Il datore di lavoro deve fornire strumenti e formazione idonei  

In caso di infortunio causato dalla non conformità dei macchinari forniti al suo dipendente e dalla mancanza di formazione, il datore di lavoro non può andare indenne da responsabilità e non risponderne penalmente.

Con la sentenza n. 41349/22 depositata il 3 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha riaffermato con forza alcuni principi basilari delle norme antinfortunistiche confermando la condanna del titolare di un’impresa per un incidente occorso a un suo dipendente e peraltro nel suo primo giorno di lavoro.

 

Datore di lavoro condannato per un grave infortunio occorso a un dipendente appena arrivato

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 3 maggio 2022, aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Cuneo il 15 gennaio 2021 nei confronti di un imprenditore per il reato di lesioni personali colpose gravi per un infortunio sul lavoro occorso a un suo lavoratore nel suo opificio di Scarnafigi il 7 febbraio 2014. Più precisamente, alle dipendenze della sua ditta individuale prestava la sua attività un operaio con contratto di assunzione di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo compreso tra il 7 e il 14 febbraio che il datore di lavoro nella giornata del fatto, che peraltro era il suo primo giorno di lavoro, aveva adibito anche allo stampaggio a piastre mediante una pressa idraulica costruita nel lontano 1969, in violazione di svariati articoli del d. Igs. 9 aprile 2008, n.81.

La pressa era datata e non più a norma e il lavoratore non era stato formato

Più precisamente, gli si contestava di aver omesso di mettere in sicurezza l’attrezzatura di lavoro, costruita antecedentemente all’emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, nonché di adottare il documento di valutazione dei rischi contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa: il documento relativo alle macchine del reparto taglio e piegatura non era comprensivo di tutti i rischi per la sicurezza, in quanto non vi erano valutati quelli relativi alla pressa.

Ancora, aveva omesso di assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente e adeguata, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell’azienda: nello specifico, non aveva assicurato che il lavoratore ricevesse, prima dell’assegnazione a quell’attività, tale formazione.

In conseguenza di tali violazioni il lavoratore, effettuando la lavorazione che gli era stata ordinata, operando alla pressa, dopo aver inserito nello stampo l’ennesima piastra e aver premuto il pedale per lo stampaggio, e dopo essersi accorto di non aver posizionato correttamente la piastra, aveva istintivamente allungato la mano sinistra per correggere il posizionamento mentre lo stampo raggiungeva il controstampo, con il conseguente schiacciamento dell’estremità della mano sinistra, da cui erano gli erano derivate lesioni personali gravi giudicate guaribili in oltre 80 giorni e comunque tali da determinare l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni nonché l’indebolimento permanente della funzione prensile.

 

L’imputato ricorre per Cassazione sostenendo di non essere stato in fabbrica quel giorno

Il datore di lavoro tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione. Secondo la difesa, la Corte d’appello avrebbe rigettato il primo motivo di gravame con una motivazione apodittica, sebbene non fosse stata raggiunta la prova che fosse stato l’imputato a impartire l’ordine al lavoratore infortunato di recarsi a lavorare alla pressa nel suo primo giorno di lavoro. L’imputato ha sostenuto che quel giorno neppure si trovava in azienda: sarebbe stato un altro operaio a dargli quella indicazione. Essendo il primo giorno di lavoro del danneggiato, inoltre, sarebbe stato impossibile per il titolare poter completare la formazione del neo-dipendente. E comunque, sempre secondo la linea difensiva, l’attività formativa di fatto era stata posta in essere da un operaio anziano, factotum dell’azienda, il quale aveva compiutamente spiegato il funzionamento della pressa al nuovo lavoratore, che si sarebbe infortunato per una mera fatalità nel primo giorno di lavoro, sebbene dovesse attenersi alla sola visita dei locali.

E scaricando la colpa dell’accaduto sul lavoratore

Il ricorrente, come spesso capita, ha poi scaricato la responsabilità dell’accaduto sul nuovo operaio, sostenendo che, pur essendogli stato spiegato da un collega anziano il funzionamento della pressa, avrebbe agito discostandosi completamente dalle regole cautelari che governano il settore di attività, invocando infine anche l’intervenuta prescrizione del reato.

Ma per la Suprema Corte i motivi sono tutti inammissibili o infondati. Gli Ermellini evidenziano innanzitutto come in realtà la Corte territoriale avesse esaminato puntualmente il motivo di appello inerente alla responsabilità dell’imputato, giungendo ad affermare che la versione difensiva, secondo la quale il datore di lavoro avrebbe indicato al lavoratore esclusivamente di provvedere alla pulizia dei locali, non era stata provata: al contrario, era emerso che l’imputato, assente nel primo giorno di lavoro del nuovo operaio, lo aveva affidato al figlio, che a sua volta lo avrebbe affidato al lavoratore anziano affinché lo formasse.

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al personale strumenti di lavoro moderni e sicuri

Ma, soprattutto, la Cassazione sottolinea con forza, come già emerso in appello, l’inadeguatezza del macchinario presente nell’impresa e l’omessa formazione del lavoratore, ritenendo pienamente provata la violazione delle norme cautelari enunciate nel capo d’imputazione. Con particolare riguardo all’inadeguatezza della macchina pressatrice presente in azienda, i giudici del Palazzaccio richiamano un caso analogo trattato dalla Corte di legittimità, che nella circostanza aveva già ricordato che “sul datore di lavoro grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare un macchinario e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori”.

Correttamente, dunque, secondo gli Ermellini, i giudici di merito “hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro per avere messo a disposizione del lavoratore una pressa priva dei necessari presidi di sicurezza in quanto non sottoposta ai necessari ammodernamenti, richiesti dalla sopravvenuta normativa di matrice europea e consentiti dal progresso tecnologico.

Prassi e insegnamento dei colleghi anziani non possono surrogare i corsi di formazione di legge

Quanto poi all’assunto secondo il quale, essendo il primo giorno di lavoro, il datore non avrebbe avuto il tempo di formare adeguatamente il lavoratore, esso rafforza a maggior ragione, secondo la Cassazione, il giudizio di condanna espresso dalla Corte territoriale circa la condotta colposa del datore, piuttosto che confutarlo. “L’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere il suo impiego alle mansioni per le quali è stato assunto, non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, né dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”. Si tratta di un’affermazione rilevante: “L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro – prosegue la Suprema Corte – non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge”. Dunque, bene la prassi, sì l’esperienza e le spiegazioni dei colleghi più “vecchia”, ma tutto ciò non può sostituire i corsi di formazione specifici e obbligatori.

Quanto poi alla supposta condotta colposa del lavoratore, la Cassazione conviene in pieno con le conclusioni della Corte di merito che aveva (giustamente) ritenuto che le regole cautelari asseritamente violate dal lavoratore fossero a lui del tutto ignote in quanto, per l’appunto, privo di adeguata formazione.

Per la cronaca, la Suprema Corte ha evidenziato come alla data in cui era stata emessa la sentenza di appello, il 3 maggio 2022, il termine prescrizionale non era ancora decorso, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, essendo rimasto il procedimento sospeso per complessivi un anno, tre mesi e due giorni a seguito di una serie di rinvii disposti su richiesta della difesa dell’imputato e per astensione dalle udienze del suo difensore. Rigettata quindi anche la doglianza circa la prescrizione, ricorso totalmente respinto e condanna confermata.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments