Incidente per cambio di direzione: chi è responsabile?

La manovra del cambio di direzione, sia essa un sorpasso piuttosto che una svolta a destra o a sinistra, rappresenta uno degli aspetti critici della circolazione stradale e spesso finisce al centro di diatribe tecnico/legali, perché il sinistro che ne può derivare, per tutta una serie di ragioni interpretative, può aprire il varco al delinearsi di responsabilità civili e penali inimmaginabili per un utente della strada poco avvezzo alle pratiche e alle questioni della legge.

 

Cosa prescrive esattamente il poco noto articolo 154 del Codice della Strada

Ma vediamo nel concreto cosa recita il Codice della Strada, all’articolo 154, in merito a questo tipo di manovra (di cui si trascurano, qui, i commi 7 ed 8 che riguardano la parte meramente sanzionatoria):

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. 

3. I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza.
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente. 

6. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi”.

 

L’incidente per “svolta su sorpasso” non è affatto scontato

Appare chiaro che l’articolo 154 del Codice della Strada regola l’immissione nel flusso della circolazione, il cambio di direzione o corsia, l’inversione del senso di marcia, la retromarcia e la svolta. Esso fornisce anche indicazioni su come impegnare un’altra strada, o immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi.

Analizzando i vari commi dell’articolo si comprende subito che, in caso di sinistro, in particolari condizioni quali possono essere l’assenza di telecamere, testimoni oculari poco attendibili oppure utenti della strada coinvolti nel sinistro con percezioni dell’accaduto diverse e contrastanti, la questione potrebbe facilmente finire in un’aula di tribunale, dove l’interpretazione ricostruttiva dell’accaduto diverrebbe giocoforza la protagonista indiscussa del procedimento, con esiti imprevedibili per i soggetti coinvolti.

È indubbio che in questo caso l’abilità del perito e dell’avvocato incaricati della difesa delle parti in causa potrebbero fare notevolmente la differenza, soprattutto in mancanza (come spesso accade) di dati certi ed inequivocabili in base ai quali il giudice è chiamato ad esprimersi nella definizione delle reciproche responsabilità.

 

Anche chi precede e gira a sinistra deve prestare attenzione e può rispondere dei danni

Analizzando il senso dei commi 1a e 2a balza immediatamente all’occhio dell’esperto in materia la possibilità di aprire un cavillo valutativo. Nella loro chiara semplicità espositiva essi nascondono, nella realtà, una miriade di sfumature interpretative che potrebbero facilitare o, al contrario, complicare la difesa delle persone coinvolte nel sinistro.

“Assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”, per citare nuovamente il primo dei due commi in oggetto, significa che deve essere valutata l’effettiva attenzione prestata dal conducente che ha operato la manovra di svolta nei confronti degli altri utenti della strada: aspetto, questo, non sempre circoscrivibile in maniera esaustiva.

“Segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”, per riproporre il secondo comma in oggetto, significa analizzare l’adeguata tempestività dedicata dall’autore della svolta alla segnalazione della propria intenzione agli altri utenti in un contesto di veicoli in movimento relativo. Anche questo è un aspetto difficile da definire in maniera adeguata, soprattutto in funzione del tempo psicotecnico di reazione delle persone, sovente oggetto di ulteriori dissensi fra i tecnici coinvolti nell’indagine in quanto meramente presupposto in base ad ulteriori ipotesi di partenza spesso non dimostrabili.

Senza entrare troppo nei dettagli tecnici “illuminanti” di parecchi casi seguiti di persona come consulente, in tribunale, a prescindere dalle oggettive dimostrazioni tecniche che gli indagati possono portare a loro favore, vige la regola universale del “buon padre di famiglia”. La domanda che sorge spontanea, quindi, è: l’indagato ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare il sinistro?

Spesso la risposta è negativa e l’ignaro indagato, convinto magari di avere la “prova provata” in tasca sulla sua innocenza, si ritrova, anche in forza di altri articoli del Codice della Strada (velocità pericolosa, distanza di sicurezza, tempo psicotecnico di reazione, eccetera) reo di una corresponsabilità percentuale a suo carico che non aveva affatto contemplato. Giova sottolineare che, nel caso dei reati di lesioni gravi ed omicidio colposi stradali, anche solo l’uno per cento della responsabilità conferma il reato stesso e al limite si può solo confidare nella ricerca di eventuali attenuanti che leniscano il “colpo giudiziale” finale a carico delle persone indagate.

Un esempio specifico

Consideriamo ora il caso pratico di un sorpasso a sinistra in prossimità di un incrocio ad opera di un motociclista ai danni del conducente di una vettura mentre quest’ultimo sta anch’egli svoltando a sinistra. Analizziamo questa fattispecie perché è molto diffusa e rappresenta una tipologia di sinistro dove il danno biologico per il motociclista potrebbe essere molto grave e quindi sicuramente oggetto di rivendicazione legale.

Se non vige il divieto di sorpasso (segnale verticale) ma solo la linea continua di mezzeria, e non esistono videoriprese e testimonianze oculari affidabili, potrebbe profilarsi con assoluta certezza una corresponsabilità dei “protagonisti” del sinistro. Infatti, l’autista della vettura dovrebbe difendersi dall’accusa di non aver prestato sufficiente attenzione alla manovra in atto del motociclista che, non avendo superato la linea continua, aveva pertanto già intrapreso la manovra di svolta a sinistra.

Tenendo conto dell’angolo cieco posteriore della vettura, del fatto che le persone spesso si dimenticano di osservare gli specchietti retrovisori dei propri veicoli, e dell’utilizzo “avaro” che in genere viene fatto dell’indicatore di direzione, questo tipo di dinamica, oltre che verosimile, è molto frequente. Peraltro, con la diffusione sempre più massiccia di veicoli, motoveicoli e velocipedi a propulsione elettrica questo genere di sinistro potrebbe aumentare ancora di più a causa delle loro maggiori prestazioni, che, in termini di accelerazione e di assenza di rumorosità, potrebbero trarre in inganno gli utenti della strada, ancora legati al vecchio immaginario di traffico stradale dei veicoli a motore endotermico-tradizionali.

 

La necessità di prudenza

In ultima analisi, il vero motivo che sta alla base degli incidenti è rappresentato pressoché sempre dalla violazione di uno o più principi base della guida sicura. Perciò gli utenti della strada devono tenere un atteggiamento preventivo quando guidano e adottare sempre uno stile di guida consapevole, sia del contesto stradale in cui ci si muove, sia dello stato di integrità psicofisico personale e sia, anche, del mezzo che si sta conducendo. Al giorno d’oggi muoversi con un veicolo è come viaggiare sulle strade con un’arma da fuoco carica e senza sicura inserita: potrebbe sempre partire un colpo accidentale.

Inoltre, è un errore che può risultare fatale confidare esclusivamente nella sicurezza passiva dei veicoli moderni. Il loro indubbio ed elevatissimo livello tecnologico, infatti, non permette comunque ai mezzi di andare oltre i limiti della fisica classica, anzi, le velocità sono certamente alte e, di conseguenza, pure i danni a cose e, soprattutto, persone saranno con tutta probabilità altrettanto ingenti.

Pertanto, prima di intraprendere, a bordo di qualsiasi veicolo, una manovra di svolta o sorpasso sia a sinistra che a destra, è bene sincerarsi sempre che sia gli utenti della strada che stanno davanti a noi che quelli che ci seguono abbiano una chiara percezione di quello che stiamo facendo e, soprattutto, bisogna utilizzare gli specchietti retrovisori e gli indicatori di direzione, che non sono un “optional”, ma strumenti determinanti per la nostra e per l’altrui sicurezza.

Ing. Iuri Collinassi

Ingegnere Cinematico

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