LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E’ TENUTA A METTERE IN SICUREZZA ANCHE I PLATANI “KILLER” SULLE STRADE

Una recente sentenza di merito fa proprio l’orientamento di legittimità che impone la tutela degli utenti della strada anche rispetto alle pertinenze delle medesime, con particolare riferimento agli alberi ai margini delle strade.

E’ certamente esperienza comune percorrere in automobile strade ai cui margini si stagliano infiniti filari di alberi, a volte molto imponenti.

E’ certamente altra esperienza comune quella di leggere sempre più spesso nei quotidiani di vittime della strada che hanno perso la vita schiantandosi su questi fusti arborei.

V’è da decidere, pertanto, se, nel caso in cui un automobilista perda il controllo del proprio veicolo e, in completa autonomia, esca di strada andando a cozzare addosso ad un albero, la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a lui addebitabile, o possano emergere profili di responsabilità anche in capo a diversi soggetti e, in primo luogo, al proprietario/gestore della strada.

Circa la responsabilità degli enti proprietari e della Pubblica Amministrazione nel settore della infortunistica stradale in generale, ai sensi dell’art. 2051 cc, non posso che rimandare alla lettura dell’interessantissima ed esaustiva disanima dell’avv. Simona De Septis, contenuta in questa rivista al n. 14 del dicembre 2015.

Ciò su cui vorrei concentrare la mia riflessione, qui, è se sussista detta responsabilità anche rispetto ad una condotta totalmente omissiva dell’Ente proprietario in relazione al particolare caso della mancata previsione di sistemi di sicurezza atti ad impedire o limitare gli esiti di un sinistro rispetto alle pertinenze della strada, e ciò con specifico riferimento agli alberi presenti al di là della carreggiata.

L’analisi non può che prendere le mosse dalla risposta ad una prima domanda, ovvero se si possa riconoscere la responsabilità ex art. 2051 cc non solo in relazione alle condizioni della strada, ma anche ai suoi accessori e pertinenze, per poi verificare se detta responsabilità può essere addebitata anche in relazione alla pericolosità delle alberature ai margini delle strade che non vengano adeguatamente protette.

Al primo quesito è facile dare una risposta, poiché è pensiero granitico della Corte di Cassazione che “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa” (da ultimo, Cass. 13 gennaio 2015, n. 287).

Pertanto, possiamo dire che, in linea generale, si può riconoscere la responsabilità dell’Ente proprietario, in relazione all’inadeguatezza o assenza delle barriere laterali di sicurezza, essendo, queste, pertinenze della carrozzabile (cfr. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360; Cass. 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3651).

Più difficile dare una risposta al secondo interrogativo; esso richiede uno sforzo logico-giuridico più importante, poiché è necessario verificare se sia giuridicamente sostenibile, per un verso, considerare l’albero (o meglio una serie di alberi) un elemento di pericolo e, per altro verso, se la strada, anche rettilinea, può essere giudicata pericolosa qualora costeggiata da alti fusti ed al contempo sia priva di barriere.

Orbene, il criterio di valutazione circa la pericolosità degli alberi posti a lato della strada (così come di ogni manufatto inerte) è stato a suo tempo perfettamente indicato dalla Suprema corte nella sentenza n. 16527 del 4 novembre 2003: “il giudizio sulla pericolosità della cose inerti non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contento dato” e “una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contento di normale interazione con la realtà circostante” (si veda anche, più recentemente, Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360).

Calato il principio nel caso di cui ci occupa, ecco che la realtà circostante al filare d’alberi posto a ridosso della carreggiata è solitamente costituita da strade statali o provinciali, dunque arterie stradali trafficatissime, percorse ogni giorno da innumerevoli veicoli, i cui limiti di velocità solitamente oscillano tra i 70 ed i 90 chilometri orari.

E’ facilmente intuibile, anche per l’uomo medio, come, in una simile situazione, tali alberi rappresentino un pericolo gravissimo per gli utenti della strada.

A chi non riesce ad avere una simile intuizione, saranno certamente di grande aiuto le disposizioni normative che indicano le alberature poste a meno di 3 metri dal ciglio carrabile come zone da proteggere con sistemi di ritenzione (cfr. art. 3, allegato 1, del DM 18 febbraio 1992, n. 223 e art. 3 DM 21 giugno 2004), e ciò perché venga sempre assicurata la sicurezza stradale, come raccomandato dall’art. 13, c. 2, d. lgs 30 agosto 1992, n. 285 (ovvero il codice della strada).

Come se ciò non bastasse, piace ricordare come detta pericolosità fosse stata rilevata già nel lontano 1966, quando l’allora Ministero dei Lavori pubblici aveva indirizzato una circolare sulla sicurezza stradale a tutte le prefetture ed a tutte le province, sollecitando il taglio degli alberi di non particolare pregio.

Ma se vi è specifica normativa tecnica che richiama l’opportunità di custodire gli alberi a lato delle strade con adeguati sistemi di protezione per chi circola sulle strade, va da sé che dette strade sono da considerarsi pericolose.

Certo, a parere di chi scrive, al di là dei precetti normativi, il continuo stillicidio di vite umane in alcuni (molti, forse troppi) tratti delle nostre statali e provinciali causato dagli impatti contro i platani a bordo strada, è di per sé sufficiente a dimostrare per facta concludentia la loro pericolosità.

Ciò incide profondamente sulla esigibilità nei confronti dell’Ente proprietario di apporre una idonea barriera di sicurezza, poiché, rileggendo una nota sentenza della Corte di Cassazione, “le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore … l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard-rail, anche [rectius solo] nei tratti non oggettivamente pericolosi” (Cass. 18 luglio 2011, n. 15723).

Vi è un ultimo aspetto, a questo punto, su cui soffermarsi.

Infatti, appurata la pericolosità di strada ed alberi, per poter definitivamente indicare l’Ente proprietario quale responsabile di un sinistro che vede lo scontro in autonomia di un veicolo su di un altofusto, è necessario dimostrare il nesso di causa tra inadempimento dell’Ente e danno, ovvero, per dirla con le parole degli Ermellini, “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia” (Cass. 20/02/2006, n. 3651; più di recente, conferma Cass. Cass. 9 ottobre 2008, n. 24881).

Nel caso specifico, vertendo in materia di mancata apposizione dei guardrail a protezione degli alberi, e perciò avendo riguardo ad una condotta omissiva dell’Ente rispetto ad un evento, la fuoriuscita autonoma del veicolo, da cui non discende automaticamente la responsabilità dell’Ente medesimo, ben si attagliano i principi esposti quasi tre lustri fa nella sentenza della Corte di Cassazione n. 488 del 2003, laddove è affermato che, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., norma di carattere generale applicabile nei giudizi civili di responsabilità, in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse.

In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale” (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360).

In applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto responsabile Autostrade s.p.a. della morte di un conducente, per la mancanza di guardrail e di adeguata protezione di un raccoglitore di acqua piovana posto circa otto metri a lato della carreggiata, nel quale la vettura era piombata 400 metri dopo essere uscita dalle sede stradale (Cass. 2360/201 cit.).

In altro caso, il Tribunale di Bari riconobbe la responsabilità, ancorché concorsuale, del proprietario della strada per l’assenza, seppur temporanea, dei presidi di sicurezza lungo una curva fiancheggiata da un pendio ove era precipitato un veicolo, causando la morte del conducente (Trib. Bari 7 febbraio 2011, n. 12/05/2015, n. 9547).

Ancora, la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità dell’A.N.A.S. per il decesso di una persona che, affrontando una curva su una strada di montagna, aveva perso il controllo del proprio veicolo, andando ad invadere la corsia opposta, e per l’assenza di un tratto di muretto al margine della carreggiata, era precipitata nella scarpata sottostante (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550)

E’ dunque ora di dare risposta al quesito iniziale da cui siamo partiti, ovvero se dalla mancata protezione degli alberi posti a lato delle strade possa derivare una responsabilità del proprietario della medesima anche in ipotesi di fuoriuscita autonoma.

Ritengo che, alla luce dei principi espressi, l’unica risposta che si può dare sia positiva. Ovviamente, ogni singolo caso deve vagliato e approfondito per le sue specificità, ma, a partire dagli studi scientifici espressi anche in seno della Comunità Europea (tra tutti i crash test eseguiti seguendo le direttive del Comitato Tecnico CEN/TC 226), è agevole ritenere che l’installazione di guardrail avanti un filare di platani può agevolmente ridurre, se non escludere, gli esisti disastrosi che può avere l’impatto diretto di un veicolo sul fusto di un platano.

Pertanto, indipendentemente dalla condotta colposa del conducente, ove il sinistro sia riconducibile all’assenza di barriere contenitive, è riconoscibile tanto la negligenza dell’Ente proprietario quanto il nesso eziologico tra sinistro e danno e, quindi, certamente al medesimo ente sarà imputabile la responsabilità (esclusiva o concorsuale) nella produzione dell’evento.

Di tutti i principi esposti ha fatto buon uso il Giudice del Tribunale di Livorno nella sentenza esposta integralmente qui di seguito.

Infatti, egli ha prima verificato la pericolosità di albero e strada, giudicandola potenzialmente dannosa per gli utenti, poiché l’albero contro cui andò ad impattare il veicolo in questione era posizionato ad una distanza inferiore a quella di sicurezza prevista dal DM 21.6.2004.

Quindi, ha rilevato la mancanza di barriere di sicurezza, verificando, attraverso specifica Ctu, che la loro presenza avrebbe potuto rendere meno tragico il sinistro.

A questo punto ha sancito la responsabilità del proprietario della strada poiché, “se la convenuta PA avesse posto le dovute barriere di protezione, si sarebbe potuto evitare l’evento morte, come in caso concreto verificatosi”.

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