Come usare correttamente la dashcam, la “telecamera di bordo”
La dashcam – locuzione inglese che deriva dalla contrazione di dashboard (cruscotto) e camera, dunque “telecamera da cruscotto” – è un dispositivo, molto diffuso in Paesi come gli Stati Uniti e la Russia, che consente di registrare eventi che accadono all’esterno e intorno ad un veicolo.
Questo congegno si sta diffondendo molto rapidamente anche in Italia, ed è perciò necessario approfondire alcuni aspetti sul corretto utilizzo dello stesso e dei dati raccolti attraverso le video-riprese.
Legittimo l’uso personale delle immagini, ma massima cautela nella diffusione sui social
In generale, si può affermare che, per uso personale, le acquisizioni mediante dashcam sono legittime purché avvengano nel rispetto di alcuni principi. In particolare, le registrazioni devono avere finalità strettamente personali, come ad esempio per la sicurezza della propria guida. Uno dei più tipici utilizzi di questo strumento, infatti, è quello della ripresa della strada allo scopo di difendersi in caso di incidente, ma dovrà essere evitata qualsiasi condivisione o divulgazione: le immagini e/o i filmati raccolti non devono cioè essere diffusi, ad esempio, pubblicando il video del sinistro in cui si è rimasti coinvolti su Internet o sui social, tanto più esponendo dati che non riguardano il proprio veicolo (quali numeri di targa, volti di persone, ecc.).
Stesso discorso, a maggior ragione, per l’altro utilizzo molto frequente della dashcam, quello di condividere i luoghi visitati con i propri follower e amici sui social network o in rete o divulgare le immagini con altri mezzi per un uso ludico. In queste situazioni risulta impossibile informare i soggetti terzi, che neanche si conoscono, ed è pertanto necessario tutelarne la riservatezza prendendo alcune fondamentali cautele per rendere non riconoscibili i soggetti coinvolti, ad esempio oscurando volti e targhe con dei software ad hoc, prima della diffusione.
Molte dashcam sono dotate anche di un’ulteriore funzione, ovvero quella di protezione durante il parcheggio, con la possibilità di registrare i movimenti quando si è lontani dal proprio veicolo. Diversi modelli hanno delle funzioni specifiche che attivano la registrazione quando il veicolo rimane fermo per un lungo tempo, oppure avviando la registrazione quando viene rilevato un movimento all’esterno dello stesso, allo scopo rilevare eventuali danneggiamenti od atti vandalici mentre l’auto è in sosta.
Il valore legale dei video
I video registrati dalla dashcam hanno valore legale, secondo l’art. 2712 del Codice civile. “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. I filmati avranno pertanto efficacia di piena prova solamente se non verranno contestati da parte avversa.
Tuttavia, secondo quanto chiarisce la Corte di Cassazione al riguardo, questo disconoscimento, che farebbe perdere alle immagini la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, “dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cassazione Civile, Sez. Lav., 21/09/2016, n. 18507), e non può avvenire tramite una mera e generica contestazione, poiché deve appunto basarsi su fatti convincenti.
Ulteriormente, secondo l’art. 2729 del Codice civile, trattandosi di presunzioni non stabilite dalla legge, sarà il giudice, caso per caso, e secondo il suo prudente apprezzamento, a valutarle come mezzo di prova. In altre parole, le dashcam rappresentano un “alleato” preziosissimo in caso di sinistri, danni, vandalismi e reati in genere, e laddove le immagini siano chiare sarà ben difficile per la controparte negarne l’evidenza.
Anche per le dashcam va rispettata la normativa per la protezione dei dati personali
Scendendo ora più nel dettaglio della normativa, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (CEPD – EDPB – European Data Protection Board), nella Linea Guida 3 del 2019, ha scritto che se su un veicolo è installata una dashcam è importante assicurarsi che essa non registri costantemente il traffico, così come le persone che si trovano in prossimità di una strada. In caso contrario, l’interesse ad avere delle registrazioni video come prova in caso di incidente stradale non può giustificare questa grave interferenza dei diritti degli interessati.
E il Parlamento Europeo ha ribadito che “l’immagine di una persona registrata da una dashcam costituisce dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) in quanto consente l’identificazione delle persone, e allo stesso modo dei dati di immagine e suono registrati mediante la televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri sistemi di videosorveglianza sono considerati dati personali”, precisando altresì che la legislazione dell’Unione Europea sulla protezione dei dati si applica al trattamento dei dati di immagine personali registrati dalle dashcam: dunque, nonostante le norme sulla protezione dei dati dell’UE non si riferiscano specificamente a queste ultime, l’uso delle stesse deve essere conforme ai principi e alle regole del GDPR, inclusa la liceità del trattamento.
Alle aziende sono poste in capo ulteriori responsabilità sulle regole in materia di trattamento
Il GDPR attribuisce poi ulteriori responsabilità alle aziende, quali ad esempio quelle relative alle regole in materia di trattamento, trovando applicazione, in tale caso, l’art. 5.1 lett. c) dello stesso GDPR (principio di minimizzazione dei dati) e l’art. 25.1 GDPR (Privacy-by-Design). Bisogna quindi prestare particolare attenzione perché quasi tutte le dashcam, proprio per cercare di essere conformi alla norma, registrano in continuazione e, dopo aver raggiunto il massimo dello spazio della memoria disponibile, vanno a sovrascrivere i filmati meno recenti, aumentando però, in questo modo, il rischio di cancellazione di immagini rilevanti.
Sempre in ottica di auto aziendali, l’accesso ai video/immagini dovrebbe essere limitato al personale dell’azienda autorizzato che ha ricevuto l’adeguata formazione sulla protezione dei dati, mentre l’acquisizione deve essere riservata alle forze di Polizia (nel caso di sinistro stradale con soli danni a cose, e/o per altri eventi di natura civile ex art. 13 Legge 689/1981) ed alla Polizia Giudiziaria (nel caso di sinistro stradale con feriti): a seguito della sua acquisizione, infatti, come già detto, il filmato potrebbe diventare a tutti gli effetti una prova per l’eventuale processo, (art. 348 C.p.p.).
La legislazione (severa) negli altri Paesi europei
Ma cosa accade negli altri Stati? Analizzando rapidamente la questione in altri Paesi vicini all’Italia, notiamo che a tutt’oggi in Germania non esiste una legislazione che vieti specificamente l’uso delle dashcam. La giurisprudenza tedesca vieta invece la pubblicazione del materiale su Internet e si sta formando una copiosa giurisprudenza, in Germania così come in Austria, sulla sanzione della registrazione da parte di privati. La Corte di Cassazione tedesca ha stabilito che la registrazione permanente e involontaria del traffico non è compatibile con le disposizioni di legge federali sulla protezione dei dati. Tuttavia, ha riconosciuto l’ammissibilità e l’utilizzabilità in sede civile delle registrazioni ottenute tramite dashcam. Anche in questo caso sarà necessario utilizzare tecniche che evitino una registrazione permanente delle immagini. Secondo la Corte tedesca, sono necessari, riferiti al principio di privacy by design, caratteristiche quali l’attivazione della registrazione tramite sensore di movimento, in caso di collisione o di forte decelerazione del veicolo, la sfocatura delle persone e lo spegnimento automatico e la cancellazione automatica di quanto registrato.
Attenzione, poi, ad attraversare il confine e a recarsi in Austria con una dashcam installata a bordo. Secondo il garante della protezione dei dati personali austriaco, uno dei più “rigidi”, sono inammissibili la maggior parte delle dashcam in commercio, in quanto, a causa della loro configurazione (ad esempio, l’area di registrazione, la durata della conservazione, ecc.), pregiudicano in modo grave gli altri utenti della strada nel loro diritto fondamentale alla riservatezza. L’autorità austriaca indica anche alcuni parametri da tenere in considerazione, in particolare stabilisce le caratteristiche che lo strumento di registrazione dovrebbe avere: l’angolo di ripresa della registrazione dello spazio pubblico, ad esempio la strada, che deve essere limitato al minimo possibile, nonché inclinato verso il basso; la risoluzione della telecamera, che deve essere la più bassa possibile, in modo che solo una piccola area intorno al veicolo sia chiaramente visibile, mentre le persone o i veicoli più lontani devono risultare sfocati.
In Irlanda richiesto l’adesivo sul veicolo per informare delle “riprese in corso”
Secondo l’autorità garante della protezione dei dati personali belga, invece, il trattamento di immagini/video mediante dashcam è lecito quando è necessario per esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria e si dovrà rispettare il principio di proporzionalità (ad esempio, la registrazione automatica solo negli ultimi secondi prima e dopo la collisione); esso dovrà adempiere agli obblighi di informazione (da un punto di vista pratico, dovranno essere fornite informazioni durante un primo contatto con la controparte, ad esempio immediatamente dopo la collisione); dovrà adottare le necessarie misure di sicurezza; infine, dovrà tenere un registro delle attività di trattamento.
Infine, secondo l’autorità della protezione dei dati personali irlandese, dovrebbe esserci un segno o un adesivo chiaramente visibile sul veicolo per indicare che vi sono in corso delle riprese mediante dashcam. Inoltre, dovrebbero essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta i dati di contatto, la base giuridica, la finalità del trattamento e il tempo di conservazione dei dati ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR), ed in caso di incidente è necessario informare l’altra parte che è stato registrato un filmato a proposito.
Altri filmati, specifica l’autorità estera, non devono essere conservati a tempo indeterminato e devono essere regolarmente cancellati, mentre i dati personali devono essere conservati in modo sicuro, e vi deve poi essere sempre il diritto degli interessati ad accedere ai dati acquisiti tramite dashcam, nonché di fornire copia degli stessi a chiunque ne faccia richiesta, entro un mese.
Auspicabile l’emanazione di linee guida valide per tutti gli Stati membri
Come si è potuto apprezzare da questo rapido excursus su alcuni partner europei dell’Italia, rilevata la complessità e l’estremo frazionamento del quadro normativo in merito, sarebbe opportuno, al fine di incoraggiare un’applicazione coerente del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali, un intervento del Comitato europeo per la protezione dei dati, EDPB (l’organismo dell’UE istituito dal GDPR), attraverso l’emanazione di linee guida e raccomandazioni in modo da chiarire e uniformare molti aspetti del lecito utilizzo di tali apparecchi, data anche la loro sempre maggiore diffusione.
Avv. Antonio Villovich
Foro di Venezia