Al danneggiato vanno sempre corrisposti gli interessi compensativi

Gli interessi compensativi sono una componente naturale del danno e della relativa domanda, da attribuire anche d’ufficio e destinata a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione. Tenendo conto dei tempi biblici della giustizia, si tratta di una voce tutt’altro che secondaria.

In tema di “mora debendi” è illuminante l’ordinanza n. 1637/20, depositata il 24 gennaio, con cui la Cassazione ha chiarito i criteri di calcolo, riaffermando con forza il principio che, nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa.

 

La vittima di un incidente cita in causa controparte e assicurazione

La vicenda. In seguito a un incidente stradale, il danneggiato aveva citato in causa il conducente e il proprietario del mezzo di controparte e la sua compagnia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, la quale, prima e nel corso di causa, aveva versato degli acconti essendo acclarata la responsabilità nel sinistro del proprio assicurato. Il tribunale ha accolto la sua domanda di risarcimento, ma a quel punto la compagnia ha asserito di avergli versato acconti per un importo superiore a quello liquidato dal giudice a suo favore, chiedendo la restituzione della somma versata in eccesso.

Il giudice di seconde cure ordina la restituzione di un’ingente somma all’assicurazione

La Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso dell’assicurazione, condannando i familiari (nel frattempo il danneggiato era deceduto) a restituire la somma ricevuta in eccedenza. I giudici hanno proceduto al calcolo in questo modo: hanno devalutato tutti i crediti del danneggiato alla data del sinistro; hanno devalutato tutti gli acconti pagati dall’assicuratore alla data del sinistro; hanno sottratto gli acconti devalutati dai crediti devalutati. Sulla base del risultato, secondo la Corte d’appello l’assicurazione aveva pagato acconti per un importo superiore al credito per 182mila euro, in moneta devalutata alla data del sinistro, e conseguentemente ha condannato gli eredi a restituire alla compagnia tale importo, per di più maggiorato di interessi e rivalutazione.

 

Il ricorso in Cassazione dei familiari della vittima dell’incidente

I familiari hanno quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’articolo 1224 del codice civile, laddove stabilisce che “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. (,,,) Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

La Cassazione accoglie il ricorso

La sesta sezione civile della Cassazione spiega innanzitutto che “la norma la cui violazione è invocata dai ricorrenti (l’art. 1224 c.c.) non viene in rilievo nel presente giudizio: quella norma, infatti, disciplina gli effetti dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (obbligazioni di valuta), cioè quelle che al momento in cui sorgono sono già determinate in denaro, o determinabili con un mero calcolo matematico, senza bisogno di alcuna aestimatio da parte del giudice. Il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, invece, costituisce un’obbligazione di valore: una obbligazione, cioè, il cui contenuto è determinato con riferimento ad un qualcosa che deve essere misurato (mensuratum) e che richiede una misurazione da parte del giudice, ovvero l’operazione di liquidazione, od aestimatio che dir si voglia”..

 

Il risarcimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno

Pur avendo individuato erroneamente la norma violata, tuttavia, gli Ermellini reputano fondato il ricorso e chiara l’illustrazione del motivo di doglianza nel prospettare l’errore commesso dalla Corte d’appello. E, in virtù del principio jura novit curia, individuano “ex officio la norma che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, deve ritenersi violata”: ossia l’art. 1223 c.c., nella parte in cui stabilisce che il risarcimento deve comprendere tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno (il cosiddetto principio di integralità od indifferenza del risarcimento).

Con l’occasione, la Corte fornisce un vademecum su come procedere in casi come quello oggetto della sentenza impugnata. Innanzitutto, i giudici del Palazzaccio sottolineano che “il debitore dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.)”. Tuttavia, prosegue l’ordinanza, “il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d’una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non si applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.)”.

Il credito va rivalutato dalla data del fatto illecito

Ciò non vuol dire, ovviamente, si affretta a precisare la Suprema Corte, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti. “Come da tempo stabilito da questa Corte – spiegano gli Ermellini -, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995)».

 

Il calcolo in caso di corresponsione di acconti

Regole che devono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno acta, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. “In quest’ultimo caso – prosegue la Cassazione -, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. un. 1712/95, cit.. Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata”.

E’ pertanto evidente che nel caso di pagamenti in acconto, il creditore: nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale; dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell’acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto.

Essendo questo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore – recita l’ordinanza -, ne consegue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); detrarre l’acconto dal credito; calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”.

L’errore della Corte d’Appello

In sintesi, il giudice d’appello ha sbagliato non avendo tenuto conto, nel suo calcolo, “della mora già maturata a favore del creditore tra la data del sinistro e quella di pagamento del primo acconto, e poi della ulteriore mora maturata sul capitale residuo (detratto il primo acconto) tra la data di pagamento del primo acconto e quella di pagamento del secondo; e così via per i successivi. In sostanza la Corte d’appello, col criterio adottato, ha sterilizzato il credito risarcitorio vantato dall’attore dagli effetti della mora.

 

Il criterio di calcolo

La sentenza è stata perciò cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà calcolare il credito da mora debendi con il seguente criterio:

“applicando un saggio scelto equitativamente sull’intero credito risarcitorio, espresso in moneta dell’epoca del sinistro, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento del primo acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell’epoca del pagamento del primo acconto;

applicando un saggio scelto equitativamente sul credito rimanente dopo la sottrazione del primo acconto, espresso in moneta dell’epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento) del secondo acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell’epoca del pagamento del primo acconto, e il medesimo) credito espresso in moneta dell’epoca del pagamento del secondo acconto;
ripetendo l’operazione sub (b) per i successivi segmenti temporali intercorsi tra il pagamento dei vari acconti”.

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