Anche i medici non dipendenti sono coperti dall’assicurazione della struttura ospedaliera

Con la sentenza n. 10825/20 depositata il 5 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di responsabilità medica operando un chiarimento importante nei riguardi dei sanitari e, indirettamente, della tutela dei pazienti: la Suprema Corte ha stabilito che, nel contratto Rc stipulato dall’ospedale, la clausola che prevede che la copertura assicurativa operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici ivi operanti, va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell’ospedale, la polizza copre altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell’assicurazione per conto altrui.

E, ancora, poiché le polizze che operano in eccesso sono tali in quanto coprono il medesimo rischio di quelle da attivare per prime, deve ritenersi che anche l’attività dei medici non dipendenti (per i fatti che ricadono sulla responsabilità della struttura) sia comunque ricompresa nell’oggetto dell’assicurazione.

 

Medico non dipendente di una clinica ritenuto responsabile di un danno a un paziente

La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, aveva riconosciuto la responsabilità professionale di un medico chirurgo che, non dipendente di una struttura sanitaria emiliana, aveva sottoposto un paziente presso la clinica a un intervento di ernia discale dal quale era derivata una complicanza non tempestivamente diagnosticata.

La Corte territoriale aveva riconosciuto il danno biologico temporaneo conseguente al ritardo diagnostico e terapeutico, aveva condannato in solido il medico e la struttura al risarcimento del danno e, riesaminando la domanda di manleva della struttura nei confronti della propria compagnia di assicurazione, Allianz, l’aveva respinta, escludendo l’operatività della polizza assicurativa in relazione ai danni determinati dalla condotta del personale medico non dipendente, ritenendoli non ricompresi, in forza dell’art.3 lett. H delle Condizioni Generali di Contratto, e dell’art. 18 delle Condizioni Aggiuntive alla polizza stessa, nella garanzia per la responsabilità civile verso terzi riguardante la struttura sanitaria.

La clinica ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando in primis la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c del canone legale di ermeneutica contrattuale sancito dalla norma: secondo la struttura la Corte d’Appello aveva affermato l’inoperatività della polizza in forza di una errata interpretazione degli artt. 1 e 3 lett. H delle CGC, richiamando un precedente di legittimità (Cass. 4936/2015) che aveva, in un caso analogo a quello in esame, pronunciato a favore di un’interpretazione diametralmente opposta della stessa clausola contrattuale, affermando la sussistenza della copertura assicurativa in favore della clinica.

 

In discussione la domanda di manleva nei confronti dell’assicurazione

Sempre secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe interpretato queste clausole senza verificarne la valenza rispetto alla “ratio” dell’intero testo contrattuale e articolando una valutazione “atomistica” di esse, contraria al precetto interpretativo portato dalla norma sopra richiamata: sarebbe stato utilizzato un approccio ermeneutico contrario al principio di buona fede.

I giudici di secondo grado avrebbero inoltre omesso di rilevare che l’art. 3 lett. H delle condizioni generali di contratto e l’art. 18 delle condizioni aggiuntive attenevano al tema dell’assicurazione per conto altrui ed escludevano che la polizza fosse riconducibile alla fattispecie “assicurazione per conto proprio” riguardante la clinica: la Corte territoriale, cioè, avrebbe errato nel non considerare che l’art. 18 rappresentava una deroga alla generale esclusione prevista dall’art. 3. Ancora, la ricorrente lamentava il fatto che, nel dubbio, la Corte d’Appello avrebbe interpretato il contratto, ed in particolare gli artt. 1 e 3 lett. H delle condizioni generali di polizza, a favore del soggetto che le aveva predisposte.

Secondo la Cassazione le censure sono fondate. “La Corte territoriale, infatti – rilevano gli Ermellini – ha affermato che la polizza assicurativa era stata stipulata dalla ricorrente esclusivamente “per conto proprio”, cioè a copertura della responsabilità della struttura sanitaria; e, limitandosi ad una mera interpretazione letterale, ha escluso che ricomprendesse il danno cagionato dal personale non dipendente (che ricadeva nella propria responsabilità ex art. 1228 c.c.) in ragione delle clausole di cui all’art. 1 e 3 lett. H avvalorate, nell’esclusione, dalle previsioni dell’art. 18 delle condizioni aggiuntive, che afferma che, per i medici e gli altri operatori non direttamente dipendenti, la copertura operasse a secondo rischio e, comunque, per importi superiori ad € 1.500.000,00 (somma da intendersi come franchigia assoluta)”.

La Suprema Corte ammette che, in tema di interpretazione dei contratti, “è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all’art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa”, ma aggiunge anche che, proprio nella materia assicurativa, “il contratto va redatto in modo chiaro e comprensibilee che, “il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.” ( cfr. Cass. 668/2016)”.

 

La polizza ha carattere onnicomprensivo e comprende anche i danni cagionati da terzi

Fatte queste premesse, i giudici del Palazzaccio passano ad esaminare il caso di specie e spiegano: “L’art. 1 delle Condizioni Generali di Contratto, che descrive l’oggetto generale dell’assicurazione, prevede la garanzia relativa a quanto l’assicurato contraente (che è il soggetto stipulante coincidente con quello il cui interesse è protetto dal contratto) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di “un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione“: La clausola cioè contiene una previsione “di carattere omnicomprensivo, perché include la responsabilità della struttura in generale – cioè sia per fatto proprio sia per fatto altrui – che si debba assumere secondo le regole civilistiche di cui all’art. 1228 c.c. a mente del quale “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, salva la diversa volontà delle parti“.

Al riguardo, chiarisce la Cassazione, il riferimento “all’attività per la quale è prestata l’assicurazione” ha una portata “talmente inclusiva” da comprendere anche “il fatto altrui di cui debba rispondere ai sensi della norma testé richiamata, “dovendosi escludere che la successiva precisazione – “compresa la RC derivante all’assicurato contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dall’assicurato“- configuri un’ipotesi indicativa, in termini eccettuativi, di una diversa volontà delle parti, risultando, piuttosto, una espressione esemplificativa”.

L’art. 1 comma 3, delle CGC, inoltre, fanno notare gli Ermellini, estende, letteralmente, tale garanzia “alla responsabilità civile personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici, con previsione riconducibile all’art. 1891 c.c., trattandosi di un’evidente assunzione del rischio per conto altrui”.

All’interno di questa complessiva disposizione generale, il successivo art. 3 lettera h), proseguono nella loro disamina i giudici, “prevede, fra i danni esclusi dalla garanzia, che la polizza non operi per la responsabilità “personale” dei medici, paramedici e di altri lavoratori non dipendenti e non già – come prospettato dalla Corte territoriale – per la responsabilità della struttura derivante da fatti commessi da tali operatori”: in pratica, la clausola è riferita alla responsabilità di tali soggetti verso il danneggiato, escludendola dalla copertura assicurativa che non potrebbe essere invocata dal medico non dipendente per danni da lui personalmente cagionati.

 

Il contratto prevede che la garanzia operi sempre in eccesso

Infine, continua la Cassazione, l’art. 18 delle Condizioni Aggiuntive di polizza prevede che la garanzia operi sempre in eccesso (e cioè a secondo rischio) rispetto alle assicurazioni dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal contraente assicurato e, comunque, “se il danno eccede la somma di C 1.500.000,00 per sinistro e per persona (che restano a carico del soggetto assicurato a titolo di franchigia assoluta): tale previsione è svincolata, in termini esegetici, dall’esclusione contemplata dall’art. 3 lett. h) delle CGC ed è, invece, riferita alle polizze assicurative a primo rischio stipulate dai medici (e gli altri operatori) non dipendenti che devono sempre essere attivate prima di esigere l’operatività di quella in esame, contratta dalla struttura sanitaria anche a loro favore, sia pur con i limiti sopra descritti”.

Compresa, “a secondo rischio”, anche la copertura della responsabilità personale dei medici

E qui la Suprema Corte richiama il principio di legittimità secondo il quale, “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un ospedale (assicurazione per conto proprio), la clausola la quale preveda che la copertura assicurativa “operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici” ivi operanti va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell’ospedale, la medesima polizza copra altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.)”.

La pronuncia citata dalla Cassazione ha anche chiarito che, affinché un contratto di assicurazione possa “operare in eccesso” rispetto ad un’altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio; che, se un medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha stipulato una “assicurazione personale”, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso; che, infine, l’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno d’una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della struttura in cui il medico si trova ad operare.

Sulla scorta di tale ricostruzione, dunque, la formulazione della polizza in esame, “nella quale l’art. 1 co.1 sopra richiamato descrive in termini omnicomprensivi il fatto generatore del danno ed oggetto di copertura assicurativa, e in cui l’art. 1 co 3 estende tale garanzia, ex art. 1891 c.c., alla responsabilità civile personale dei medici “dipendenti”, impone di applicare un criterio esegetico, ex artt. 1362 e 1363 cc., che dia un senso compiuto e logico, rispetto alla funzione del contratto ed agli interessi da salvaguardare (si tratta di una polizza assicurativa multirischio), alla copertura della responsabilità “personale” dei medici “non dipendenti”.

 

Ricompresa nell’oggetto dell’assicurazione anche l’attività dei medici non dipendenti

In altre parole, poiché le polizze che operano in eccesso sono tali in quanto coprono il medesimo rischio di quelle da attivare prima, da tale “pattuizione” si deve desumere che “l‘attività dei medici non dipendenti – ovviamente per i fatti che ricadono sulla responsabilità della struttura (come quello oggetto di condanna) – era comunque ricompresa nell’oggetto dell’assicurazione descritto nell’art. 1 delle CGC”.

La Cassazione osserva infine che, tanto per cambiare, “la complessa e non chiara formulazione del contratto”, avrebbe peraltro imposto di ricorrere al “principio del gradualismo”, che va applicato quando il significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti sia insufficiente all’identificazione della comune intenzione delle parti: “l’adozione di criteri interpretativi sussidiari, infatti, include anche “l’interpretatio contra stipulatorem”, laddove il dato letterale sia equivoco ed in tutto o in parte, contraddittorio, ex art. 1370 c.c .

Essendosi dunque discostata la Corte territoriale, nell’escludere il diritto alla manleva della ricorrente per il fatto posto in essere dal medico non dipendente, da tali principi esegetici, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce, appunto, di questi principi.

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