Morte o danni in seguito al vaccino antinfluenzale: sì al risarcimento

Anche le lesioni causate in seguito al vaccino antinfluenzale vanno adeguatamente indennizzate, specie quando recano al danneggiato patologie irreversibili.

Fermo restando l’importanza della prevenzione contro le malattie più gravi, è molto interessante la sentenza n. 26615/23 pubblicata dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, il 14 settembre 2023, volta a tutelare e sostenere anche chi subisce danni in seguito a trattamenti sanitari, come può essere il vaccino antinfluenzale, a prescindere dalle condizioni fisiche e di salute del soggetto che usufruisce della somministrazione.

Grave encefalomielite e decesso dopo il vaccino antinfluenzale

Un uomo viene sottoposto dal proprio medico di base al vaccino antinfluenzale, ma a seguito dello stesso, contrae un grave encefalomielite, patologia neurologica che ne causa il decesso. Il legame tra le due cose è incontrovertibile. I familiari della vittima, allora, optano per convenire in giudizio il Ministero della Salute con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento dell’assegno una tantum, così com’è previsto dalla legge. Va precisato che l’uomo non rientrava nell’ipotesi di essere soggetto portatore di “aumentato rischio di malattia grave”, data l’età e le generali condizioni di salute, ma ha liberamente e preventivamente scelto di farsi tale vaccino.

Il Tribunale di Genova accoglie subito la domanda risarcitoria dei congiunti, considerando a fondamento della decisione l’art. 1 della legge 210 del ’92 in senso estensivo, inglobando quindi anche casi conseguenti a vaccinazioni che rispondono alla salvaguardia della salute e sono incentivate dal Ministero, oltre a quelle strettamente obbligatorie.

In secondo grado di giudizio, però, la sentenza precedente viene impugnata. Sebbene infatti sia riconosciuto e confermato il nesso tra il vaccino e la morte dell’uomo, tuttavia secondo il giudice il de cuius non rientrava nel novero di quei soggetti a cui il Ministero consiglia e raccomanda fortemente la somministrazione dello stesso. La facoltà di scelta individuale, nel suo caso, è centrale: omettere il trattamento sanitario non gli avrebbe condizionato gravemente lo stato di salute, indi per cui non gli spetterebbe alcun tipo di risarcimento.

I familiari della vittima, però, hanno proposto ricorso per Cassazione. In sostanza viene dedotta un’errata valutazione riguardo le circostanze della vittima al momento del vaccino, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992, nr. 210, che risulterà poi essere decisiva nel contenzioso, in quanto il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che la raccomandazione ministeriale fosse diretta solamente a soggetti – per citare l’atto – “portatori di un aumentato rischio di malattia grave”, quando invece sarebbe indistintamente riferita a tutti, salvo specifiche controindicazioni.

Diritto al risarcimento anche per vaccinazioni non obbligatorie

E la Suprema Corte, in merito, ha chiamato in causa proprio quella sentenza della Corte costituzionale, la 268/17, la quale, per citare quanto riportato nel testo della sentenza, dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, della legge 25 febbario 1992 n.210, nella parte in cui non prevede diritto all’indennizzo alle condizione e nei modi stabiliti dalla medesima legge nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale”.

Il diritto al risarcimento non deriva quindi dall’obbligatorietà della vaccinazione, bensì dalle esigenze di solidarietà sociale per il benestare comune. La legge citata dalla sentenza della Corte specifica altresì che chiunque riporti lesioni in seguito a trattamenti sanitari, obbligatori o meno che siano, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

Il Palazzaccio, in merito, si legge nuovamente nell’ordinanza, sintetizza che “la Corte costituzionale ha osservato come la ragione determinante del diritto all’indennizzo non derivi dall’essere sottoposto ad un trattamento obbligatorio. Essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività. Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazione raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32.

L’antinfluenzale rientra nei principi di solidarietà

A maggior ragione se la questione verte sul vaccino antinfluenzale, secondo cui anche la Corte costituzionale stessa ha affermato che la traslazione sulla collettività delle conseguenze negative derivanti dalla vaccinazione consegue all’applicazione dei principi costituzionali di solidarietà, di tutela della salute collettiva e di ragionevolezza.

Il Ministero della Salute, infatti, rilascia ogni anno raccomandazioni circa l’importanza dell’antinfluenzale, così da coinvolgere quanta più popolazione possibile, indipendentemente dalle condizioni di salute o età.

Cassata, in conclusione, la sentenza di secondo grado, e il tutto rinviato per un nuovo esame alla Corte d’appello in diversa composizione.

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