ANCHE IL CICLISTA DEVE RISPETTARE LE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

Nessuna differenza tra il velocipede (ciclista) e l’automobile, entrambi sono soggetti al Codice della Strada

 

Investimenti di ciclisti da parte di automezzi sono all’ordine del giorno, spesso dall’epilogo tragico, derivanti sovente dalla conformazione di una viabilità, quella italiana, concepita per i veicoli a motore.

Il fatto che il ciclista abbia quasi sempre la peggio ha contribuito a radicare l’idea che i velocipedi (coloro che usano la bicicletta per spostarsi) siano esonerati da precisi obblighi comportamentali e debbano ritenersi maggiormente tutelati in quanto “parte debole” in caso di urto con mezzi a motore. In realtà, le cose stanno ben diversamente posto che il Codice della Strada assimila a tutti gli effetti la bicicletta agli altri veicoli che transitano nelle strade, specificando particolari obblighi ulteriori per i mezzi in questione. Tant’è che, come precisato dal Tribunale di Arezzo con la sentenza del 23.6.2014, anche il ciclista può incorrere in un’ipotesi di concorso di colpa laddove, nell’accadimento di un sinistro, si appuri che abbia violato delle disposizioni generali del Codice della Strada che, proprio per le loro caratteristiche, risultano valevoli nei confronti di tutti gli utenti della strada, come la disposizione di cui all’art. 140 che sancisce l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e comunque in maniera che sia salvaguardata la sicurezza stradale”.

L’art. 50 del CdS definisce i velocipedi come “veicoli a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. Quindi la norma considera i mezzi come veicoli a tutti gli effetti, con le conseguenti implicazioni: come previsto dall’art. 68 devono avere determinate caratteristiche costruttive e di equipaggiamento; essi infatti, oltre ad essere muniti di pneumatici, debbono avere dispositivi funzionanti per la frenatura, per le segnalazioni acustiche (campanello) e le segnalazioni visive (luci anteriori e luci o catadriotti posteriori, quest’ultimi prescritti anche per i pedali)

L’art. 182 del Codice della Strada, attuato dall’art. 377 del relativo Regolamento, detta le regole comportamentali prevedendo una serie di prescrizioni e divieti spesso non pienamente conosciuti di cui è utile fornire un breve sunto introduttivo.

In particolare, al comma primo dell’art. 182, viene imposto ai ciclisti, in gruppo, di procedere su un’unica fila, fuori dal centro abitato e in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, e mai affiancati in più di due. Ulteriore obbligo, sancito dal comma successivo, è che i ciclisti abbiano libero l’uso delle mani e reggano il manubrio almeno con una mano (non è ammesso circolare sul velocipede con un cellulare, se non con auricolare). Si deve tenere presente che, comunque, i conducenti di velocipedi devono essere in grado di vedere davanti a sé e ai due lati e devono compiere, liberamente, prontamente e facilmente, tutte le manovre necessarie.

Nel caso in cui le condizioni di circolazione lo richiedano, i ciclisti che siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, devono, in base a quanto previsto al comma 5, condurre a mano il proprio velocipede, venendo così assimilati ai pedoni, che devono usare la comune diligenza e prudenza del “buon padre di famiglia”. Pertanto, pur non essendo di per sé obbligatorio, ad esempio, scendere dalla bicicletta nel caso in cui il ciclista intenda utilizzare l’attraversamento pedonale, è pur vero che ciò può essere fatto solo in caso di poca affluenza di pedoni, fermo restando che è obbligatorio attraversare con il veicolo a mano “nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano” (art. 377, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

Conseguentemente, come precisato dalla Cassazione con la sentenza 29.9.2004, “i ciclisti che conducono la bicicletta a mano sono assimilati ai pedoni e pertanto non sono soggetti alle norme sulla circolazione stradale relative ai conducenti di veicoli; nel caso, peraltro, in cui risalgano sulla bicicletta e si immettano su una strada transitata da veicoli, devono osservare il senso di marcia consentito”.

Pertanto, nel caso in cui avvenga un sinistro tra un ciclista in sella alla sua bicicletta che attraversa le strisce pedonali, e un pedone o anche un altro mezzo motorizzato, non può in alcun modo escludersi la colpa del conducente del velocipede, che si presume nel primo caso e nel secondo va comunque attentamente vagliata.

Al riguardo, si segnala l’interessante sentenza della Corte d’Appello di Firenze, del 12.4.2016, secondo cui, “in merito all’azione risarcitoria esperita in relazione ai danni conseguenti all’investimento da parte di un motociclista mentre l’istante stava attraversando le strisce pedonali in sella alla propria bicicletta, non può invocarsi il disposto dell’art. 2054, 1° comma c.c., qualificando il ciclista come pedone. Infatti, in tema di circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerata “ciclista” e non “pedone” e deve osservare tutte le relative norme di circolazione; tale modalità di marcia non toglie al velocipede la qualità di veicolo. Neppure è idonea ad escludere la configurazione del mezzo come veicolo, la circostanza della assenza di traffico intenso, irrilevante rispetto alla necessità di rispettare le regole della precedenza”.

Sul velocipede ciclista, ai sensi del comma 5, è vietato trasportare altre persone a meno che esso non sia attrezzato allo scopo. Tuttavia, il conducente, purché maggiorenne, può trasportare un minore fino ad anni 8, con gli opportuni sistemi di ritenuta (ma non certo sul trespolo della bicicletta medesima).

Inoltre, va rilevato che i commi 9 e 9-bis (quest’ultimo introdotto con la legge 120 del 2010, di modifica al C.d.S.) indicano dove e come devono transitare i velocipedi, e precisamente in apposite piste loro riservate, laddove esistano, e, fuori dal centro abitato, da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del suo sorgere e nelle gallerie, i ciclisti hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

Pertanto, in caso di sinistro che avviene fuori dalla pista riservata al ciclista (se presente), o in orari notturni quando non indossi i prescritti sistemi di segnalazione, questi potrà essere ritenuto, quanto meno in parte, responsabile dell’accadimento.

L’art. 182 si conclude con l’aspetto sanzionatorio che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 24,00 a un massimo di € 94,00.

Dal quadro normativo si evince altresì che la responsabilità civile in caso di sinistro è regolata dall’art. 2054 c.c., trattandosi di responsabilità oggettiva per il proprietario del mezzo per i danni causati dal conducente. Quest’ultimo, poi, si libera dalla responsabilità nella causazione del sinistro provando, come per i conducenti degli altri mezzi motorizzati, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Quindi, chi conduce un velocipede, essendo quest’ultimo un veicolo a tutti gli effetti, deve osservare, durante la circolazione su strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, le norme previste dal titolo V del CdS, e non solo l’art. 140 suindicato, ma anche le altre previsioni, come per esempio, quella di cui all’art. 154, che impone di tenere la destra rigorosa durante la guida, così l’obbligo di cautela ad un incrocio (art. 145), gli obblighi imposti dalla segnaletica (146), le norme in tema di precedenza (art. 40).

Ad oggi, peraltro, le biciclette debbono rispettare i sensi unici, anche se risultano essere state presentate alcune proposte di legge volte ad introdurre (come in altri Paesi europei il cd. “senso unico eccetto bici”, per le strade con limite di velocità non superiore a 30 Km/h).

Ne consegue il pieno assoggettamento anche alla presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. secondo comma, tant’è che la Cassazione, con la sentenza 5.5.2009 n. 10304, ha precisato che “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi”, fermo restando comunque il carattere sussidiario, in quanto opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso.

Pertanto, risulta la piena assoggettabilità del velocipede a tutte le norme civilistiche e del codice della strada concernenti i veicoli in generale, fermo restando che in caso di sinistro spetterà all’autorità giudicante valutare caso per caso le rispettive responsabilità, tenendo conto comunque anche delle cautele imposte ai conducenti delle autovetture, i quali, nell’eseguire il sorpasso di un velocipede, debbono osservare una congrua distanza laterale rispetto al velocipede.

A completamento, va ricordato che l’art. 3 del CdS, nel definire l’area pedonale prevede che all’interno della stessa possano circolare i velocipedi, i quali tuttavia, come per quanto riguarda l’attraversamento sulle strisce, debbono rispettare e condurre il veicolo a mano, quando ciò sia di intralcio o di pericolo per i pedoni.

In tal senso, la Cassazione penale con la sentenza 14.3.2008 n. 20594, ha precisato che “il conducente di un velocipede che impegna un’isola pedonale qualora intercetti un pedone deve interrompere la marcia al fine di consentire il suo attraversamento, non essendo sufficiente ad escludere la sua responsabilità in caso di impatto con lo stesso il fatto di aver ripetutamente azionato la segnalazione acustica”.

Il fatto che la bicicletta venga considerata a tutti gli effetti un veicolo, ha conseguenze non solo sul piano civilistico e amministrativo, ma anche su quello penale.

I reati previsti dagli artt. 186 e 187 del CdS (rispettivamente Guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti), trovano applicazione anche per i conducenti di velocipedi, tant’è che la Cassazione con la sentenza 14.4.2015, ha precisato che “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale”.

Per tali ragioni anche il rifiuto di sottoporsi all’accertamento tramite etilometro comporta l’imputabilità del ciclista per il reato p. e p. dell’art. 186, comma 7 CDS.

In tal senso, il Tribunale di Udine, con la sentenza 5.2.2016, ha precisato che “è imputabile per il reato p. e p. dall’art. 186, comma 7 CdS il prevenuto che rifiutava di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro, come da richiesta fattagli dal personale appartenente alla Polizia Locale Municipale che lo aveva trovato riverso a terra nelle vicinanze della bicicletta a lui in uso. Tuttavia, se per “guidare” deve intendersi imprimere movimento ad un veicolo, regolandone l’andatura e la direzione, si deve decisamente escludere che un pedone che conduce a mano un velocipede possa essere qualificato “conducente di veicolo””.

L’unica conseguenza diversa rispetto alla guida di altri veicoli deriva dal fatto che, secondo l’indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione, riassunto nella sentenza 29.3.2013 n. 19413, “in caso di guida di un velocipede in stato di ebbrezza, all’accertamento del reato non consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.

Allo stato dunque il velocipede e il suo conducente non trovano trattamenti di favore da parte della legge, salvo l’equo apprezzamento dei concreti accadimenti da parte del giudicante, soprattutto in caso di sinistri, risultando comunque all’esame del legislatore possibili modifiche normative volte a prescrivere regole che si attaglino di più alla peculiarità dei veicoli, anche in considerazione del fatto che troppo spesso in caso di sinistro le conseguenze per il ciclista spesso sono gravi se non mortali.

Alessandro Di Blasi

Foro di Venezia

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