La liquidazione del danno biologico nel caso di morte del danneggiato per altra causa durante il giudizio
Cosa accade se una persona danneggiata muore durante il giudizio per il risarcimento per una causa lesiva del tutto indipendente da quella su cui verte il procedimento?
Come va calcolata la liquidazione del danno biologico temporaneo?
Essa va effettuata non con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell’ordinanza n. 15592/19 depositata l’11 giugno scorso.
Il caso trae origine da una caduta in moto
La vicenda. La moglie di un motociclista, nel frattempo deceduto, nel 2008 aveva citato in causa la Provincia di Bergamo avanti il Tribunale della stessa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni occorsi al marito in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto nel 2004 nel comune di Mezzoldo.
La donna sosteneva che il coniuge, alla guida di una moto, mentre percorreva la Strada Provinciale 9, era caduto rovinosamente a terra a causa di un avvallamento dell’asfalto che aveva creato una profonda buca non segnalata, procurandosi lesioni importanti, dalle quali erano derivate sia un’inabilità temporanea sia un’invalidità permanente.
Il tribunale di Bergamo, con sentenza del 2013, dichiarò la pari responsabilità del danneggiato e della Provincia nella produzione del danno: il primo per aver presuntivamente tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, la seconda per non aver segnalato l’insidia stradale.
E condannò l’amministrazione provinciale a pagare oltre 70mila euro a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione, interessi e spese.
In appello risarcimento decurtato per l’intervenuta morte (per altra causa) del centauro
Sia moglie del centauro sia la Provincia hanno impugnato la sentenza presso la Corte d’Appello di Brescia, che con prunciamento del 2017 ha confermato la paritaria corresponsabilità del danneggiato e dell’Ente provinciale nella produzione del danno, ma ha accolto il secondo motivo dell’appello incidentale della Provincia, riducendo l’importo dovuto a titolo di danno biologico in ragione della durata effettiva della vita dell’infortunato.
L’uomo, infatti, tre anni dopo l’incidente, quindi nel 2007, era deceduto ma per una causa completamente slegata dal sinistro, una leucemia.
I giudici di secondo grado, pertanto, hanno posto a carico della Provincia l’obbligo di risarcire il 50% del danno ma rideterminato in relazione, per l’appunto, alla durata effettiva della vita del danneggiato, per un importo di poco superiore ai 21mila euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal sinistro fino alla data della pronuncia per un totale di 30.764 euro.
E ha di conseguenza disposto che la moglie della vittima restituisse la differenza (di 66mila euro in tutto) percepita in più sulla scorta della sentenza di primo grado.
Danno biologico va determinato sulla durata effettiva della vita del danneggiato
Quest’ultima ha quindi proposto ricorso anche per Cassazione adducendo una serie di motivi. Quello che qui interessa è il secondo con il quale la ricorrente denuncia la supposta violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. con riferimento alla riliquidazione del danno biologico parametrato all’effettiva durata della vita del danneggiato, eccezione sollevata dalla Provincia solo con l’appello incidentale.
Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente pronunciato su una domanda nuova, quale doveva considerarsi la parametrazione del danno biologico sulla base della vita effettiva del danneggiato, anziché sulla vita media, prevista dalle Tabelle di Milano.
Ma per la Cassazione il motivo è infondato. “Premesso che non vi era necessità di alcuna eccezione di parte – recita la sentenza – e che, comunque, la Provincia di Bergamo, fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, si era difesa chiedendo che i criteri di liquidazione del danno biologico tenessero conto della effettiva durata di vita del danneggiato, la sentenza d’appello ha correttamente rilevato, accogliendo il secondo motivo dell’appello incidentale, che i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale erano stati violati (nella sentenza di primo grado, ndr), valutando l’età media degli uomini prevista in 79 anni dalle Tabelle di Milano, anziché fare riferimento al più breve periodo intercorso tra il sinistro ed il decesso del (omissis), avvenuto per motivi del tutto indipendenti dall’incidente, tre anni dopo il medesimo”
Gli Ermellini concludono che la sentenza è “conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno, per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi richiedano “iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva”.