I NUOVI CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

A quattro anni dall’ultimo aggiornamento, il 14 marzo l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha pubblicato le nuove “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale” con i relativi criteri applicativi nella versione aggiornata 2018. Il documento contiene le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale, oltre ad altri quattro elaborati concernenti i Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da “premorienza” e di quello “terminale”, del danno da diffamazione a mezzo stampa e per lite temeraria. E’ superfluo ricordare che le Tabelle Milanesi, anche alla luce di numerosi pronunciamenti della Cassazione, rappresentano l’unico parametro di riferimento in Italia: di qui la massima rilevanza dell’elaborato.

Il punto di partenza è la rivalutazione economica dei nuovi valori, fermi da quattro anni, ma in realtà, dietro a quest’aggiornamento, si celano tra le righe nuovi indirizzi che potrebbero tradursi in una sensibile e pericolosa contrazione dei risarcimenti per quanto riguarda, in particolare, i familiari delle vittime, ovvero alimentare a dismisura il contenzioso: aspetti che si intende qui affrontare.

I (pochi) “pro”

E’ stato previsto l’aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici Istat già utilizzato negli anni passati. Tenuto conto degli indici dall’1.1.2004 al 31.12.2017 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2014 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell’1,2% (coefficiente di rivalutazione = 1,012). I nuovi valori così ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella dei danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella dei danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

Altro elemento condivisibile, e già anticipato dal recente orientamento adottato dalla Corte di Cassazione, è l’equiparazione ai fini risarcitori del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sia nel caso di morte di un prossimo congiunto che di una grave lesione che quest’ultimo abbia subito, ovvero di quello che viene connotato come danno riflesso del macroleso. Del resto, trovarsi dall’oggi al domani a dover condividere l’esistenza e accudire un familiare rimasto gravemente leso, se non in stato semi-vegetativo, comporta uno stravolgimento della vita e un grado di sofferenza equiparabili alla sua perdita, quand’anche maggiori. Scrive l’Osservatorio: “la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest’ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell’alterazione della vita familiare, da provarsi anche mediante presunzioni (…). Ad esempio, il giudice, per il danno non patrimoniale subito dalla madre in conseguenza della macrolesione del figlio, potrà liquidare da zero a euro 331.920,00 (ossia il valore massimo per la morte del congiunto, ndr), corrispondente al massimo sconvolgimento della vita familiare (che potrebbe in ipotesi sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all’assistenza morale e materiale del figlio)”. Prima, il limite massimo di risarcimento era limitato all’importo minimo della medesima Tabella.

I (tanti) contro

Nonostante le esplicite richieste degli altri Osservatori, nella previsione del quantum per i vari gradi di parentela è stato (volutamente) escluso quello del nipote per la morte del nonno e si tratta di una grave lacuna per una società, quella di oggi, in cui questa figura è sempre più importante: in molti casi sono loro che crescono i nipoti, con la conseguenza che si instaurano rapporti affettivi strettissimi assimilabili quasi a quelli con i genitori. Ciò non significa che un nipote non possa rivendicare il diritto a essere risarcito per la perdita del nonno ma, mancando un’esplicita previsione e quantificazione nelle tabelle, questa legittima istanza resterà sempre in capo alla discrezionalità della compagnia assicurativa o del giudice, perché la citazione in causa sarà quasi inevitabile. Una previsione specifica avrebbe potuto facilitare le trattative stragiudiziali, a tutto vantaggio di una riduzione dei tempi di giustizia, uno dei gravi problemi del Paese.

Ma, entrando nel cuore della questione, l’elemento ancora più allarmante è dato dal minimo “non garantito”. Ecco cosa stabilisce l’Osservatorio meneghino. “A seguito dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l’Osservatorio propone infine anche un adeguamento dei lavori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, secondo la seguente tabella, nella quale è stata inserita anche l’ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote (ma non il caso opposto, ndr), prevedente una forbice che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta). Ovviamente il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova in un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto. Va ribadito che non esiste un “minimo garantito” da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito”.

I valori indicati in tabella sono quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti: si tratta di un rilevamento statistico desunto dalle varie sentenze che hanno liquidato questa particolare fattispecie di danno che (in questa prima versione, come vedremo) va da un valore “x” a un valore “y”. Per la morte di un figlio, ad esempio, si va da 165.960 a 331.920 euro, il che significa che la media dei risarcimenti liquidati è compresa in questo range. Ma il fatto di non prevedere un minimo garantito stravolge il senso delle tabelle e ripropone il problema della loro pericolosa “genericità”: non è dato sapere, in effetti, come le diverse circostanze del caso (età, grado di parentela, composizione del nucleo familiare, residenza, etc) incidessero su detti valori statistici. E’ dato sapere solo che una madre che perde un figlio (a 30 anni, 60, 80?) può ottenere un certo risarcimento. In questo, risultava preferibile la Tabella di Roma che, una volta indicati i dati variabili sopra indicati, davo uno e un solo risultato, che poi poteva essere graduato al caso specifico, qualora presentasse circostanze al di fuori della media. L’aver ribadito che non esiste un minimo garantito, senza dare indicazioni sulle ipotesi o i casi che legittimino una liquidazione inferiore ai minimi, pone molti ostacoli alle trattative. Un esempio. Una madre ricoverata in casa di riposo affetta da una grave malattia degenerativa che inibisce la percezione della realtà perde un figlio in un incidente. E’ comprensibile che in questo caso si possa ragionare se la perdita abbia effettivamente intaccato la sfera della sopravvissuta, in maniera tale da arrecarvi un danno. Lo stesso non può dirsi di un’arzilla ottantenne che perda il figlio: eppure, anche in questo caso alcune compagnie intavolano trattative per importi inferiori al “minimo” sul presupposto che la durata del dolore sarà limitata nel tempo. Analogo discorso per casi di lieve senilità, che consentono al superstite pur sempre ampi e durevoli momenti di lucidità, atti a percepire il lutto e la perdita del proprio caro.

L’Osservatorio specifica, inoltre, che “la misura massima di personalizzazione prevista in tabella dev’essere applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.  Ma chiarisce che, anche per il danno da perdita del rapporto parentale, “vanno distinte le ipotesi integranti reati colposi o dolosi: la tabella si applica solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l’illecito sia stato cagionato con dolo, il giudice sarà libero di valutare tutte le peculiarità del caso concreto e potrà pervenire ad una liquidazione che superi la percentuale massima prevista in tabella. In ogni caso rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stessa”.

Entrambe le precisazioni meritano un commento. Sulla personalizzazione massima (ovvero l’applicazione dei valori più alti della tabella) sembrerebbe non essere più sufficiente basarsi su basilari presunzioni legate all’età dei soggetti coinvolti: ad esempio, i genitori che perdono l’unico figlio in tenera età, normalmente, sono sempre stati liquidati con importi vicini ai massimi. Ora, se tale soglia dev’essere giustificata da casi eccezionali, viene da pensare ad un quid pluris rispetto al dolore e agli stravolgimenti medi patiti dalla coppia sopra descritta. Tuttavia, è difficile anche solo ipotizzare quali siano questi casi, salvo pretendere che a causa del dolore patito i genitori abbiano sviluppato disturbi mentali gravi, che in realtà andrebbero liquidati a sé, quale lesione del proprio diritto alla salute, che risponde a un diverso principio costituzionale, rispetto alla tutela della famiglia, che nei danni in esame viene risarcita.

Con riferimento, poi, alla diversificazione del risarcimento in ragione della causa che ha provocato il danno, assistiamo a un fenomeno assai significativo. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una norma di danno punitivo, per lo meno nelle intenzioni dichiarate dal legislatore. E ciò anche per la particolare indulgenza della nostra cultura. Secondo i principali commentatori la spiegazione andrebbe individuata nella dottrina degli anni Cinquanta, tesa a escludere che i diversi gradi dell’elemento soggettivo nella responsabilità civile influenzassero l’entità del risarcimento, secondo un approccio rigorosamente oggettivista del danno. In sostanza, una volta valutato nella sua estrema precisione il danno subito, questo viene risarcito nella sua integrità a prescindere che sia stato prodotto per un comportamento lievemente colposo ovvero finanche doloso. E’ dunque curioso osservare come l’Osservatorio sia stato attento ai paletti posti al risarcimento dei danni riconducibili a comportamenti colposi, mentre per gli stessi danni, se imputabili a comportamenti dolosi, il massimo può essere superato senza limiti. Viene forse risarcito il diritto alla vendetta? Certo, nessuna assicurazione copre i danni imputabili a fatti dolosi…

Le precisazioni ulteriormente peggiorative

Se quanto sopra esposto legittimava già qualche apprensione in tema di entità del risarcimento, le precisazioni espresse dopo la riunione del 5 luglio scorso dall’Osservatorio di Milano – Gruppo danno alla persona, non fanno che aumentare dubbi e perplessità. Sotto quella che viene titolata come “Nuova veste grafica della Tabella del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale” si nasconde in realtà un’ulteriore, negativa novità per i danneggiati.

Poiché sono sorti dei dubbi interpretativi sulle Tabelle 2018, appare opportuno chiarire quanto segue – recita il provvedimento, che vale la pena di riportare integralmente – Il Gruppo 3 dell’Osservatorio di Milano ha registrato due diverse criticità nell’applicazione della tabella in esame con la precedente veste grafica: da una parte, un’interpretazione corrispondente al tenore della Tabella e dei relativi criteri di lettura, interpretazione comportante l’applicazione di un valore mediano tra quelli minimi e massimi indicati nella predetta forbice anche in assenza di comprovate peculiarità del caso concreto; dall’altra, liquidazioni per motivi assai differenziati, con range in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500% per la seconda serie dei prossimi congiunti (in favore del fratello e del nonno). Quanto alla prima criticità, giova ricordare che anche recentemente la Cassazione (sent. n. 5013/2017) ha ribadito che il giudice deve procedere alla personalizzazione del danno muovendo da un’uniformità pecuniaria di base. Per altro verso, il danno in esame non è in re ipsa per cui nei “Criteri orientativi” si ribadisce che “non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito. In ogni caso, ai fini della liquidazione dell’importo indicato nella prima colonna della Tabella (euro 165.960,00 oppure euro 24.020,00), “il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare utile applicazione anche soprattutto della prova presuntiva. In questa prospettiva, la colonna denominata “valore monetario medio”, di cui alla Tabella riassuntiva, mirava, in sostanza, a ricalcare la denominazione ed il contenuto della colonna base del “Punto danno non patrimoniale 2018” della Tabella da lesione del bene salute. Dunque, si intendeva rimarcare come i valori, di cui alla prima colonna, esprimessero la “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte Costituzionale n. 184/1986, della Cass. n. 12408/2011 e n. 5013/2017. “La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Ciò premesso, al fine di ulteriore chiarezza, il Gruppo 3 dell’Osservatorio di Milano, nella riunione del 5 luglio 2018, ha deciso di modificare il titoletto della prima colonna da “valore monetario medio” a “valore monetario base”, rimanendo invariati, invece, il titoletto della seconda colonna “aumento personalizzato (fino a max) e tutti i valori monetari indicati in entrambe le colonne”.

Ad avviso del sottoscritto non si tratta di mera modifica grafica – come sostenuto – ma di una variazione sostanziale: si passa da un impianto che prevede un “da – a”, a uno per cui quello che era il da, ovvero il punto di partenza, è indicato ora come il “valore monetario base”, ovvero il valore di riferimento. Anche il richiamo esplicito al valore base di risarcimento per le lesioni, invero, suona “sinistramente”: agli operatori del settore è noto, infatti, che la personalizzazione del danno – ovvero la possibilità di discostarsi in quest’ultimo caso dal valore base – è residuale e rara, cosicché alto è il timore di un appiattimento di tutte le casistiche a detto valore, ciò che evidentemente consentirebbe un importante risparmio per le Compagnie in termini di costi per risarcimenti.

A riguardo, giova ricordare una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 in cui si afferma: “Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza (s. Corte Costituzionale n. 235 del 2014)”.

Si tratta della cristallizzazione del principio per cui, nel valutare l’entità dei risarcimenti spettanti alle vittime di incidenti stradali, si dovrà tener conto anche della sostenibilità economica del sistema complessivo, anche se questo può implicare un risarcimento inferiore.

A quando l’intervento del legislatore?

Sul fondo, l’attesa per l’intervento del legislatore, che in questa materia lascia da anni alla Giurisprudenza il compito di stabilire regole e finanche parametri liquidativi, come solo nei Paesi di common law avviene. Molti i progetti di legge, le discussioni parlamentari, ma nessun concreto passo avanti. Certo, astrattamente, una legge, frutto di un dibattito parlamentare sarebbe auspicabile, anche solo per ripristinare, in questa materia, il rispetto dei rispettivi ruoli degli organi dello Stato.

Sperando, tuttavia, che sia una buona legge, per non dover rimpiangere le Tabelle sopra raccontate che, proprio perché di origine statistico-giurisprudenziale, sono pur sempre flessibili e consentono, più di qualche volta, di valorizzare adeguatamente il caso particolare, grazie allo sforzo volitivo di tutti i soggetti coinvolti.

 

Avv. Marco Frigo

Foro di Padova

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