Incidente con un solo veicolo coinvolto: risarcimento passeggeri
Com’è noto, l’azione diretta, prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, in favore del terzo trasportato, si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicurazione del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultima nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. Questa azione, aggiuntiva rispetto alle altre previste dall’ordinamento, presuppone però il coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale fra gli stessi.
Lo ha ribadito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1044/2024 depositata il 10 gennaio 2024, richiamando un proprio precedente a Sezioni Unite (sent. n. 35318/2022) e concludendo che, qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l’azione diretta di cui all’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, azionabile nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.
Secondo quanto stabilito dall’ articolo 2054, primo comma, del Codice Civile – aggiungono però i giudici – è inoltre onere del vettore, che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“.
Il passeggero di uno scooter chiede i danni di un incidente all’assicurazione del motociclo
La vicenda. A seguito di un incidente stradale, il passeggero di un motociclo (unico mezzo coinvolto), agiva in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del mezzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subìti. Il giudice di Pace di Portici però rigettava la domanda e analogamente concludeva il Tribunale di Napoli quale giudice di secondo grado.
Il danneggiato proponeva quindi ricorso per Cassazione contro la compagnia assicurativa e il proprietario del motociclo, affidandosi a due motivi di ricorso. Il procedimento era stato quindi rinviato a nuovo ruolo proprio in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza, relativa ai presupposti di operatività dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, pronuncia come detto depositata attraverso la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, a cui la Suprema Corte ha dato continuità giudicando anche il caso in oggetto.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni private, in quanto il Tribunale aveva ritenuto imprescindibile per l’applicazione della norma (e quindi per l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa), che il danno fosse conseguenza dello scontro tra due veicoli, presupposto a suo dire inesistente nel caso di specie.
Con il secondo motivo, lamentava invece l’inversione dell’onere della prova degli elementi costitutivi del danno; onere che la sentenza aveva posto in capo al terzo trasportato, quando invece, ai sensi dell’art. 2054, primo co. c.c., sarebbe spettato al conducente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A detta del ricorrente, infine, non era stata neppure considerata la corresponsabilità del conducente, né quella del titolare della strada ove era avvenuto il sinistro, che non aveva rimosso il pietrisco ivi presente.
Azione diretta contro l’assicuratore del vettore possibile solo se è coinvolto più di un veicolo
Quanto al primo motivo di ricorso, la Cassazione ha dunque confermato la sentenza dei giudici di merito impugnata. La Suprema Corte ha ribadito che “l’azione diretta prevista dall’art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.
E, soprattutto, ha riaffermato che “la tutela rafforzata, così riconosciuta, pur non presupponendo uno scontro materiale tra veicoli, richiede quindi, necessariamente, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due di essi; diversamente, l’azione diretta spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall’art. 144 c. ass., da esercitare nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.
I giudici del Palazzaccio hanno invece ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso alla luce del principio di diritto stabilito nella sentenza della stessa Cassazione n. 17963/21. Nel caso di applicazione dell’articolo 144, alla luce dell’art. 2054, primo comma c.c., l’onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all’art. 141 c. ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ipotesi sostanzialmente analoga all’esimente del caso fortuito.
Dunque, il tribunale, pur avendo correttamente escluso secondo o giudici del Palazzaccio, l’applicazione dell’art. 141 c. ass., avrebbe dovuto considerare anche la previsione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c. ed il corrispondente onere probatorio a carico del vettore. Di qui l’accoglimento del ricorso limitatamente a questo motivo: la sentenza è stata pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.