Irregolare la notifica di una multa ad un soggetto deceduto
Spesso la si ritiene una questione “superflua” e le contestazioni legate ad essa vengono considerate pretestuose.
In realtà la notifica di un atto da parte della Pubblica amministrazione è fondamentale ed è un diritto del cittadino che essa avvenga in forme e modalità regolari, per dargli modo di effettuare, anche nei termini, tutte le eventuali azioni conseguenti, si pensi ad esempio ad un’opposizione rispetto a un verbale di accertamento per un’infrazione del Codice della Strada.
Ed è altrettanto evidente che nella PA e nei tribunali esista un problema di notifiche a 360 gradi, anche di conoscenza delle norme che vanno rispettate, se è vero che dei giudici territoriali sono arrivati a considerare legittime un pacchetto di multe notificate a una persona deceduta da tempo. Del paradossale caso si è occupata la Cassazione con la sentenza n. 12705/22 depositata il 21 aprile 2022.
Una donna si oppone a multe stradali notificate al padre defunto e messe in conto agli eredi
Una donna aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale il locale agente della riscossione aveva intimato al padre, defunto da tempo, il pagamento di crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando la sussistenza delle violazioni ascritte e, per l’appunto, la regolare notifica dei relativi verbali di accertamento.
Il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato l’opposizione inammissibile in quanto proposta tardivamente, mentre il Tribunale di Roma, avanti il quale la ricorrente aveva appellato la sentenza, nel 2017 in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto l’opposizione tempestiva, ma l’aveva ugualmente a rigettata nel merito.
La donna tuttavia non si è data per vinta e ha proposto ricorso anche per Cassazione contro Roma Capitale, che ha resistito con contro ricorso, ed Equitalia. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente ha denunciato “error in procedendo” (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.), in particolare l’omesso esame dell’esito negativo delle notifiche ex art. 140 c.p.c. dei verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata, della circostanza che l’amministrazione fosse a conoscenza del decesso del padre prima di tentare le notifiche dei verbali oggetto di cause e che l’amministrazione avesse altresì individuato in lei l’autrice della violazione.
La ricorrente contesta la asserita correttezza della notifica a una persona deceduta
Con il secondo motivo, poi, ha denunciato “error in iudicando (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.): violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 201 comma 1 e 3 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione all’affermazione di correttezza della notifica dei verbali di accertamento eseguita ex art. 140 nei confronti di un soggetto deceduto, e per conseguenza alla ritenuta sussistenza del presupposto del rispetto del termine di decadenza ivi previsto.
Con il terzo motivo, infine, ha denunciato ancora “error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 201 comma 1 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione all’affermazione di correttezza della intestazione e della notifica della cartella di pagamento, eseguita ex art. 140, nei confronti di un soggetto deceduto; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge 689/81.
Per la Suprema Corte i motivi sono assolutamente fondati. Riassumendo i motivi di doglianza, gli Ermellini prendono atto che la ricorrente contestava la decisione impugnata nella parte in cui ci si affermava la regolarità della notificazione dei verbali di accertamento di alcune infrazioni stradali, nonché della conseguente cartella di pagamento, notificazioni effettuate al padre (quale intestatario del veicolo con il quale erano state commesse le infrazioni) in epoca successiva al suo decesso.
Il tribunale, ricostruisce la vicenda la Cassazione, aveva ritenuto valide sia l’irrogazione delle sanzioni amministrative sia le notificazioni in questione, affermando che le infrazioni contestate risultavano commesse dopo il decesso del padre della ricorrente, avvenuto l’11 dicembre 2009, e che quindi i suoi eredi dovevano ritenersi responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo, a titolo ereditario; inoltre, che i verbali di accertamento delle suddette infrazioni dovevano ritenersi correttamente notificati al defunto, quale intestatario formale del veicolo secondo le risultanze del P.R.A., ai sensi dell’art. 201, comma 1, CdS, avendo gli eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore, in violazione dell’art. 94 CdS; infine, che gravava appunto sui chiamati all’eredità l’onere di monitorare, per un verso, l’utilizzo dell’autovettura caduta in successione e, per altro verso, la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al loro caro estinto.
Impossibile ritenere regolarmente perfezionata qualsiasi notificazione indirizzata ad un morto
Ma per la Suprema Corte si tratta di argomentazioni manifestamente erronee in diritto. “È sufficiente ed assorbente, in proposito, considerare che è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario” scrive con una punta di ironia la Cassazione, che osserva poi, in linea generale, che, laddove il proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al codice della strada risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, “la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A”.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e la controversia, non essendo stati ovviamente ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, è stata decisa nel merito, dal momento che, concludono i giudici del Palazzaccio, “in conseguenza della mancata regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, è certamente intervenuta l’estinzione dell’obbligo di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 201, comma 5, CdS, il che comporta necessariamente l’accoglimento dell’opposizione, l’annullamento delle sanzioni amministrative contestate e la dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento impugnata”.