COLPO DI FRUSTA, BASTANO “LE MANI DI UN MEDICO ESPERTO”
L’assicurazione paga ancora il colpo di frusta?
Blog Giuridico aiuta a capire come affrontare un risarcimento per colpo di frusta
Ora bastano le mani di un medico esperto
Quanto si prende per un colpo di frusta? Il Giudice di Pace di Verona riafferma il ruolo del medico legale nell’annosa “questio” della distorsione del rachide cervicale, o del tanto conosciuto colpo di frusta?
Iniziamo ad affrontare la materia dell’accertamento del danno biologico da “micropermanenti”, che spesso si concretizzano nella distorsione del rachide cervicale, (comunemente conosciuto come “ colpo di frusta”), dalla lettura di un interessante stralcio delle motivazioni di una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Verona, dottoressa Alessandra Galli, relativamente ad una causa intentata da una coppia di commercianti veronesi per un tamponamento auto e ai quali la compagnia di assicurazione della controparte non intendeva versare il risarcimento dovuto per i danni fisici.
«Il danno alla persona della sig.ra xxxx riconosciuto dal CTU nominato dott. Sterzi sulla base della visita e dei certificati clinici prodotti viene così liquidato in base alla perizia e alle Tabelle Ministeriali aggiornate al 04.07.14 e il risarcimento per il colpo di frusta è riassunto in:
- per invalidità temporanea parziale al 75% al giorno € 34,82×1O= € 348,23;
- per invalidità temporanea parziale al 50% al giorno € 23,21×20= € 464,30;
- per invalidità temporanea parziale al 25% al giorno € 11,60×20= € 232,15;
- per invalidità permanente di 2 punti si liquida la somma € 1409,65, per un totale di € 2454,24 a cui, in considerazione dell’accertata sofferenza causata da fatto illecito, deve essere aggiunto l’importo di € 490,85
Il tutto per un totale risarcitorio di € 2945,09, somma gravata da interessi in misura legale dal sinistro al saldo. Si osserva che i punti percentuali di invalidità permanente pe ril colpo di frusta sono stati riconosciuti dal CTU dopo un esame clinico obiettivo, dettagliatamente motivato: si ritiene che anche le mani del medico esperto possano intervenire quale strumento per valutare una situazione di permanente contrattura o lesione muscolare come residuava in questo caso».
Si precisa fin da subito che la sentenza richiamata, nella parte in cui rileva che le mani del medico esperto possono essere uno strumento per valutare una situazione di permanente lesione, è una corretta interpretazione di quanto previsto dall’art. 32 comma 3 quarter, come riformato dal d.l. 1/12.
Il testo della norma recita: «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».
Il Giudice di Pace di Verona, pertanto, nonostante le annose discussioni in dottrina, di cui a seguire tratteremo, supera qualsiasi argomentazione di contrapposizione con l’interpretazione del comma 3 ter dello stesso articolo, chiarendo che fra gli esami strumentali previsti proprio da quest’ultimo, possono essere comprese anche le mani di un esperto medico legale.
Il richiamato dettame normativo, fin da subito aveva infatti determinato motivi di contrasto interpretativi in dottrina, soprattutto nel suo rapporto con il comma 3 ter, che così recita: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».
Come era ragionevole attendersi, e in questo il legislatore avrebbe potuto “brillare” di maggiore lungimiranza, il “combinato disposto” delle due norme ha determinato una speculativa interpretazione da parte di alcuni gruppi portatori di interessi particolari, orientata a sostenere una secondarietà del medico legale nella valutazione di una lesione in termini di postumi residui, rispetto alla maggiore importanza degli esami strumentali.
In realtà, fare chiarezza al riguardo, è agevole.
In particolare, va ribadito che la definizione di danno biologico del primo comma del 139 del Codice delle assicurazioni non è stata modificata, e tale danno resta dunque definito come la «lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».
Si tratta di una definizione da sempre condivisa dalla Suprema Corte e definitivamente consacrata dalla Cassazione a Sezioni Unite nelle note sentenze di S. Martino. Non essendo mutata la definizione di danno biologico per colpo di frusta, rimane sempre compito del medico legale accertare l’eventuale esistenza di un danno permanente e/o temporaneo quale esito di una lesione alla integrità psicofisica di un soggetto.
Ulteriore considerazione degna di rilievo è che non è stata introdotta nessuna norma tale da costringere la medicina legale ad utilizzare criteriologie difformi rispetto a quelle validate dalla comunità scientifica: resta ovviamente conforme alla norma procedere con il consueto accertamento valutativo.
Invero, è il legislatore al comma 3 ter ad avere introdotto una norma nebulosa ed errata sotto diversi profili.
In primo luogo, è sbagliata la tecnica di redazione, poiché la dicitura “in ogni caso” ha valore ricognitivo del quadro generale normativo preesistente, e non permette di far discendere dalle parole che la seguono alcuna modifica sostanziale di quel quadro.
Inoltre la norma è priva di senso anche nel suo significato tecnico letterale dal momento che, ovviamente, non è “la lesione” che “dà luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, bensì gli esiti, la cui valutazione è sempre demandata alla preparazione del medico legale che valuta il colpo di frusta.
Infatti è insensato il riferimento che compare nel testo alla “lesione di lieve entità” intesa come evento che dà luogo a danno biologico permanente, a meno che, stravolgendo il testo della norma, con un inammissibile volo interpretativo, si intenda per lesione di lieve entità il postumo della stessa che, a dire del redattore del testo del 3-ter, se “di lieve entità” non “dà luogo” a risarcimento a meno che “non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale obiettivo”.
L’incongruenza è evidente: infatti, se il postumo consolidato è “lieve”, occorre provvedere ad accertarne esistenza ed entità, e quindi secondo il legislatore dovrebbe accadere che il medico legale debba accertare l’esistenza di postumi di distrazione del rachide di lieve entità, e in un successivo momento logico della propria attività valutativa, chiarire se quei postumi di lieve entità (in ipotesi, 2%), che il legislatore chiama “lesioni di lieve entità”, siano o meno suscettibili di “accertamento clinico strumentale obiettivo”.
Infine, dal testo della norma, discende un’ulteriore criticità, ossia cosa debba intendersi per “accertamento clinico strumentale obiettivo”, oltre che se l’accertamento debba essere relativo alla lesione ovvero ai postumi.
In via preliminare si evidenzia che se il legislatore avesse voluto, inammissibilmente, subordinare il “riconoscimento” di postumi risarcibili al riscontro strumentale, non avrebbe scritto le parole “accertamento clinico”.
E’ infatti evidente – a prescindere da qualsiasi interpretazione si voglia dare alla disposizione secondo la quale “in ogni caso le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” – che il ruolo del medico legale non è stato toccato dalla norma, che si limita a chiarire che le “lesioni lievi” o forse i “postumi lievi” delle stesse non “danno luogo” a risarcimento.
La norma non è dunque indirizzata al medico, che continua a valutare il danno secondo le disposizioni della prima parte del 139, e che al più potrà concludere nell’ipotesi di postumi soggettivi, eventualmente chiarendo se tale valutazione sia suscettibile di “accertamento clinico strumentale obiettivo”.
I veri problemi giuridici declarano dalla lettura stessa dell’art.139, in forza del quale da una parte non residuano dubbi che il danno biologico va accertato dal medico legale e risarcito, mentre dall’altra viene paradossalmente introdotto nel sistema un danno che esiste (la lesione di lieve entità) ed è idoneo a generare postumi ma, a dire del legislatore, se quella lesione non è suscettibile di accertamento, che secondo quanto sarebbe previsto, deve essere “clinico strumentale obiettivo”, allora il danno non può “dare luogo a risarcimento”.
Atteso che non esistono e non possono esistere nel sistema della responsabilità civile danni non risarcibili, salvo forse i cosiddetti “ bagatellari”, soprattutto nell’ambito del danno alla persona che, come il danno alla salute, attiene a diritti tutelati costituzionalmente, è pertanto evidente che quanto previsto dal comma 3-ter è destinato solo a indurre confusione.
Anche perché la norma viene poi smentita dal 3-quater, che demanda il risarcimento del «danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» al «riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».
Pertanto, la norma non pare potersi davvero interpretare diversamente: il riscontro medico legale è atto proprio dello specialista che visivamente, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza alla criteriologia causale, accerta la eventuale presenza di un danno biologico inteso secondo la immutata definizione del numero 2 del 139, come «la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».
E’ noto ed è stato ricordato come le Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, n. 26972 hanno chiarito che «per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs n. 209/2005) richiede l’accertamento medico-legale … ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così com’è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l’accertamento medico-legale … superfluo e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni».
Non pare francamente possibile, pertanto, che il legislatore abbia voluto introdurre norme che vincolano il Giudice a disporre accertamenti medico legali ai quali questi sia obbligato ad attenersi, né che si sia inteso modificare la criteriologia medico legale, essendo peraltro immutati i barhemes del Dpr 2003 che prevede i parametri valutativi per le micro permanenti.
Inoltre, una lettura delle norme portate dal 3 ter e 3 quater che non le rimandi all’approccio sopra esposto, porterebbe a inammissibili esclusioni risarcitorie per una serie di danni per loro natura non strumentalmente accertabili, si pensi non solo ai “vituperati” rachidi cervicali, ma anche alla sfera del danno psichico.
Assorbente di tutte le considerazioni sopra svolte, appare l’esemplare sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 345/2014 dove, nel decidere in merito alle lesioni subite dall’attore, censurando le eccezioni formulate dalla compagnia di assicurazioni convenuta in merito alla risarcibilità del danno, così si è espressa: «Per quanto riguarda il danno fisico, va evidenziato come sul punto si sia svolta Ctu medico legale sulla persona dell’attore, che ha risposto al quesito con completezza, accertando la sussistenza di lesioni nonché la compatibilità eziologica delle stesse con la dinamica riferita.
Al riguardo vanno rigettate le eccezioni di nullità dell’espletata Ctu, per aver asseritamente il Ctu dott. S. acquisito documenti non agli atti; in particolare un referto del 28 maggio 2013 di esame strumentale (otofunzionale) poi valorizzato in sede di conclusioni dell’elaborato peritale.
L’eccezione, come si è detto, è infondata. Il Ctu si è limitato nell’occasione a dar corso a tutti gli accertamenti necessari all’esaustivo adempimento dell’incarico ricevuto, ivi compreso quello relativo all’espletamento di nuovo esame clinico strumentale.
In ogni caso, ogni attività del consulente è avvenuta nella garanzia e nel rispetto dell’integrità del contraddittorio, conferendo ed alla presenza dei consulenti di entrambe le parti, che nulla hanno rilevato o eccepito in ordine all’effettuazione del suddetto accertamento.
Secondo la stima del Ctu, la G. ha riportato nel sinistro de quo un danno da invalidità permanente nella misura del 3 percentile.
Eccepisce la parte convenuta che, in applicazione della novella dell’art. 139 del decreto legge n. 1/12 convertito dalla legge n. 27/12, ed in particolare dell’art. 32 comma 3-quater di tale d.l., non dovrebbe farsi luogo ad alcun risarcimento in favore dell’attore a titolo di lesione permanente, vista l’inesistenza e/o l’inidoneità di accertamenti strumentali nella fattispecie.
Va rilevato preliminarmente come, nel caso di specie, la lesione risulti accertata sia mediante esame in sede di visita medico legale, sia con accertamento strumentale, rappresentato da un primo esame otofunzionale datato 23 aprile 2012, sia dal successivo accertamento medico strumentale del medesimo tipo eseguito in data 28 maggio 2013.
Parte convenuta contesta ancora la riferibilità di tali esami al sinistro de quo, ma tale asserzione appare peraltro indimostrata: a fronte della produzione di tale certificazione medica e della valutazione medico legale di rilevanza degli accertamenti, incombeva a parte convenuta dimostrare la non pertinenza degli esami strumentali al fatto illecito di cui è causa; prova che è peraltro del tutto mancata.
In ogni caso va valorizzata la circostanza che il Ctu abbia accertato la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente anche clinicamente, ovvero in sede di esame e visita medico legale.
Tale rilievo induce a chiarire i termini normativi della disciplina citata dalla parte convenuta.
Seguendo la tesi della parte convenuta, la normativa de quo, ed in particolare il comma 3-ter dell’art. 32 del d.l. n. 1/12, deve essere intesa nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente, qualora la lesione non sia stata accertata in sede di esame strumentale.
Peraltro, da tale interpretazione deriverebbe, quale conseguente corollario, l’esclusione del risarcimento della lesione permanente alla salute quando esso risulti comunque accertato aliunde, con altra metodologia scientifica, ad esempio in sede di visita medico legale o mediante esame non strumentale.
Si escluderebbe quindi la risarcibilità di danni alla salute effettivamente provati, in base all’esclusivo criterio di discriminazione delle modalità di accertamento utilizzate.
Siffatta interpretazione appare illogica, arbitraria e strumentale, oltre che contraria a plurimi principi della Carta Costituzionale.
Illogica, giacché consente la risarcibilità anche in assenza di esame strumentale del danno alla salute più lieve e transeunte, quale ed esempio quello temporaneo, escludendo quello più grave, come quello permanente; arbitraria e strumentale, perché appare all’evidenza finalizzata ad escludere talune tipologie di danno fisico, meno suscettibili per loro natura di accertamento strumentale, tipologie “singolarmente” coincidenti con quelle di maggior frequenze nelle vertenze promosse in sede di RCA; evidentemente contraria a svariati principi fondamentali della Carta Costituzionale, riassumibili quantomeno sotto il profilo di violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 32 Cost. e dell’art. 24 Cost.
L’interpretazione proposta rappresenterebbe una violazione dell’art. 3 della Carta in quanto risulterebbe discriminatoria per situazioni giuridiche soggettive che presentano profili sostanzialmente simili: un identico danno alla salute troverebbe o meno risarcibilità a seconda del suo cagionarsi in sinistro stradale o con altra modalità. Né può invocarsi al riguardo la preesistente differenziazione dell’entità del risarcimento in materia di RCA già introdotta con la l. n. 57/2001: infatti, nel caso in esame non ci si limita alla introduzione di una tabella rigida di quantificazione, ma si viene a negare la stessa risarcibilità in toto di un danno alla lesione, anche eventualmente accertato. La conseguenza, come può apprezzarsi, è ben diversa e più draconiana.
Inoltre, negando risarcimento ad un danno alla salute, accertato, provato e verificato, non in ragione alla sua gravità (come si è detto), ma solo ed esclusivamente in base alla modalità di accertamento – discriminando talune metodologie pur ugualmente attendibili e riconosciute sotto il profilo scientifico – si realizza una patente violazione dell’art. 32 della Costituzione, norma che tutela il diritto alla salute.
Non si ricade, in tal caso, nella pretesa irrilevanza della offesa, che potrebbe giustificare la non risarcibilità di lesioni irrisorie, bensì si nega il risarcimento di un danno, potenzialmente anche grave, sulla base del mero criterio del modo in cui tale lesione è stata accertata.
Tale violazione appare ancor più grave ove si consideri che, in tal modo, si viene ad escludere ogni tutela a determinate tipologie di lesione della salute, discriminate quindi in base alla loro natura, quali ad esempio le lesioni lievi del rachide e pressoché tutte le tipologie di lesione psichica e psichiatrica, non suscettibili (o suscettibili con difficoltà) per loro essenza di accertamento strumentale.
Non può quindi trovare cittadinanza un’interpretazione della disciplina del risarcimento del danno alla salute in forza della quale si neghi giustizia e tutela a chi ha subito una lesione effettivamente accertata e provata con metodo scientificamente accertato e riconosciuto.
Per tali ragioni, la normativa in questione non può essere interpretata nel senso di escludere la risarcibilità del danno alla salute, comunque accertato e provato, anche in sede di visita medico legale o di esame non strumentale. Diversamente, significherebbe propugnare un’interpretazione applicativa patentemente incostituzionale, e riconoscere in definitiva che lo stesso Stato di diritto abbia abdicato alle sue fondamentali funzioni di tutela e garanzia verso i principali valori costituzionali.
Appare quindi consequenziale l’obiezione, poste tali premesse, di quale valore debba comunque riconoscersi a tale disciplina. Sul punto, l’unica interpretazione legittima e costituzionalmente orientata della norma de quo appare quella che ne deriva dal suo coordinamento con la norma con la disposizione dell’art. 3 quater, introdotta dalla stessa legge n. 27/2012, che prevede la possibilità di accertamento della lesione alla salute anche visivamente, ovvero, secondo la migliore dottrina medico – legale, mediante accertamento clinico in sede di visita medico legale.
In tale coordinamento applicativo, deve quindi ritenersi prevalente la norma dell’art. 3 quater, che disciplina l’accertamento del danno biologico tout court e che prevede, appunto, che tale voce di danno venga accertata in via strumentale ovvero, in via alternativa ma parimenti idonea, valida ed efficace, “visivamente”. Alla disposizione del 3-ter va invece riconosciuto il ruolo residuale di richiamo degli operatori del diritto ad una rigorosa applicazione dei criteri di accertamento e quantificazione del danno alla salute, al fine di rifuggire da valutazioni puramente soggettive che non trovino riscontri strumentali o clinici.
La lesione alla salute, ivi compresa quella che determini conseguenze a carattere permanente, può quindi essere validamente accertata mediante accertamento medico legale, circostanza che rende superfluo ed inutile ogni ulteriore esame strumentale.
Del resto, nemmeno l’interpretazione letterale della disposizione, alla quale si richiama la convenuta nell’evidenziare l’assenza della lettera “o” fra le parole “clinicamente” e “strumentalmente” nel comma 3-ter, al fine di sostenere l’esigibilità dell’accertamento strumentale in ogni caso, consentirebbe di convalidare la tesi della convenuta.
Invero, volendo effettuare riferimento al tenore letterale della disposizione, non può non rilevarsi come l’art 3 ter della legge n. 27/2012 si limiti esclusivamente a stabilire che le lesioni di lieve entità siano “suscettibili” di accertamento clinico strumentale obiettivo; pertanto, trattasi all’evidenza di astratta potenzialità di accertamento strumentale, e non di effettivo accertamento mediante detta modalità di accertamento, né tanto meno di accertamento nell’immediatezza del fatto illecito.
Quindi, in ipotesi di suscettibilità in astratto dell’accertabilità strumentale della lesione da colpo di frusta patita dal danneggiato, il risarcimento non può essere comunque escluso.
Per tali ragioni, anche volendo prescindere dalla già rilevata presenza nel caso di specie di accertamenti strumentali validi ed idonei alla prova, va in ogni caso ritenuta la risarcibilità della lesione permanente sofferta dall’attore ed accertata in sede di visita medico legale.
Tanto detto, si procede alla liquidazione monetaria del danno patito.
Applicando i valori indennitari riconosciuti dalla legge n. 57/2001, così come aggiornati dal decreto del Ministero delle attività produttive, tale voce di danno va quantificata in € 2.350,00.
Per quanto attiene al danno biologico da invalidità temporanea per un trauma da “colpo di frusta”, la Ctu ha individuato i valori – ritenuti condivisibili da questo Giudice – dei periodi di giorni 10 al 75%, 15 al 50% e 17 al 25%, e, applicando l’importo aggiornato per ciascun giorno di invalidità assoluta (criterio anch’esso ex lege n. 57/2001), si giunge alla quantificazione di € 889,35 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea».
Dott. Andrea Milanesi