Gli oneri del giudice d’appello quando riforma la prima decisione

In caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice d’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

La Cassazione si occupa del crollo del palco per un concerto di Jovanotti fatale a un operaio

Lo ha chiarito la Cassazione, quarta sezione penale, nella rilevante sentenza n. 42854/23 depositata il 4 ottobre 2023 nella quale la Suprema Corte ha affrontato un tragico incidente sul lavoro occorso nel 2011 al Palatrieste (in foto) e balzato doppiamente all’onore delle cronache in quanto accaduto durante l’allestimento del palco per un concerto del noto cantante Jovanotti: a causa del crollo della struttura metallica perse la vita un operaio di appena 19 anni, Francesco Pinna, e altri dodici addetti impegnati nelle operazioni di montaggio rimasero feriti. L’ipotesi di reato contestata dalla Procura inquirente era quello di disastro e omicidio colposi.

Giudici d’accordo sulla violazione del committente per mancata nomina del coordinatore lavori

Nei gradi di merito, era stato definitivamente accertato che l’evento era stato conseguenza di un errore di calcolo nella progettazione da parte del progettista, già condannato. L’attenzione, nella specifica sede, era stata invece concentrata sul ruolo di committente rivestito dall’imputato e sugli obblighi che gravano, in base alla normativa antinfortunistica, su tale, particolare figura.

Nella specie, le decisioni di primo e secondo grado erano state convergenti quanto al riconoscimento della qualifica di committente e alla accertata violazione da parte di costui dell’obbligo di cui all’art. 90, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, che prevede che il committente, appunto, prima dell’affidamento dei lavori, debba designare un coordinatore per l’esecuzione degli stessi. Coordinatore che, invece, non era stato designato dal committente.

 

Per la Corte d’appello il coordinatore non doveva attivarsi: il vizio progettuale era occulto

La divergenza tra l’esito dei due gradi di giudizio riguardava le conclusioni sulla penale responsabilità del committente, avendo i giudici del gravame sovvertito il verdetto di condanna, a seguito di un giudizio controfattuale operato sul presupposto che, anche laddove fosse stato nominato dal committente, il coordinatore non avrebbe avuto l’obbligo di attivarsi, dal momento che il rischio concretizzatosi non era collegato ai suoi doveri di alta vigilanza, bensì a un vizio occulto, non percepibile da parte di un soggetto dotato di comuni conoscenze.

I Giudici d’appello, più in particolare, avevano escluso la sussistenza dei presupposti per l’attivazione dei poteri inibitori del coordinatore ai sensi dell’art. 92, lett. f), d.lgs. n. 81/2008, per difetto di prevedibilità del pericolo, non percepibile da un coordinatore, anche ove nominato dal committente.

La Procura ricorre in Cassazione battendo sulle varie avvisaglie del cedimento della struttura

Secondo la Procura Generale, che ha proposto ricorso per Cassazione, tale esclusione sarebbe stata invece fondata su una argomentazione contraddittoria e priva dei riscontri emersi nell‘istruttoria di primo grado. Ed infatti, i segnali di cedimento della struttura erano stati avvertiti dalle maestranze che avevano allertato invano il progettista. Aspetto tralasciato dai giudici del gravame che avevano, invece, affermato che il vizio era “occulto”.

Anche i giudici di prime cure avevano accertato che il crollo non era stato affatto improvviso

Il primo giudice, sul punto, aveva analiticamente riferito che il crollo della struttura non sarebbe stato affatto improvviso, ma preannunciato da una serie di indici di sofferenza, dei quali si erano accorti i lavoratori. L’anomalia, infatti, si è manifestata sin dalla mattina del giorno del crollo, allorquando la struttura era ancora in fase di innalzamento e prima, dunque, che si procedesse al suo allestimento. Ed era su tale aspetto che il Tribunale aveva concentrato la sua attenzione, svolgendo il necessario giudizio controfattuale. Ma di esso non vi sarebbe stata traccia alcuna nel percorso argomentativo dei giudici del gravame.

 

La Cassazione rammenta gli oneri del giudice del gravame quando riforma la prima decisione

Ed è qui che la Cassazione rammenta gli orientamenti di legittimità sul ribaltamento in appello della decisione di primo grado. Secondo la Suprema Corte, qualora il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – notazioni critiche di dissenso.

E’ necessario che riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

Va data una compiuta struttura motivazionale e le linee portanti del ragionamento alternativo

Ancor di più, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.

Tutti obblighi a cui, nel caso di specie, la Corte territoriale è venuta meno

Nel caso di specie, invece, hanno convenuto con la Procura ricorrente gli Ermellini, la Corte territoriale è venuta meno all’obbligo di rendere una motivazione puntuale e adeguata e di fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, quanto alle competenze di tale figura della sicurezza sui luoghi di lavoro; è incorsa nel travisamento probatorio, avendo omesso di valutare e confutare con puntuale giustificazione, una congerie di elementi fattuali valutati dal Tribunale per dimostrare, da un lato, la riconducibilità del rischio concretizzatosi agli obblighi di alta vigilanza del coordinatore e, sul piano della colpa in senso soggettivo, la evidenza e, quindi, diretta percepibilità dei segnali di un pericolo grave e imminente di crollo; non ha infine svolto il giudizio controfattuale, a fronte di un ragionamento predittivo del Tribunale saldamente agganciato alle risultanze istruttorie che avevano dato conto della tempistica del verificarsi del cedimento e della tipologia dei segnali di allarme. Per tali ragioni, ha Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.

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