Il vettore deve rispondere dei danni subiti dalla passeggera anche nella fase di “trasbordo” da un bus all’altro

Se un passeggero cade e si fa male durante il viaggio in bus, ad esempio per il classico caso della brusca frenata dell’autista, è pacifico che a rispondere del danno sarà l’azienda di trasporto, il cosiddetto vettore, ma se l’infortunio accade mentre l’utente sta effettuando il “cambio” da un autobus all’altro?

Nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell’esecuzione negoziale, con trasbordo da un’autovettura a un’altra, secondo quanto previsto dall’unico contratto con unico vettore, questo risponde anche dei danni subiti dal trasportato nel piazzale in cui è avvenuto il trasferimento.  A ribadire e chiarire questo principio, tutt’altro che secondario, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n  33449/19 depositata il 17 dicembre.

 

Una passeggera cade durante il trasbordo da un’autobus all’altro

La vicenda. Una donna, che viaggiava a bordo di un autobus adibito a trasporto pubblico della Sita s.p.a., in occasione della sosta del mezzo in un piazzale dissestato antistante una vecchia stazione, effettuata per consentire il trasbordo da una vettura all’altra dello stesso trasportatore, era inciampata in una buca, cadendo malamente a terra e riportando lesioni personali.

La danneggiata aveva quindi citato in giudizio la società chiedendo il risarcimento dei danni avanti il giudice di Pace di Potenza, che aveva accolto la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale di Potenza.

I giudici, infatti, avevano sostenuto che il trasbordo era parte necessaria dell’esecuzione contrattuale, cosicché, mentre la passeggera infortunata aveva provato il nesso causale con il trasporto, il vettore non aveva provato l’imprevedibilità o inevitabilità dell’accaduto non riconducibile, in base alle risultanze istruttorie, a fatto del terzo o dello stesso soggetto leso.

Il ricorso in Cassazione della società di trasporto

Sita s.p.a. ha quindi ricorso anche per cassazione, con due motivi di doglianza. Secondo la società di trasporti il tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’incidente non era avvenuto durante il viaggio – motivo per il quale non avrebbe potuto risponderne l’azienda – e che il vettore non poteva che effettuare quella sosta tenuto conto dei vincoli posti al servizio di trasporto pubblico.

 

Nel viaggio sono comprese anche le operazioni accessorie di salita e discesa

Secondo gli Ermellini, tuttavia, i motivi sono infondati. “Nel contratto di trasporto di persone – sottolinea la sentenza -, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, primo comma, cod. civ., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 cod. civ.”.

Questa presunzione, ribadisce la Suprema Corte, opera “per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie ovvero la salita e la discesa dei passeggeri in occasione delle soste: si deve quindi trattare di operazioni direttamente riferibili al trasporto, necessarie rispetto alla concreta articolazione dello stesso, e senza soluzione di continuità rispetto al medesimo, con accertamento in fatto demandato come tale al giudice di merito e non sindacabile in sede di giudizio di legittimità”.

Nel caso di specie, ricordano i giudici del Palazzazzio, il Tribunale aveva appurato che il cambio di vettura con relativo trasbordo era effettivamente “parte necessaria della prestazione di trasporto in cui quindi s’iscriveva, e, in questa cornice, non emerge alcuna soluzione di continuità nel senso appena esposto”.

 

Il vettore risponde dei danni patiti dal passeggero durante il trasbordo

La Cassazione pronuncia quindi il principio di diritto: “nel caso di trasporto di persone effettuato senza soluzione di continuità nell’esecuzione negoziale, come accertata in fatto dal giudice di merito, con trasbordo da un’autovettura a un’altra, previsto dall’unico contratto con l’unico vettore, quest’ultimo risponde dei danni occorsi al soggetto trasportato nel piazzale in cui il trasferimento stesso risulta essere avvenuto, trattandosi di operazione necessaria al servizio reso e facente parte di questo, secondo la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 1681, primo comma, cod. civ.”.

Il ricorso è stato pertanto rigettato e la società di trasporto condannata, oltre al risarcimento, anche al pagamento delle spese processuali.

close
Blog Giuridico
VUOI RIMANERE AGGIORNATO?

Iscriviti per ricevere una email ogni volta che verrà pubblicato un articolo in Blog Giuridico

Condividi sui Social

Potrebbero interessarti anche...

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments