Il termine di prescrizione per la rivalsa dell’assicurazione è di un anno dal pagamento del risarcimento

Quanto tempo ha l’assicurazione per esercitare il diritto di rivalsa?

Un anno a decorrere dal pagamento del risarcimento. A chiarire questo punto controverso, motivo di ansia per tanti assicurati, la Corte di Cassazione,  con la sentenza 13600/19 depositata il 21 maggio 2014.

Il caso di un incidente stradale mortale

La Suprema Corte si è trovata a deliberare su una vicenda molto particolare, oltre che dolorosa.

Il Tribunale di Pescara aveva condannato Axa Assicurazioni s.p.a., in solido col proprio assicurato, al risarcimento dei danni in favore di un uomo e degli eredi di una donna, rispettivamente ferito e deceduta in seguito ad un sinistro stradale avvenuto mentre si trovavano trasportati a bordo dell’autovettura condotta, per l’appunto, dall’assicurato.

Ma la compagnia, dopo aver liquidato loro complessivamente 274mila euro, aveva agito in rivalsa nei confronti del proprio assicurato ex art. 18, 2° co. 2 I. n. 990/1969 (abrogato e sostituito dall’art. 144, 2° co. D. L.vo n. 209/2005), deducendo l’inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto difforme rispetto alle previsioni di legge e della carta di circolazione: nell’auto erano trasportate sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro.

 

La rivalsa da parte della compagnia assicurativa

Il Tribunale aveva accolto la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che, a fronte di un pagamento avvenuto il 31maggio 2005, doveva aversi riguardo alla data di spedizione (il 22 maggio 2006) e non a quella di ricezione (14 giugno 2006) della prima raccomandata con cui Axa aveva richiesto la restituzione della somma pagata.

E anche la Corte di Appello di L’Aquila aveva rigettato il gravame proposto dal conducente. E aveva sostenuto, tra le altre cose, che, in caso di rivalsa ex art. 18, comma 2 I. n. 990/1969, il dies a quo per l’esercizio dell’azione da parte dell’assicuratore «va individuato, nel caso in cui il pagamento al danneggiato sia avvenuto a seguito di sentenza di primo grado, solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta in via definitiva la responsabilità dell’assicurato».

E dal momento che la sentenza di primo grado era passata in giudicato il 15 giugno 2006, non v’era dubbio alcuno che il termine annuale era stato rispettato.

 

Il ricorso in Cassazione in forza della prescrizione

L’assicurato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo nel primo motivo, quello che qui preme, «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144, II comma, D. Lgs. n. 209/05 (già art. 18, II comma, legge n. 990/1969), nonché degli artt. 2945, II comma, 2952, II comma, e 2935 c.c.»:  secondo il ricorrente, anche sulla scorta di altri pronunciamenti della stessa Cassazione, non si poteva sostenere, come ha fatto il giudice di secondo grado, che il giudizio intrapreso dai danneggiati nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice comportasse, fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definiva, la sospensione della prescrizione del diritto che l’impresa assicuratrice vantava nei confronti del proprio assicurato ex art. 18, II comma, legge n. 990/1969, in quanto ciò avrebbe significato «stravolgere completamente il dettato dell’art. 2945, II comma, c.c.», essendo pacifico che «l’efficacia sospensiva della prescrizione del citato art. 2945, II comma c.c. vale solo per i diritti azionati nel processo e non per diritti connessi o comunque collegati».

L’assicurato ha quindi richiamato numerosi precedenti di legittimità secondo i quali “il termine di prescrizione relativo all’azione di rivalsa inizia a decorrere dalla data dell’avvenuto pagamento del risarcimento del danno”,  asserendo che il diritto azionato dall’Axa Assicurazioni si era estinto per prescrizione, «essendo trascorso più di un anno dalla data in cui l’impresa assicuratrice asserisce di aver provveduto a risarcire i danneggiati, ossia dal 31.5.2005, alla data di ricezione da parte del destinatario del primo atto di messa in mora (14.6.2006)».

 

La Cassazione accoglie il ricorso dell’assicurato

Ebbene, per la Suprema Corte il motivo è fondato.

“Non sussistono infatti ragioni – spiegano i giudici del Palazzaccio – per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in ipotesi di azione di rivalsa a norma dell’art. 18, comma secondo della legge n. 990 del 1969 (sostituito dall’art. 144, 2° comma C.D.A.), il termine di prescrizione è quello di cui al secondo comma dell’art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato”.

Non solo. Gli Ermellini tengono anche a precisare che il diritto di rivalsa «decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore».

Un principio, conclude la Cassazione, che ha ha trovato conferma anche in altre sentenze della Suprema Corte la quale, “lungi dal derogarvi, come parrebbe sostenere la sentenza impugnata, si è limitata ad estenderlo all’ipotesi della rivalsa effettuata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada”.

Dunque, sentenza della Corte d’Appello cassata.

 

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