L’Rc-Auto in caso di incidenti avvenuti in aree private

L’assicurazione per la Rc-Auto opera anche in caso di incidenti avvenuti in aree private.

Con la sentenza n. 29369/22 depositata il 25 luglio 2022 la Cassazione ribadisce con forza un recente orientamento che rende finalmente giustizia alle vittime di questo genere di sinistri tutt’altro che infrequenti dopo anni in cui le loro pretese risarcitorie erano state ripetutamente rigettate sulla base di un’esclusione che non aveva alcuna ragion d’essere, e peraltro in contrasto con la normativa europea.

Il Tribunale nega l’operatività della polizza assicurativa perché l’incidente è successo in un cantiere

Nel caso in questione, il Giudice di pace di Pinerolo aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di lesioni personali stradali gravi per aver causato un incidente con ferimento di un’altra persona, lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, nella misura da determinarsi ad opera del giudice civile, e aveva disposto una provvisionale immediatamente esecutiva, ma aveva altresì assolto il responsabile civile, Genialloyd, da ogni richiesta risarcitoria, sulla base dell’assunto che il sinistro non si fosse verificato su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate“, escludendo l’operatività della copertura assicurativa. Il danneggiato, la parte civile appunto, aveva appellato la decisione avanti il Tribunale di Torino, che tuttavia con sentenza del 2019 aveva respinto il gravame confermando il pronunciamento di primo grado.

Di qui dunque il ricorso anche per Cassazione nel quale la vittima lamentava appunto il fatto che i giudici territoriali avessero “erroneamente” ritenuto che, nel caso di specie, la compagnia responsabile civile non dovesse essere condannata, in solido con l’imputato, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in quanto il sinistro in oggetto non si era verificato su “strada di uso pubblico o area a questa equiparata“, con conseguente esclusione dell’operatività della copertura R.C. Auto e della relativa normativa.

In realtà, obiettava il ricorrente, il cortile in questione era del tutto equiparabile ad area di libero accesso giacché, se pur recintato e munito di cancello, era aperto ad un numero indeterminato di persone ovvero all’imputato, quale manovale, e ai proprietari dei camper e dei veicoli che vi erano presenti. Il danneggiato inoltre citava a sostegno delle proprie ragioni anche l’evoluzione dell’Unione Europea in tema di assicurazione obbligatoria, per la quale nella nozione di “circolazione di veicoli“, rilevante ai fini della RC Auto, rientrerebbe qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

Ebbene, per la Cassazione il ricorso è assolutamente fondato con conseguente accoglimento. “Questa Corte Suprema – spiegano gli Ermellini – ha più volte stabilito che la natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta, già contemplata dalla legge n. 990 del 1969. È costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili ratione temporis), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni”: un principio, questo, aggiungono peraltro i giudici del Palazzaccio, affermato proprio in riferimento ad una fattispecie del tutto analoga a quella in oggetto nello specifico, ossia quella relativa a un cantiere.

 

Indifferente ai fini dell’operatività dell’assicurazione la natura pubblica o privata dell’area

Secondo la giurisprudenza di questa Corte – prosegue la Cassazione -, ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico”.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 della L. n. 990/1969, “l’azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile è ammessa ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone. Invero, è rilevante che all’area sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l’impresa”.

 

Le norme europee, poi, hanno stabilito che rileva non il luogo del sinistro ma l’uso conforme del veicolo

Queste argomentazioni peraltro, osserva infine la Suprema Corte convenendo in toto con il ricorrente, “appaiono in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”: nella sentenza in questione (Corte di giustizia europea, Sez. 3, n. 162 del 04/09/2014), la Corte aveva ritenuto rientrare in tale nozione anche la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui era munito.

Di più, conclude la Cassazione, la Corte di giustizia europea, con un’ulteriore sentenza, la n. 334 del 20/12/2017, ha affermato che “l’articolo 3, comma 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che esso fa divieto ad una normativa nazionale di escludere dalla copertura dell’assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non “idonei alla circolazione”, a prescindere dalla circostanza per cui detti suoli siano o meno comunemente utilizzati”. La sentenza impugnata è stata pertanto direttamente annullata limitatamente all’esclusione della responsabilità del responsabile civile Genialloyd spa., con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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