LA LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE E IL COMMENTO DELL’ESPERTO
Legge sull’omicidio stradale: informazioni chiare e certe del nostro esperto
LA LEGGE
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Questo scrive la LEGGE 23 marzo 2016 n. 41 (in Gazz. Uff., 24 marzo 2016, n. 70). –
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale).
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena sull’omicidio stradale di cui al comma precedente si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena per omicidio stradale è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).
Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena per omicidio stradale è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».
2. L’articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:
«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).
Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Art. 590-quater. (Computo delle circostanze).
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
IL NUOVO REATO DI OMICIDIO STRADALE
Le novità di una legge attesa da una vita. Ma anche alcune sue criticità.
Con la L. 23 marzo 2016, n. 41, il legislatore ha introdotto le attese fattispecie autonome di reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali, la cui disciplina prevede, nel suo complesso, un inasprimento della reazione sanzionatoria rispetto alle pene previste in passato.
L’art. 589 c.p., nella sua formulazione antecedente alla recente riforma, prevedeva come pena per l’omicidio commesso con la violazione delle norme sulla disciplina stradale la reclusione da due a sette anni; tale pena era aumentata da tre a dieci anni per i casi in cui l’autore del reato fosse alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La nuova fattispecie base di reato, prevista nell’art. 589 bis c.p., prevede anch’essa la pena della reclusione da due a sette anni; tuttavia, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le pene sono state sensibilmente aumentate, ancorché siano state oggetto di differenziazione a seconda di un’articolata casistica.
Innanzitutto, la pena per l’omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è ora fissata nella reclusione da otto a dieci anni.
La stessa pena si applica, inoltre, anche ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose (e precisamente dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nell’art. 186 bis co. 1 lett. b, c e d c.d.s.) che abbiano commesso il reato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l.
Invece, in caso di tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l, i conducenti di veicoli a motore aventi caratteristiche diverse da quelle testé indicate (e cioè, sostanzialmente, i motocicli e le autovetture) sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.
Un’altra importante novità in caso di omicidio stradale è rappresentata dall’applicazione della pena della reclusione da cinque a dieci anni anche all’omicidio commesso in violazione di altre norme del codice della strada, diverse da quelle relative allo stato di ebbrezza alcolica ed all’uso di sostanze stupefacenti. Precisamente, si applica tale pena in caso di reato commesso a causa di gravi violazioni dei limiti di velocità o a causa dell’attraversamento di un’intersezione con il semaforo rosso; nel caso di reato commesso circolando contromano o eseguendo inversione di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; ed anche in caso di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Il rilevante aumento delle pene previste per il reato di omicidio stradale commesso con gravi violazioni del codice della strada induce a ritenere che le persone condannate per tale reato riusciranno solo in casi sporadici ad evitare il carcere. Infatti, pene così elevate renderanno assai difficile la fruizione della sospensione condizionale della pena (che può essere concessa in caso di condanna alla reclusione non superiore a due anni), ovvero di altre misure alternative alla detenzione, quali, per esempio, l’affidamento in prova ai servizi sociali, che può essere concesso in caso di condanna non superiore ai quattro anni di reclusione.
E ciò a differenza di quanto avveniva con la previgente disciplina, in applicazione della quale molto spesso venivano irrogate pene troppo basse anche in relazione a fatti di rilevante gravità, tanto da diffondere nell’opinione pubblica la sensazione che la reazione sanzionatoria apprestata dalla legge fosse troppo mite.
In questo senso, sebbene l’entità delle pene per omicidio stradale previste dal legislatore sia apparsa eccessiva a più di un commentatore, essa rappresenta senza dubbio un passo avanti verso una maggiore tutela della sicurezza della circolazione stradale. È infatti auspicabile che l’efficacia deterrente propria di sanzioni penali così elevate richiami l’attenzione di tutti gli utenti della strada ad una maggiore osservanza delle regole che disciplinano la circolazione.
Il reato di lesioni stradali gravi e gravissime è costruito in maniera speculare a quello di omicidio stradale.
Anche l’art. 590 bis, nella sua fattispecie base, ripropone la pena prevista nel previgente art. 590 c.p., vale a dire la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Analogamente, la pena per il reato commesso in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stata sensibilmente aumentata ed è ora stabilita nella reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime, a fronte delle più miti pene vigenti in precedenza (da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per quelle gravissime). Le stesse pene si applicano, inoltre, anche ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose che abbiano commesso il reato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 g/l, mentre nel caso in cui tale ultimo tasso alcolemico sia riscontrato in conducenti di motocicli e autovetture, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Quest’ultima pena si applica, inoltre, anche nei casi di reato commesso con violazione delle altre regole previste nel codice della strada già richiamate in relazione al reato di omicidio stradale.
Inoltre, mentre le lesioni stradali gravi e gravissime erano in passato procedibili a querela, oggi sono diventate procedibili d’ufficio.
Il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina dell’arresto in flagranza. Infatti, per l’omicidio stradale aggravato ai sensi dell’art. 589 bis co. 2 e 3 c.p. è previsto l’arresto obbligatorio (cfr. articolo 380, comma 2, lettera m-quater c.p.p.), mentre è consentito l’arresto facoltativo non solo per l’ipotesi base di omicidio stradale, stanti i limiti edittali di pena previsti nell’art. 589 bis co. 1 c.p., ma anche per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravate ai sensi dell’art. 590 bis co. 2, 3, 4 e 5 (cfr. articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies, c.p.).
Peraltro, nel solo caso di lesioni stradali, il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è assoggettabile all’arresto (facoltativo) stabilito per il caso di flagranza. Tale comportamento collaborativo non ha, invece, rilievo ai fini di escludere l’arresto in caso di omicidio stradale.
La legge in commento non manca di suscitare alcuni dubbi interpretativi. Il primo è rappresentato dal fatto che la formulazione delle norme in esame, facendo esclusivo riferimento alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dimentica le ipotesi colpose caratterizzate dalla violazione delle generiche regole di perizia, diligenza e prudenza che, in astratto, potrebbero connotare, anche in via esclusiva, l’atteggiamento psicologico del responsabile.
Si pensi, per esempio, alla violazione del principio di affidamento, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, a mente del quale le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, cosicché la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente, riconducibile alla violazione di regole cautelari generiche (v., per esempio, Cass. pen., Sez. IV, 23.06.2015, n. 31242, che ha ritenuto responsabile di omicidio colposo il conducente di un veicolo che, essendosi accorto di una manovra irregolare di un motociclo, non ha arrestato la propria marcia onde consentire al motociclo di completare in sicurezza tale manovra).
In questo senso, si potrebbe argomentare che, in caso di fatto connotato solo da colpa generica, gli artt. 589 bis e 590 bis c.p. non possano essere applicati, con conseguente applicazione residua dei reati previsti negli artt. 589 e 590 c.p.
Un altro dubbio interpretativo è connesso all’introduzione dell’ipotesi aggravata della fuga del conducente, prevista sia in relazione all’omicidio (art. 589 ter c.p.) sia in relazione alle lesioni stradali (art. 590 ter c.p.) e che implica l’aumento della pena da un terzo a due terzi. Tale ipotesi non è stata oggetto di coordinamento sistematico con il reato di omissione di soccorso.
Le due fattispecie sono peraltro solo parzialmente sovrapponibili. Da un lato, l’ipotesi aggravata della fuga non presuppone necessariamente che vi sia altra persona coinvolta nel sinistro che necessiti di soccorso; essa sussiste, infatti, per il solo fatto che il conducente si sia dato alla fuga. Dall’altro, l’omissione di soccorso può astrattamente realizzarsi anche senza la fuga, come nel caso del conducente che ometta di prestare soccorso pur restando nei pressi del luogo ove è avvenuto il sinistro.
Non è difficile ipotizzare che tale mancato coordinamento darà origine a divergenti interpretazioni circa il concorso effettivo delle due fattispecie, ovvero l’assorbimento di una nell’altra. Purtroppo, il legislatore come molto spesso è accaduto in altri ambiti, non ha prestato la dovuta attenzione alle relazioni intercorrenti fra le nuove norme introdotte nell’ordinamento e quelle già esistenti, causando così dubbi interpretativi che si ripercuotono a danno non solo della certezza del diritto, ma anche del carico giudiziario e della generale efficienza dell’amministrazione della giustizia.
Qualche problema applicativo potrebbe derivare, inoltre, dalla difficoltà di accertare lo stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze alcoliche. Le ipotesi aggravate non fanno, infatti, riferimento ad un generico stato di alterazione (che potrebbe essere verificato anche attraverso i sintomi che tale stato produce), ma implicano l’accertamento specifico della quantità di alcol nel sangue, onde appurare se essa sia compresa fra 0,8 e 1,5 g/l ovvero addirittura superi gli 1,5 g/l.
Tale circostanza potrebbe produrre difficoltà di accertamento nel caso in cui il conducente rifiutasse di sottoporsi al test etilometrico. In tal caso, la principale alternativa, sul piano scientifico, per accertare se il soggetto abbia fatto uso di sostanze alcoliche al momento del sinistro è costituita dall’esame ematico.
Tuttavia, l’autorità giudiziaria non ha il potere di imporre coattivamente l’esame ematico, nemmeno attraverso l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 359 bis c.p.p., che consente al Pubblico Ministero di disporre il prelievo coattivo di campioni biologici senza il consenso della persona interessata. Infatti, il prelievo coattivo è consentito solo in relazione a capelli, peli o alla mucosa del cavo orale, mentre non può essere esteso al sangue, anche in considerazione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 9.7.1996 n. 238, in cui ha affermato che il prelievo ematico coattivo è vietato dall’art. 13 Cost., in quanto non comporta solo una restrizione della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona, pur senza di norma comprometterne, di per sé, l’integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione.
Tale difficoltà di accertamento è, in qualche misura, attenuata dalla possibilità di utilizzare a fini probatori dello stato di ebbrezza i referti delle analisi del sangue effettuate dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia giudiziaria, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dalla persona nell’incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto.
Tuttavia, quando il responsabile del sinistro non necessiti di cure mediche, tale evenienza è esclusa e se egli dovesse rifiutare di sottoporsi al test etilometrico diventerebbe assai difficile provare la sussistenza delle ipotesi aggravate.
Avv. Giulio Vinciguerra
Foro di Torino
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