IL DANNO PATRIMONIALE PER LA CASALINGA

IL DANNO PATRIMONIALE PER LA CASALINGA

Una recente sentenza riconosce a una casalinga lesionata

il diritto al risarcimento anche per il mancato guadagno

Il superamento della dicotomia fra danno evento e danno conseguenza è stato sicuramente uno dei più grandi traguardi della nostra giurisprudenza, concretizzatosi a cavallo fra gli anni Novanta e i primissimi anni Duemila.

Si è trattato di un percorso che ha certamente riguardato il danno non patrimoniale inteso nell’accettazione della compatibilità fra l’art. 1223 cc e l’art. 2059 cc, e che ha portato a storiche sentenze della Cassazione, che hanno svincolato il riconoscimento del danno morale dalla commissione di un reato, oltre a rubricare il principio del danno esistenziale.

Sotto un certo profilo, tuttavia, esercitando una giusta forzatura, possiamo ritenere che questo cammino ha influenzato successivamente in via indiretta, estendendone l’ampiezza, anche la percezione del danno patrimoniale da lucro cessante, facendolo rientrare nel novero dei danni conseguenza, e pertanto purgandolo da quell’approccio tipicamente anglosassone di Common Law che fino ad allora lo aveva caratterizzato.

Massima espressione esemplificativa di quanto sopra è, sicuramente, la previsione del riconoscimento del danno patrimoniale futuro e futuribile della casalinga, anche in qualità di danno quasi paragonabile al lucro cessante in caso di lesioni subite, e pure in assenza di una tangibile percezione di reddito.

Fino a tutti gli anni Novanta, e per quasi tutti i primissimi anni del nuovo millennio, infatti, il danno economico che una famiglia poteva subire a seguito di lesioni in cui incorreva una casalinga, che pertanto non poteva più espletare le sue funzioni al riguardo, nei casi in cui veniva valorizzato, era spesso comunque ricondotto a circostanze di danno emergente, da dimostrarsi attraverso le spese sostenute per sostituire l’attività della casalinga a mezzo di personale in sostituzione, quale per esempio una collaboratrice domestica a pagamento.

Assorbente espressione giuresprudenziale di questo principio è la sentenza n. 16896 della Cassazione dell’ormai lontano 2010, in cui ancora si affermava che il danno patrimoniale della casalinga dovesse rientrare nel novero dei danni emergenti, pure contestualmente fornendo indicazioni di parametrarlo al triplo della pensione sociale, al fine di poterlo quantificare anche in tutti quei casi in cui non era possibile certificare le spese sostenute, per colf ovvero collaboratrici domestiche, da parte di famiglie il cui reddito non consentiva di avvalersene.

Così si pronunciava la Suprema Corte nella richiamata sentenza: «il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento delle sue attività in conseguenza di lesioni subite è economicamente valutabile come danno emergente e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell’ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente. Per concludere quindi il criterio del triplo della pensione sociale può essere utilizzato dal giudice nell’esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all’invalidità, che è danno diverso da quello biologico quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga».

Gli ermellini, in tale pronuncia, hanno in ogni caso equiparato l’importanza dell’art.32 della Costituzione che difende il bene salute, agli art. 4 e 37 della Carta, che tutelano il diritto di scelta del lavoro e i diritti del lavoratore e, più nello specifico, della donna lavoratrice.

La novella di tale pronuncia non consiste nella previsione di tale voce di danno, ma nell’affermare il suo riconoscimento nonostante un reddito presunto a cui rapportarlo non sia rilevabile, e fornendo indicazione di rapportarsi per quantificarlo al parametro del triplo della pensione sociale, quasi affermando, in via sottesa, che tale danno va riconosciuto, quantificato, e risarcito, a prescindere dal non essere in condizione di disporre di elementi ed indicatori di mercato con cui parametrarlo.

In ogni caso, tale sensibilità giuridica aveva già dato avvio ad un percorso di estensione della categoria di tale voce di danno, riconducendolo anche a profili comparabili a presupposti più tipici del lucro cessante.

Questo cammino in giurisprudenza, subordinato naturalmente a tutti gli oneri probatori necessari, si è poi cristallizzato in un orientamento bene delineato e definito, attraverso una serie di sentenze della Suprema Corte analoghe a quella richiamata, per arrivare all’ultima, più significativa, dell’aprile 2015 (n. 8403), in cui si riafferma con termini chiari il significato della espressione di riduzione della capacità lavorativa della casalinga, anche quale forma di lucro cessante.

In tale senso e con i seguenti termini la Suprema Corte si è espressa nella richiamata sentenza: «Nel caso in cui il soggetto danneggiato non è attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa, il calcolo va eseguito sulla base dell’impiego che avrebbe presumibilmente svolto. E se la danneggiata è una casalinga, anche se non impegnata in attività economica retribuita, la Suprema Corte (come già affermato in passato) si ricorda che le sue mansioni sono comunque monetariamente traducibili, con conseguente risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa della casalinga».

In tutti questi anni, inoltre, anche la giurisprudenza di merito “non è stata a guardare”, tanto che innumerevoli sono le sentenze di Tribunale e di Corte di Appello che riaffermano i principi richiamati.

A titolo esemplificativo, si richiama quella della dottoressa Marta Cappelluti del Tribunale di Venezia del 2 ottobre 2015, relativa a una causa intentata da una donna residente a Mira, nel Veneziano, che era stata tamponata ma che la compagnia di assicurazioni non intendeva risarcire.

Nell’accogliere, nella loro pressoché totale interezza, le pretese risarcitorie, il giudice ha riconosciuto alla danneggiata anche un danno patrimoniale da inabilità lavorativa, in questo caso limitata alla temporanea, sostenendo proprio le tesi sopra espresse, ossia che l’attività della casalinga è da ritenersi una forma di lavoro a tutti gli effetti e che pertanto, qualora una lesione subita ne dovesse compromettere lo svolgimento, si rileva un danno che deve venire risarcito.

Significativa, al riguardo, è proprio l’applicazione da parte del Tribunale del principio dell’utilizzo del cosiddetto “triplo della pensione sociale” quale parametro per addivenire ad una quantificazione di tale voce di danno, che in assenza di reddito dichiarato non consentirebbe di valorizzarlo, e pertanto equiparando la circostanza a tutti i casi in cui (come per esempio in quello del disoccupato) non vi è una dichiarazione dei redditi, pure tuttavia ritenendo la sussistenza di un futuro danno economico.

Cosi si è espressa la terza sezione civile del Tribunale Ordinario di Venezia: «Ritenuto, quindi, che il danno fisico totale subito dalla sig.ra ****, considerando anche il rimborso delle spese di CTU e assistenza alla CTU del Dott. Barbuti, è pari ad €. 12.155,30. Ritenuto che con riferimento al danno patrimoniale da casalinga richiamato dalla perizia del dott. Delantone, si precisa che la Corte di Cassazione ha più volte precisato che, nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (triplo della pensione sociale pari ad €. 448,52 x 3), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell’esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all’invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga. Altro criterio è quello che pone riguardo al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti esercitati dalla casalinga (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 dicembre 2012, n. 22909; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 24 agosto 2007, n. 17977; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 12 settembre 2005 n. 18092). Rilevato che il comma II dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), come modificato dall’art. 32 della L. 27/2012, così recita: “Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

La nostra giurisprudenza pertanto, in forza del cammino sopra descritto, perviene in via maggioritaria al convincimento che il lavoro domestico che tradizionalmente viene svolto dalla casalinga, anche se non è fonte di reddito monetizzato, deve considerarsi tuttavia come attività pienamente valutabile sotto il profilo economico, sicché il danno subìto in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale. Declara che, come tale, è da ritenersi risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente in primo luogo, ma anche, eventualmente, quale lucro cessante.

Il fondamento di tale diritto – che compete a chi svolge lavori domestici sia nell’ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso – è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice).

Inoltre la Suprema Corte, e il conseguente orientamento giuresprudenziale successivo, ritiene che il lavoro domestico non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche ma si estende al coordinamento dell’intera vita familiare, ed è suscettibile di apprezzamento economico indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte dell’interessato, e quindi, in caso di riduzione della capacità lavorativa, anche sotto quest’ultimo profilo molto più esteso delle semplici attività manuali, può dare luogo ad un danno del tutto distinto ed autonomamente risarcibile rispetto a quello biologico. Sulla scorta di tale evoluzione interpretativa, la Cassazione ha altresì ammesso la risarcibilità del danno in questione anche laddove la casalinga espleti un’attività lavorativa o similare, essendo necessario, in detta ipotesi, che fornisca la prova sia della compatibilità del contestuale esercizio di quest’altra attività con quella di casalinga, sia dell’effettivo espletamento di quest’ultima. Inoltre, in caso di decesso, viene a determinarsi un danno trasmissibile iure haereditatis, poiché anche i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subìto per la perdita delle prestazioni – economicamente valutabili – attinenti alla cura, all’educazione e all’assistenza, fornite dalla casalinga.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments