFAS per danno ambientale. Studio 3A, tra i vari casi di danno ambientale di cui si occupa in tutt’Italia, segue anche quello dell’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di mezzo Veneto, in particolare nel Vicentino, e assiste una decina tra famiglie e attività dell’area individuata dalle autorità come soggetta ad alto rischio a causa della contaminazione: agricoltori, che per anni hanno usato i pozzi inquinati per bere e irrigare le colture, e semplici cittadini, che l’acqua contaminata l’hanno bevuta comunque e che ora vivono nel terrore di aver riportato danni alla salute.
Per conto di questi danneggiati da danno ambientale, Studio 3A ha anche coordinato un esposto presentato alle Procure di Vicenza e Verona nel quale si chiede di accertare se in questo inquinamento siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti e, se sì, di individuare i responsabili e procedere nei loro confronti. Un atto sostanzialmente diretto (ancora) contro ignoti, anche se gli ultimi, clamorosi sviluppi delle indagini hanno rafforzato pesantemente le responsabilità che vengono imputate alla Miteni, la multinazionale di Trissino indicata da più parti come principale “fonte” dello sversamento e che, secondo il rapporto recentemente consegnato dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Treviso, sarebbe stata a conoscenza del grave inquinamento del sito fin dai primi anni Novanta.
Il dottor Andrea Milanesi, Direttore tecnico di Studio 3A, entrando negli aspetti tecnico-giuridici della vicenda di danno ambientale, si è quindi soffermato anche sulla fattispecie del danno esistenziale, oltre che sanitario, che si configura per i danneggiati e per l’intera comunità in ragione del patema d’animo che stanno vivendo, anche alla luce degli inquietanti risultati che stanno emergendo dallo screening sulla popolazione, ma ha soprattutto approfondito la questione del “principio di precauzione”. Il dott. Milanesi ha citato una sentenza, la n. 4227/2013, del Consiglio di Stato, secondo il quale il principio di precauzione, “che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, si distingue dal principio di prevenzione, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche”. In altri termini, l’applicazione di tale principio fa sì “che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”. I vincoli sopravvenuti di natura ambientale in una data area, si legge poi nella stessa sentenza, obbligano la Pubblica Amministrazione a vagliare la compatibilità con gli stessi delle autorizzazioni già rilasciate che quindi “sono permanentemente esposte all’esercizio di autotutela amministrativa laddove oggettivamente incompatibili”.
Ebbene, secondo il Direttore tecnico di Studio 3A, quest’assunto apre importanti prospettive per un’azione risarcitoria anche nei confronti delle autorità preposte, dal Ministero della Salute alla Regione, che il principio di precauzione non l’hanno certo osservato, non intervenendo in alcun modo nei confronti dell’azienda e ammettendo anche dei limiti di tolleranza per queste sostanze sensibilmente più alti di quanto avviene negli altri Paesi europei.