L’automobilista risponde dell’investimento del pedone anche se questi procede sul lato “sbagliato” della strada

Con una sentenza particolarmente rilevante, la n. 52071/19 depositata il 30 dicembre 2019, la Corte di Cassazione è tornata sulla sempre aperta questione dell’investimento dei pedoni e sulle responsabilità, (ri)affermando il principio secondo il quale il conducente del mezzo investitore non può essere riconosciuto esente da colpe per il semplice fatto che la vittima stesse occupando la strada in modo irregolare: salvo casi particolari, infatti, chi guida un veicolo deve prevedere anche comportamenti “indisciplinati” da parte dei pedoni ed essere in grado di annullarne le conseguenze.

 

Automobilista condannata per omicidio colposo

La vicenda. Una automobilista era stata condannata in primo grado (sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha riformato la decisione del Tribunale solo sulla quantificazione della pena), per omicidio colposo perché, per colpa generica e per colpa specifica (art. 141, commi 1, 2 e 3 del codice della strada), alla guida della sua Ford Fiesta, procedendo a una velocità ritenuta non adeguata allo stato dei luoghi (visto l’orario tardo serale, il passaggio stretto e la visibilità limitata), non aveva scorto la presenza sulla strada di una donna, che camminava a piedi affiancata da un’altra persona, nello stesso senso di marcia della vettura (anziché sul lato opposto della carreggiata, come previsto dall’art. 190 cod. strada), e l’aveva investita, causandone il decesso.

In buona sostanza, la Corte d’appello aveva escluso che il comportamento della vittima fosse connotato da eccezionalità ed imprevedibilità, tali da interrompere il nesso causale, illustrandone le ragioni, individuate per l’appunto nelle circostanze di tempo e di luogo: in particolare, nell’assenza di banchine per i pedoni, nella mancanza di illuminazione, nella ristrettezza della carreggiata, nella probabile presenza di pedoni lungo la via.

 

Secondo l’automobilista le responsabilità erano solo del pedone

L’imputata ha quindi ricorso per Cassazione con tre motivi. Secondo la ricorrente, proprio quelle circostanze di luogo e di tempo avrebbero dovuto indurre i giudici a ritenere non verosimile la circolazione di pedoni lungo quel tratto di strada, e una sua condotta appropriata non avrebbe, comunque, evitato il fatto, in considerazione dell’improvvisa percezione della donna a piedi e della sua sua invasione, “del tutto imprevedibile”, della carreggiata nel medesimo senso di marcia dell’automobile: i due pedoni si sarebbero cioè “allargati” sulla carreggiata.

Per la difesa, anzi, la causa del sinistro andava ascritta esclusivamente all’errata posizione sulla carreggiata del pedone investito, che marciava sul lato destro e si trovava affiancato al secondo pedone, su una strada extraurbana, e in assenza di illuminazione, anziché procedere su un’unica fila, come prescritto dall’art. 190 cod. strada. Inoltre, secondo l’automobilista i giudici di merito non avrebbero valutato il nesso causale secondo un giudizio controfattuale, il quale avrebbe portato a ritenere che l’impatto si sarebbe evitato (solo) se i pedoni non avessero invaso la corsia e avessero tenuto comportamenti prudenti e diligenti.

 

Il dovere di attenzione

Ma secondo la Cassazione il ricorso non era meritevole di accoglimento ed è stato rigettato, a cominciare dalla pretesa, “infondata”, di attribuire alla condotta dei pedoni, in particolare della vittima, l’esclusiva causa dell’evento, asserendo che la stessa fosse stata eccezionale e, pertanto, imprevedibile.

Oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione – premette la sentenza -, le norme che presiedono al comportamento del conducente del veicolo, sono principalmente rinvenibili nell’art. 140 cod. strada, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l’obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte”.

Tra queste ultime, sottolineano gli Ermellini, sono estremamente rilevanti, con riguardo al comportamento da tenere nei confronti dei pedoni, quelle stabilite, dettagliatamente, nell’art. 191 cod. strada, “che trovano il loro pendant nel precedente art. 190, il quale, a sua volta, stabilisce le regole comportamentali cautelari e prudenziali che deve rispettare il pedone. In questa prospettiva, è evidente la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, sintetizzata nell’obbligo di attenzione che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da poter porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento”.

 

Il principio generale di cautela

Questo dovere di attenzione del conducente trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel “principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare, per i pedoni”.

Si tratta di obblighi comportamentali, specifica la Cassazione, “posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall’art. 190 cod. strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui”.

 

Automobilista scagionato solo se la condotta del pedone è “eccezionale” e imprevedibile

Quando allora il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone? Non basta che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone, perché una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. pen.

Occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento” proseguono i giudici del Palazzaccio: questa circostanza, però, si configura solo laddove il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

“Solo in tale caso l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima“.

 

L’imputata andava forte e doveva prevedere la presenza di pedoni

Entrando nello specifico, secondo la Cassazione la Corte territoriale si è correttamente uniformata a questi principi, fornendo “congrua e coerente motivazione sulla colpa ascrivibile all’imputata e sulla incidenza della medesima sotto il profilo causale”.

Gli Ermellini ricordano infatti che la sentenza impugnata evidenziava come l’automobilista “viaggiasse, in ora notturna e su strada priva di illuminazione, a velocità decisamente superiore a quella che tanto il comune criterio di prudenza quanto disposizioni specifiche di legge imponevano, fermo restando un sicuro concorso di colpa da parte della vittima.

Ancora, la Corte d’Appello aveva ha richiamato la prevedibilità, da parte dell’imputata, della presenza di pedoni nelle concrete circostanze di luogo e di tempo, una serata di piena primavera e con condizioni atmosferiche propizie “cosicché l’eventualità di incontrare residenti o semplici passanti era non solo possibile ma addirittura probabile”; la natura niente affatto eccezionale della condotta, sicuramente colposa, della vittima che, come detto, in violazione dell’art. 190 cod. strada, procedeva sul lato della carreggiata opposto a quello prescritto ed affiancata al compagno, anziché in un’unica fila (una condotta certamente non “atipica” da parte dei pedoni e, per l’appunto, prevedibile); l’infondatezza di un presunto, imprevedibile spostamento della vittima verso il centro della carreggiata, “smentito dalle parole dell’altro pedone e in vero non riscontrato neppure nelle dichiarazioni rese dall’imputata“.

La Corte di merito aveva concluso asserendo che tutte le dichiarazioni delle persone coinvolte avevano dato conto di “una percezione di tutti i protagonisti dell’avvicinamento della vettura ciò che esclude un evento assolutamente imprevedibile -, ma altresì subitaneo e senza soluzione di continuità rispetto all’impatto, sì da trovare piena conferma la tesi di una velocità di marcia decisamente superiore a quella richiesta nel caso di specie”.

 

Impossibile invocare (anche) il principio di affidamento

La Suprema Corte concorda con la sentenza d‘appello anche laddove esclude che nel caso di specie si potesse invocare il principio dell’affidamento, chiarendo peraltro che la giurisprudenza di legittimità “tende a limitare la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza nell’ambito della circolazione stradale, pur ammettendo che il principio debba essere in qualche modo riconosciuto nell’ambito della stessa”.

Il principio di affidamento, infatti, non può operare “allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità della condotta del terzo o della vittima da parte del soggetto attivo (…) La Corte di appello di Bologna ha ritenuto inapplicabile l’anzidetto principio al caso di specie, atteso che la condotta della vittima non era caratterizzata, per le ragioni dianzi esposte, da assoluta imprevedibilità”. 

Dunque ricorso rigettato e condanna confermata.

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