E se la propria compagnia di assicurazione viene messa in liquidazione?
Cosa si può fare per essere risarciti se la propria compagnia di assicurazione – e non è un caso rarissimo – viene posta in liquidazione?
Di certo c’è che la strada del Fondo Vittime, non è percorribile: resta però quella della compagnia di controparte.
Con la sentenza n. 14910/19 depositata il 31 maggio 2019, la Cassazione ha chiarito che il danneggiato non può in sede di indennizzo diretto agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
Compagnia di assicurazione della danneggiata posta in liquidazione
La proprietaria e conducente di un’auto aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Ionico la propria compagnia assicuratrice Novit Assicurazioni s.p.a. e l’azienda proprietaria dell’autocarro che aveva causato l’incidente nel quale era rimasta coinvolta.
A seguito però dell’interruzione per messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, il giudizio è stato riassunto, oltre che contro la ditta proprietaria del camion, nei confronti del commissario liquidatore di Novit s.p.a. e di Allianz s.p.a., quale impresa allora designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada nella regione Puglia.
Allianz designata per il Fondo Vittime condannata a risarcire
Il giudice ha accolto la domanda, condannando la ditta proprietaria dell’autocarro e e la Novit s.p.a. in persona del commissario liquidatore al pagamento della somma di circa tremila euro, oltre rivalutazione ed interessi, e dichiarando altresì che la sentenza era opponibile ed esecutiva nei confronti di Allianz.
Quest’ultima ha presentato appello ma il Tribunale di Taranto nella sostanza ha confermato il giudizio di primo grado, riformando parzialmente la sentenza solo sul quantum, riducendo di poche centinaia di euro il risarcimento e disponendo la compensazione delle spese.
Il giudice d’appello, stante la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice del veicolo della danneggiata, ha ritenuto corretto che il processo fosse stato riassunto nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata dal Fondo di garanzia e che la condanna al pagamento andava pronunciata solo nei confronti dell’impresa designata, la quale dopo il pagamento si sarebbe insinuata nella procedura di liquidazione, mentre nei confronti del commissario liquidatore poteva essere emanata solo una pronuncia di mero accertamento del credito.
La danneggiata e il suo legale hanno quindi proposto ricorso per Cassazione adducendo una serie di motivi di doglianza, ma qui preme soprattutto il ricorso incidentale con cui ha resistito Allianz, osservando che “l’art. 283 lett. c) d. Igs. n. 209 del 2005 stabilisce che il risarcimento da parte del Fondo di garanzia intervenga solo in presenza di azione promossa nei confronti della società assicuratrice del veicolo che abbia cagionato il danno”.
E la cassazione le ha dato ragione, ribaltando il pronunciamento dei precedenti gradi di giudizio.
Il Fondo Vittime interviene solo “in surroga” dell’assicurazione del responsabile civile
La Suprema Corte chiarisce che l’art. 283, comma 1 lett. c), d. Igs. n. 209 del 2005, in applicazione del quale era stata chiamata in causa Allianz, prevede appunto il caso in cui l’impresa assicurativa venga posta in liquidazione coatta successivamente al sinistro.
“Tale norma però – spiegano gli Ermellini – trova in realtà applicazione solo con riferimento all’impresa che copra l’assicurazione del veicolo che ha cagionato il sinistro e non anche per il caso di liquidazione coatta di quella che copra l’assicurazione del veicolo utilizzato”.
A confermarlo, come puntualizza la Suprema Corte, “non solo la chiara lettura dell’art. 283, che nell’articolazione di ipotesi contemplate dal primo comma si riferisce in modo inequivoco al veicolo che ha cagionato il sinistro, ma anche lo stesso fondamento dell’istituto dell’indennizzo mediante Fondo di garanzia”: indennizzo che mira alla tutela della parte danneggiata al cospetto di veicolo, responsabile del sinistro, non solo non identificato, ma anche non coperto da assicurazione, “con l’equiparazione alla mancanza di assicurazione dello stato di liquidazione dell’impresa assicurativa”.
Il tutto “all’evidente scopo” di evitare il pregiudizio che possa derivare al danneggiato dall’insinuazione al passivo della liquidazione, in termini sia di tempi per la riscossione del risarcimento che di concorso degli altri creditori.
“L’equiparazione dello stato di liquidazione alla mancanza di copertura assicurativa assume chiaramente quale presupposto il comune riferimento al veicolo che ha cagionato il sinistro” precisano ulteriormente i giudici del Palazzaccio. “Pertanto – sentenzia la Cassazione -, nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 149, comma 6, d. Igs. n. 209 del 2005 per il risarcimento diretto nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, l’intervento di liquidazione coatta dell’impresa successivamente al sinistro non consente di agire (o riassumere il giudizio come nella specie) nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada”
Bisogna chiedere i danni alla compagnia del veicolo di controparte
E allora, come si può tutelare l’assicurato? “La non estensione della disciplina del Fondo di garanzia al caso della messa in stato di liquidazione dell’impresa di assicurazione relativa al veicolo utilizzato non costituisce ragione di pregiudizio delle ragioni della vittima del sinistro stradale, alle cui esigenze di tutela è ispirato l’intero sistema dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a.” aggiunge tuttavia la Suprema Corte, citando le sentenza della stessa Corte, n. 24548/18, e della Corte Costituzionale n. 180 del 19 giugno 2009.
Laddove infatti il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello del d.lgs. n. 209 del 2005, art. 149, e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’art. 145 del medesimo decreto, “se la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può sempre proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto”.
Dunque, la richiesta di risarcimento, per le ipotesi di cui all’art. 149 comma 2, “deve essere rivolta all’impresa che copre l’assicurazione del veicolo utilizzato e con quest’ultima va svolta la procedura stragiudiziale di liquidazione del danno, ma il diritto di agire in giudizio anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto permane”.
L’azione diretta nei confronti della propria compagnia non è un obbligo
Come si evince dalla lettera dell’art. 149, comma 6, aggiungono gli Ermellini, “non è previsto l’obbligo del danneggiato di proporre l’azione diretta “soltanto” – nel senso di esclusivamente – nei confronti della propria impresa di assicurazione, ma è prevista la mera facoltà di promuovere il giudizio «nei soli confronti della propria impresa di assicurazione».
Resta dunque ferma, ove non evocata in giudizio unitamente all’impresa di assicurazione del veicolo utilizzato, “la possibilità per l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile di intervenire nel giudizio (e di chiedere l’estromissione dell’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato)”.
Di più, secondo la Suprema Corte, la possibilità di proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto previene proprio le ragioni di pregiudizio “che al danneggiato possono pervenire dalla messa in stato di liquidazione della propria impresa di assicurazione”.
La Suprema Corte ha quindi concluso enunciando questo principio di diritto: «nel caso in cui venga posta in stato di liquidazione l’impresa che copre l’assicurazione del veicolo utilizzato, il danneggiato non può in sede procedura di risarcimento diretto agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, ha dichiarato l’improponibilità della domanda nei confronti di Novit Ass.ni s.p.a. in liquidazione coatta, “dovendo il credito essere fatto valere in sede concorsuale”, ed il difetto di legittimazione passiva di Allianz s.p.a. Unica soddisfazione per la danneggiata, la compensazione delle spese sia della fase di legittimità, che di quelle di merito, “stante la novità della questione”.