Il patteggiamento dell’imputato non blocca la costituzione di parte civile nell’udienza preliminare

Anche se l’imputato ha depositato in cancelleria la richiesta di “patteggiamento”, con l’adesione del Pubblico Ministero, la parte danneggiata può comunque costituirsi parte civile nell’udienza preliminare e il giudice dovrà dunque provvedere a liquidarne le spese.

Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 16403/24 depositata il 19 aprile 2024, respingendo il ricorso di un uomo condannato per lesioni aggravate, danneggiamento e calunnia contro la sentenza che, nell’accogliere la richiesta di pena concordata tra le parti, aveva altresì condannato l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituitesi appunto nel corso dell’udienza preliminare: una decisione di tutto rilievo che vale per tutti i reati, compresi quelli connessi al codice della strada e quindi l’omicidio stradale.

Ricorso in Cassazione di un imputato che aveva patteggiato contro la costituzione di parte civile

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe potuto liquidare le spese delle parti civili dovendo tener conto dell’accordo (a norma dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale) già intervenuto tra imputato e Pm precedentemente alla loro stessa costituzione. A maggior ragione considerato che all’udienza le parti civili erano già a conoscenza dell’accordo stesso e che quindi l’oggetto del giudizio era ristretto alla decisione sulla accoglibilità della richiesta di applicazione pena concordata.

La Sesta sezione Penale della Suprema Corte, ravvisati tre diversi orientamenti sulla controversa questione, ha pertanto rimesso al massimo consesso la seguente questione: “Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest’ultima sia legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore”.

 

Costituzione di parte civile all’udienza preliminare ammessa anche se c’è l’accordo sulla pena

Per prima cosa la Cassazione ricorda che la riforma Cartabia è intervenuta sulle modalità e i termini di costituzione di parte civile ma che “nella fattispecie in esame, è pacifica l’applicazione dell’art. 79 cod. proc. pen. nel testo previgente”. Per le Sezioni Unite (in foto), nonostante i diversi orientamenti interpretativi riguardo al significato della locuzione “per l’udienza preliminare”, va valorizzato l’“insuperabile profilo testuale” dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che “imponendo al giudice di liquidare le spese sostenute dalla parte civile, non distingue a seconda che l’accordo sia anteriore, concomitante o successivo alla costituzione, ovvero se lo stesso sia già noto alla parte civile prima dell’udienza o se sia stato conosciuto solo in udienza: la condanna alle spese, in ogni caso, prescinde dalla condanna al risarcimento del danno”.

Del resto, prosegue la decisione, “nessuna norma impone o semplicemente consente alla persona offesa, in vista della sua costituzione in giudizio, di monitorare le iniziative dell’imputato finalizzate a raggiungere un accordo con il pubblico ministero sulla pena, condizionando la propria attività processuale alla condotta altrui”.

Con relativo ristoro delle spese processuali, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale

Né può prescindersi dalla sentenza n. 443/1990 della Corte costituzionale secondo la quale “precludere al giudice penale tutte le statuizioni relative alla domanda formulata dalla parte civile significa sacrificare, proprio nel momento in cui il giudizio di primo grado giunge all’epilogo, e quindi, nel momento decisivo per le deliberazioni in favore della parte civile, chi si sia avvalso dello strumento messogli a disposizione per tutelare in sede penale il proprio diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno”. Per la Consulta, dunque, non solo non vi è dubbio sul diritto a costituirsi parte civile del danneggiato ma anzi è necessario che sia assicurato un ristoro delle spese processuali in caso di fine anticipata del procedimento penale per scelta delle altre parti del processo.

 

Il principio di diritto

Per le sezioni Unite vi è poi la necessità di tutelare il contraddittorio “quale corollario del giusto processo”. “Pertanto – si legge nella decisione -, in presenza di richiesta di patteggiamento e del relativo consenso da parte del Pm che intervengano in epoca precedente alla celebrazione della fissata udienza preliminare, vanno esclusi i dubbi sullo scrutinio di ammissibilità della costituzione di parte civile intervenuta all’udienza preliminare, ammissibilità che non è suscettibile di variabili in relazione al fatto che la parte civile abbia avuto conoscenza o meno in anticipo dell’esistenza di un accordo a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.”.

L’accordo, prosegue la Corte, “potrebbe essere vanificato da un rigetto della richiesta da parte del giudice ed implicare necessariamente la prosecuzione dell’udienza preliminare o la celebrazione di altro rito alternativo: situazioni che, in ogni caso, non consentirebbero di ritornare alla fase, già perenta, degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti”.

E, come ulteriore corollario, va considerato “il ruolo della parte civile non ridimensionabile a quello meramente petitorio della rifusione delle spese, bensì di compartecipe al contraddittorio, sebbene limitato alla valutazione dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen.”.

In definitiva per le Sezioni Unite va affermato il seguente principio di diritto: In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione”.

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