L’amministratore di sostegno e i limiti della sua azione

Con l’interessante ordinanza n. 7420/22 depositata il 7 marzo 2022 la Cassazione si occupa di una figura particolarmente delicata e complessa, quella dell’amministratore di sostegno, con particolare riferimento a quello che abbia solo l’esercizio dei poteri di ordinaria (e non anche straordinaria) amministrazione sulla persona amministrata, e chiarisce quali siano gli atti di amministrazione straordinaria che invece debbono avere prima l’autorizzazione del giudice tutelare, e tra i quali rientra senza dubbio anche il patto di compenso pattuito per l’avvocato che ha curato l’azione risarcitoria per un sinistro stradale, se questo prevede un congruo “premio aggiuntivo” che intacca in modo sensibile il patrimonio con cui il soggetto leso deve poter vivere in futuro.   

 

Una persona divenuta disabile dopo un incidente si oppone alla salata parcella di un avvocato

Il contenzioso in questione nasce dall’opposizione presentata avanti il Tribunale di Vicenza da una persona rimasta invalida al cento per cento dopo un grave incidente stradale occorsogli da terzo trasportato di un veicolo, e per il quale era stata nominata amministratrice di sostegno la madre, contro un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale stesso in favore dell’avvocato che aveva curato la sua pratica infortunistica, per un importo di quasi centomila euro (98.269,96) a titolo di  competenze legali maturate per l’attività professionale che questi aveva svolto in favore nella procedura, stragiudiziale, di liquidazione dei danni patiti dal danneggiato.

La madre e amministratrice di sostegno aveva pattuito un premio aggiuntivo per il legale

Nodo del contendere era la previsione di un “premio” pattuito dalla madre in favore del professionista, in aggiunta al compenso secondo le tariffe professionali, pari al 10% della somma che fosse stata riconosciuta al cliente. I giudici di prime cure, tuttavia, avevano respinto l’opposizione, sostenendo la piena validità ed efficacia del contratto di conferimento di incarico professionale stipulato tra le parti e ritenendo quest’ultimo un atto di ordinaria amministrazione, che non necessitava di alcuna autorizzazione del giudice tutelare, che in ogni caso era sopravvenuta, con “efficacia sanante”, in relazione alla sottoscrizione degli atti di transazione e quietanza.

La Corte d’Appello di Venezia, invece, accogliendo il gravame, con sentenza del 2020 aveva riformato la decisione di primo grado, annullando il contratto di conferimento di incarico professionale inter partes là dove veniva previsto un compenso aggiuntivo del 10%, oltre quello dovuto secondo le tariffe professionali, con revoca del decreto ingiuntivo e declaratoria del quantum dovuto dall’amministrato al legale, ridotto considerevolmente alla cifra di 26.077,00, oltre spese generali ed interessi.

 

I giudici territoriali reputano il maggior compenso un atto di straordinaria amministrazione

La Corte territoriale aveva rilevato che l’amministratrice di sostegno, nel pattuire con il professionista, in aggiunta a quello secondo le tariffe professionali, un compenso ulteriore, proporzionato al raggiungimento degli interessi perseguito e pari al 10% della somma riconosciuta come dovuta al cliente, aveva posto in essere in realtà un atto di “straordinaria amministrazione”, che come tale necessitava di autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di atto di per sé non necessario ai fini dell’ottenimento del risarcimento del danno dal sinistro stradale e quindi non rivolto alla “conservazione del patrimonio“, considerata peraltro anche la non particolare difficoltà della pretesa risarcitoria, trattandosi di un terzo trasportato che, com’è noto, ha diritto al risarcimento indipendentemente alla dinamica del sinistro.

E come tale era necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare

Secondo la Corte d’appello lagunare, inoltre, l’autorizzazione del giudice tutelare non poteva neppure ritenersi intervenuta successivamente, non risultando che questi avesse mai esaminato il contratto relativo all’incarico professionale, e non essendovi neppure nell’istanza, predisposta dal professionista, e rivolta allo stesso giudice tutelare ai fini dell’autorizzazione alla stipula della transazione con l’assicurazione, alcun riferimento al mandato al legale ed al relativo compenso, che non era chiaramente evincibile, anche in difetto di allegazione del piano di riparto del massimale garantito tra gli aventi diritto: anzi, da esso emergeva che le competenze legali sarebbero state corrisposte separatamente dall’assicurazione, senza gravare sul patrimonio dell’amministrato.

La Corte di merito provvedeva quindi alla liquidazione delle competenze del professionista,  ritenendo che gli spettassero 8.103 euro per l’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, 2.974,00, per le prestazioni rese per la nomina dell’amministrazione di sostegno, e di 15mila per la transazione: una bella differenza rispetto alla pretesa iniziale dell’avvocato.

 

L’avvocato ricorre per Cassazione difendendo il contratto, che il ricorso viene rigettato

Il legale a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione, asserendo in primis che il massimale, contenente la quantificazione dei 98.269,96 del suo compenso, sarebbe stato allegato all’istanza di autorizzazione al giudice tutelare. L’avvocato, inoltre, sosteneva che il potere di avvalersi di un avvocato di fiducia, espressamente conferito dal giudice tutelare, comprendesse anche quello di pattuire il relativo compenso; rimarcava che l’amministratore di sostegno aveva già firmato l’atto di transazione e quietanza contenente la quantificazione del suo compenso, ragion per cui si darebbe perfezionato tra le parti un “un nuovo accordo” sull’importo del compenso, di cui la Corte d’Appello non avrebbe invece ravvisato la conclusione. E, soprattutto, difendeva la tesi che l‘accordo sul compenso del legale era un atto di ordinaria amministrazione e pertanto non necessitava di autorizzazione dinanzi al giudice tutelare, così come l’originaria pattuizione sul compenso aggiuntivo non sarebbe stata un atto eccedente, oltre infine a esprimere altre doglianze sulla mancata liquidazione di altre voci, come gli onorari dovuti per le diffide.

Per la Cassazione tuttavia le censure sono per lo più inammissibili. Per qual che qui preme, la Suprema Corte, circa il contenuto del decreto autorizzatorio del giudice tutelare dell’amministrato rileva come questo fosse stato attentamente valutato dai giudici di merito e valutato come “avente ad oggetto esclusivamente un‘attività di ordinaria amministrazione a fini conservativi del patrimonio dell’interessato, quale la scelta del legale cui affidare la tutela, anzitutto stragiudiziale, del beneficiario della procedura, cosicché non poteva comprendere anche un compenso aggiuntivo di tal fatta, ben superiore al compenso liquidabile al professionista sulla base delle tariffe professionali”.

Gli Ermellini si soffermano poi sulla censura secondo cui il maggior compenso non abbisognasse di alcuna specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, poiché, secondo il ricorrente, sarebbe stato un atto di ordinaria amministrazione, essendo in definitiva previsto, per citare il suo ricorso, solo “un compenso pari all’8% del risarcimento liquidato” che corrisponderebbe alla “prassi liquidatoria delle compagnie assicurative“.

Che detto compenso non implicasse una pattuizione eccedente l’ordinaria amministrazione in difetto di un superamento delle tariffe professionali, solo perché pattuito non in aggiunta ma in sostituzione di queste, non è una mera circostanza fattuale – spiegano i giudici del Palazzaccio – In ogni caso, il fatto, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale non risulta decisivo, avendo questa ritenuto che con la pattuizione da parte dell’amministratore di sostegno di un compenso al legale, in misura pari al 10% della somma riconosciuta come dovuta al cliente ( “982.699,64”), si era posto in essere un atto di straordinaria amministrazione, di conseguenza non valido, e che non era intervenuta alcuna specifica autorizzazione sanante del giudice tutelare”.

 

I compiti dell’amministratore di sostegno e la flessibilità di questo strumento

Ma la Cassazione approfondisce soprattutto la figura e i compiuti dell’amministratore di sostegno che, ribadiscono, sulla scorta della Legge n,. 6 del 2004, art. 3, “ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l‘interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c., rispetto ai quali istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”.

La Suprema Corte ricorda quindi che “appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”. Ancora, in merito alla compatibilità tra la disciplina normativa nell’amministrazione di sostegno e la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18, artt. 1 e 2 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità – nella parte che concerne l’obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale -, gli Ermellini osservano che la Stessa Suprema Corte “l’ha affermata anche in ordine al decreto del giudice tutelare, il quale preveda l’assistenza negli atti di ordinaria amministrazione specificamente individuati, nonché, previa autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione, ferma restando la facoltà del beneficiario di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, con il dovere dell’amministratore di riferire periodicamente in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio dell’assistito, nonché in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di vita personale e sociale dello stesso.

 

I diritti delle persone con disabilità vanno garantiti

In particolare, l’art. 12 della Convenzione prescrive (“Uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), al comma 2, “il riconoscimento alle persone con disabilità del pieno godimento della “capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita“, al comma 3, la necessaria adozione, da parte degli Stati aderenti, di “misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica“, al comma 4 che le garanzie efficaci ed adeguate per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umanidevono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario” e che esse siano “proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone“.

Ne consegue che “la rappresentanza o l’assistenza della persona con disabilità devono essere davvero eccezionali, espressamente giustificate in relazione a singole e straordinarie situazioni o atti e conformi ai principi di necessità e proporzionalità e, mentre occorre dare primario rilievo all’art. 409 c. c., comma 1, ove si prevede che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministrazione di sostegno, va data quanto meno una lettura restrittiva dell’art. 411, comma 4, secondo il quale il giudice tutelare può disporre, avuto riguardo all’interesse del beneficiario, l’estensione di effetti, limitazioni o decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato”.

 

Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Nell’ordinanza, infine, si specifica che vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;  abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio stesso. Al contrario, vanno considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.

Nel respingere dunque il ricorso la Suprema Corte enuncia anche il seguente principio di diritto: “In tema di amministrazione di sostegno, l’autorizzazione del giudice tutelare in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione, da parte dell’amministratore che abbia solo l’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, va compiuto tenendo conto degli effetti economici dell’atto autorizzato, cosicché in esso rientra anche il patto di compenso – in misura pari ad una percentuale dell’importo liquidato dalla compagnia di assicurazione ed a prescindere dalle tariffe professionali – all’avvocato, che curi l’azione risarcitoria per sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove questa sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba amministrare la propria vita futura, in relazione alle conseguenti disabilità“.

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