La struttura sanitaria deve rispondere per il ritardo nella prestazione
Costituisce inadempimento della prestazione il ritardo con cui questa viene fornita e pertanto la struttura ne deve rispondere.
Costituisce inadempimento della prestazione il ritardo con cui questa viene fornita e pertanto la struttura ne deve rispondere.
Senza l’intenzione di risparmiare sui costi, massimizzando i profitti, l’azienda non è responsabile per l’incidente.
Il danno morale va riconosciuto a chi ha subito un danno derivante dall’ingiusta condotta, anche se non è persona offesa.
Un danno che va risarcito, a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.
Le linee guida vanno rispettate anche nelle fasi successive l’intervento e in tutto il decorso ospedaliero del paziente.
i doveri del medico legale nominato come consulente tecnico d’ufficio nell’ambito di un procedimento per responsabilità professionale.
Nella controversia con la struttura sanitaria responsabile per ottenere il risarcimento non è la vittima a dover provare che l’ospedale ha tenuto una condotta negligente.
Sentenza in cui si chiariscono i criteri per la liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale.
Prevista la responsabilità degli enti per i reati di natura colposa, subordinata all’interesse o vantaggio per l’ente stesso.
L’RSPP può essere chiamato a rispondere di infortuni che si verifichino per effetto di violazioni od omissioni dei suoi doveri.
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