Il risarcimento del danno da perdita della vita per i familiari

Con la sentenza n. 11279/20, depositata il 12 giugno 2020, la terza sezione civile della Corte di Cassazione chiarisce una serie di profili di danno di cui si può richiedere il risarcimento per la perdita di un congiunto in seguito ad un evento lesivo, come un incidente stradale, soffermandosi in particolare sul pregiudizio subito dalla vittima e costituito dalla stessa perdita della vita che, nel caso in cui la morte sia sopraggiunta pochi minuti dopo il sinistro, non può essere risarcito in favore dei familiari.

 

Richiesta risarcitoria per il danno da perdita della vita

La vicenda. La madre, la sorella gli zii e i cugini di un giovane tragicamente deceduto in seguito ad un incidente stradale occorso a Torino il 25 luglio 2008 avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale cittadino la conducente e proprietaria della vettura che aveva causato il sinistro e Genialloyd SpA, quale impresa assicuratrice del veicolo, per la loro condanna al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza 6052/2012, i giudici, dato atto del già avvenuto versamento, da parte di Genialloyd, della somma di euro 335mila euro, avevano condannato in solido la conducente e la compagnia al pagamento della residua somma di 80.225,16 euro a favore della mamma e di 9.342,48 euro a favore della sorella della vittima, oltre agli interessi, rigettando invece le domande degli zii e dei cugini.

La Corte d’appello rigetta la richiesta

I congiunti del giovane avevano quindi appellato la sentenza presso la Corte d’Appello di Torino, che però aveva rigettato il gravame. In particolare, i giudici di seconde cure avevano evidenziato che il “danno da morte” era stato prospettato come danno da “perdita della vita”, e cioè come perdita del bene supremo della vita, e avevano quindi ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda come proposta dalle appellanti, rilevando che in primo grado la richiesta risarcitoria aveva per oggetto il diverso danno “tanatologico”, inteso o come danno morale (a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte e che in tale periodo ha atteso in stato di lucidità la propria fine), o come danno biologico terminale, in caso di decorso di apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte.

Inoltre, la Corte territoriale aveva rilevato che il danno patrimoniale subìto per la perdita del contributo economico casalingo del figlio convivente era già stato ristorato dall’Inail, che aveva infatti costituito una rendita al familiare superstite del lavoratore, deceduto in esito ad incidente “in itinere”, mentre la parte interessata non aveva fornito alcuna valida prova di un danno “differenziale”, e cioè di un danno residuo superiore a quello già coperto dall’Istituto.

E aveva infine confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” subìto dagli zii e dai cugini non conviventi con la vittima, avendo ritenuto necessario, ai fini dell’allargamento (oltre i legami “tipici”) del quadro dei soggetti legittimati al risarcimento, la sussistenza di condizioni oggettive di convivenza, affetto ed assistenza, che non erano state riscontrate nel caso in questione.

I congiunti della vittima ricorrono per Cassazione

La madre, la sorella, gli zii e i cugini della vittima hanno quindi proposto ricorso anche per Cassazione sulla scorta di tre motivi. Quello che preme nello specifico è soprattutto il primo, nel quale i ricorrenti hanno lamentato il fatto che la Corte territoriale avesse rigettato la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto “iure hereditario” dalla mamma e dalla sorella del giovane. E al riguardo, hanno evidenziato che in primo grado avevano formulato domanda di risarcimento per l’appunto del danno non patrimoniale “iure hereditario” (mai diversamente qualificato) conseguente al decesso del congiunto, e che la Corte aveva confuso il pregiudizio allegato con il diritto leso dalla condotta illecita (nelle sue varie prospettazioni teoriche), sovrapponendo indebitamente concetti come “danno alla salute”, “danno morale” e “danno da perdita della vita”.

I ricorrenti, in estrema sintesi, si dolevano del rigetto della domanda da essi proposta quali eredi, di risarcimento del danno subito dal deceduto per la perdita del bene vita e che questo diniego fosse stato fondato sulla novità della domanda in appello rispetto a quella formulata in primo grado.

Ma per la Suprema Corte il motivo è infondato. “In materia di danno non patrimoniale – chiariscono il concetto i giudici del Palazzaccio -, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.

 

La perdita della bene vita non è risarcibile iure hereditatis

La Cassazione precisa inoltre che il danno non patrimoniale da perdita della vita “non è indennizzabile “ex se”, e non può essere invocato il “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba esplicarsi; né, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull’evento lesivo in sé considerato”.

Essendo pertanto stato accertato che il povero giovane era spirato circa 25 minuti dopo l’incidente, “in applicazione di questi principi, va ritenuto che, a prescindere dalla novità o meno (in appello) della richiesta risarcitoria, il pregiudizio subìto da (omissis) costituito dalla perdita della sua vita, non può essere risarcito “iure hereditario” in favore della madre e della sorella”.

 

La compensatio lucru cum damno

Per la cronaca, la Suprema Corte ha rigettato anche gli altri motivi di ricorso. Nel secondo, si lamentava il rigetto della richiesta da parte della madre del risarcimento del danno patrimoniale subìto per effetto della perdita della contribuzione economica, da parte del figlio defunto, alle spese della famiglia, asserendo che la costituzione, da parte dell’Inail, di una rendita in favore dei prossimi congiunti di un lavoratore deceduto per sinistro stradale “in itinere” non escludeva il loro diritto al risarcimento del danno nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della “compensatio lucri cum damno” a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento.

Ma la Cassazione ha ribadito che “l’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’Inail per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato”. E ha altresì chiarito come “la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio “in itinere” assolve ad una funzione di “anticipo” del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto, e va quindi detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l’importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori“.

 

Si possono risarcire anche i parenti meno stretti ma va fornita prova del legame con la vittima

Quanto, infine, al rigetto della domanda di risarcimento proposta dagli zii e dai cugini, la Suprema Corte premette innanzitutto che, “in caso di risarcimento del danno da perdita (o da lesione) del rapporto parentale quale conseguenza della morte (o di una non lieve lesione) di un congiunto, il pregiudizio si compone di due essenziali elementi, da risarcire unitariamente, costituiti dalla sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l’ha subita: mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, con fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita)”.

La parte interessata, pertanto, dovrà fornire la prova di tale danno anche con ricorso a meccanismi presuntivi, con riferimento a quanto ragionevolmente riferibili alla realtà dei rapporti di convivenza e dalla gravità delle ricadute della condotta, e spetterà al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell’eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale sopra descritti.

Gli Ermellini puntualizzano che ai parenti non diretti e anche a persone non legate da rapporti di parentela con la vittima non è precluso il diritto al risarcimento. “Riguardo a questi meccanismi presuntivi (e cioè alle conseguenze tratte da un fatto noto per risalire ad uno ignoto), al fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, può essere utilizzato il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figli, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino), senza escludere anche altri rapporti e legami parentali di più lontana configurazione formale (rispetto a quelli in precedenza elencati) o financo di assente configurazione formale (vedi rapporto affettivo con i figli del coniuge o del convivente). Purché però, aggiungono i giudici, “venga rigorosamente dimostrata la consistente ed apprezzabile dimensione affettiva”.

La valutazione, in base alle evidenze probatorie (ivi inclusi i predetti meccanismi presuntivi), della sussistenza in concreto del danno spetta in ogni caso al giudice del merito, il cui giudizio in fatto è di per sé insindacabile in sede di legittimità, e nello specifico, conclude la Cassazione, la Corte d’Appello non aveva riscontrato la presenza di “oggettive e giuridicamente rilevanti condizioni dì convivenza, affetto ed assistenza”.

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