Le nuove tabelle di Milano per il calcolo della rendita da invalidità

L’Osservatorio di Milano-Gruppo Danno alla Persona, il 26 maggio 2023 ha pubblicato i risultati di un fondamentale lavoro grazie al quale, prendendo atto della mancanza di criteri normativi e giurisprudenziali adeguati per la capitalizzazione anticipata della rendita spettante in caso di invalidità permanente, ha elaborato un nuovo sistema di calcolo aggiornato sulla base delle indicazioni della Cassazione e facilmente utilizzabile dai giudici di merito.

Le tabelle proposte dall’Osservatorio utilizzano una formula denominata in matematica finanziaria come Valore Attuale (VA), con una correzione dell’aspetto attuariale denominato “Valore attuale attuariale” (VAA), che permette di calcolare la capitalizzazione (più correttamente, l’attualizzazione) di una rendita vitalizia futura. 

 

La capitalizzazione anticipata della rendita per l’invalidità permanente causata da fatto lesivo

Attraverso la capitalizzazione (più esattamente definita “attualizzazione attuariale”) di una rendita si rende possibile attribuire al danneggiato, che abbia subito in conseguenza del fatto lesivo, come un incidente stradale o un infortunio sul lavoro, un’invalidità permanente, una somma corrispondente ad una rendita vitalizia i cui ratei sono pari alla quota di reddito perduto.

Si deve distinguere tra coefficienti per la capitalizzazione di rendite vitalizie e coefficienti per la capitalizzazione di rendite temporanee: i primi si determinano moltiplicando il montante di anticipazione con il numero di anni desunti dalla residua aspettativa di vita (in considerazione della durata media della vita umana calcolata periodicamente dall’Istat con “tavole di mortalità”); i secondi, sono correlati alle rendite temporanee e, quindi, calcolati in relazione ad un predeterminato numero di anni per i quali si ritiene sussistere la perdita economica.

Prima del sistema dell’Osservatorio di Milano il calcolo si basava su un regio decreto del 1922

Per circa un secolo le corti di merito, per procedere a questa capitalizzazione, hanno fatto applicazione dei coefficienti approvati con il Regio decreto 1403/22, chiaramente ormai inattuale. E infatti la Cassazione, con un’incisività sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, ha criticato questo procedimento di liquidazione, ritenuto non più attuale, in quanto i coefficienti sono calcolati sulla base delle tavole di mortalità del 1911, senza distinzione tra durata della vita maschile e femminile e con il tasso di interesse legale all’epoca vigente (4,5%); pertanto, non si tiene adeguatamente conto né dell’attuale innalzamento della durata media della vita né dell’attuale saggio di interesse (negli anni scorsi addirittura inferiori all’1%). Conseguentemente, i coefficienti previsti nel regio decreto del 1922 non garantiscono l’integrale ristoro del danno e, con esso, il rispetto della regola di cui all’art. 1223 c.c.

 

La plurime indicazioni della Cassazione per attualizzare i coefficienti

Già nel 2010, con la sentenza n. 15738/10, la Suprema Corte sentenziava: “In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, deve “attualizzare” lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa” .

E ancora, con la sentenza n. 10499/2017 gli Ermellini scrivevano: “come ripetutamente affermato da questa Corte, i coefficienti di capitalizzazione approvati con il r.d. n. 1403 del 1922 non assicurano l’integrale ristoro del danno permanente da incapacità di guadagno, né la loro adozione è consentita neppure in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.”, e avevano affermato il seguente principio di diritto: “Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”.

 

Il lavoro del gruppo di studio meneghino

Ma anche questi ulteriori criteri di liquidazione, di volta in volta proposti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si sono dimostrati inadeguati. Il gruppo di studio, costituito nel 2019 dall’Osservatorio del Tribunale di Milano (in foto) “Gruppo Danno alla persona”, ha preso dunque atto che non sussistevano alo stato criteri normativi e giurisprudenziali appaganti, con i quali il giudice di merito potesse procedere alla capitalizzazione della rendita, confidando ragionevolmente che la sentenza non venga cassata nel giudizio di legittimità.

L’Osservatorio di Milano si è quindi posto l’obiettivo di elaborare un criterio di calcolo per la capitalizzazione della rendita che fosse aggiornato, coerente con i dicta della Cassazione e facilmente applicabile dai giudici di merito. Nel dicembre 2019, il “Gruppo Danno alla persona” dell’Osservatorio di Milano ha costituito il “Gruppo 11”, coordinato dal dott. Gianfranco D’Aietti e dall’avv. Marco Rodolfi. A seguito di un complesso lavoro, che si è protratto per circa tre anni e che ha coinvolto numerosi avvocati, professori esperti in metodi matematici e in matematica finanziaria, un consulente finanziario e un esperto in tecnica attuariale, l’Osservatorio di Milano ha infine elaborato un criterio innovativo e affidabile per il calcolo della capitalizzazione (o più esattamente “attualizzazione attuariale”) della rendita. 

 

Un nuovo criterio di calcolo per la liquidazione del danno con una somma una tantum

Oggetto dello studio è stato, dunque, l’elaborazione di un criterio corretto per la liquidazione del risarcimento del danno con una somma una tantum, dovuta in conseguenza della perdita patrimoniale di presunte rendite future. Infatti, la prassi giudiziaria ha sempre preferito la quantificazione di una somma di capitale corrispondente al reddito perduto, anziché l’assegnazione di una rendita periodica (sebbene, con la recentissima sentenza n. 31574/2022, la Cassazione abbia ritenuto che, “in tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce la forma privilegiata di risarcimento”).

Sulla base di queste premesse, l’Osservatorio si è prefissato di raggiungere questi obiettivi: realizzare nuove tabelle di capitalizzazione (o meglio, “attualizzazione”), adeguate all’attualità e con l’utilizzo di parametri facilmente modificabili negli anni successivi; rendere tali tabelle facilmente fruibili con supporto cartaceo, senza necessità di strumenti informatici; rispettare i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione; assicurare una tendenziale “indifferenza” tra la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante sotto forma di una rendita vitalizia o mediante capitalizzazione anticipata.

 

Le criticità incontrate

Il Gruppo di lavoro, nello studiare i punti salienti delle citate tabelle del 1922 (r.d. 1403/1922) e del 1989 (pubblicate dal C.S.M.), ha individuato un’importante criticità: tali tabelle sono state costruite in ambito pensionistico e utilizzano i coefficienti dell’età dell’infortunato per calcolare la capitalizzazione in relazione all’intero arco della vita fisica; invece, la perdita del reddito futuro da lavoro deve ricomprendere solo l’arco temporale della vita lavorativa. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha sempre corretto i conteggi delle tabelle applicando una correzione di “riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa”.

Altri problemi giuridici, che non influiscono sulla metodologia della costruzione di tabelle, ma che sono stati comunque affrontati dall’Osservatorio in quanto collegati al calcolo della capitalizzazione, riguardano la questione se nel calcolo dei redditi da lavoro persi (e da risarcire con il calcolo della capitalizzazione) debbano essere considerati anche i contributi previdenziali non corrisposti; l’individuazione dell’incidenza fiscale sulla determinazione dell’importo dei redditi da prendere in considerazione (al netto o al lordo degli importi fiscali); quale sia il reddito annuo da capitalizzare, se quello nominale risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi o comunque provato, ovvero quello maggiore stimato con una previsione futura degli incrementi di reddito che si sarebbero sviluppati nella maturazione ed evoluzione della carriera lavorativa. In riferimento a questi aspetti, il Gruppo ha ritenuto trattarsi di questioni giuridiche che devono essere risolte dal giudice nel contraddittorio del processo.

Il Gruppo di lavoro ha quindi preso le mosse dal problema relativo alla liquidazione del danno conseguente alla perdita patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa. Nel corso dei lavori si è evidenziato che il possibile criterio accolto avrebbe potuto essere utilmente impiegato anche in altre fattispecie, come ad esempio: la capitalizzazione di una spesa periodica (danno patrimoniale per spese mediche e/o di accudimento futuro) per tutta la vita del danneggiato e non solo per quella lavorativa; la capitalizzazione di una rendita per un delimitato arco di tempo (ad esempio, il danno patrimoniale subito dal minore che perde il sostegno economico dell’unico genitore deceduto fino all’età in cui presumibilmente raggiungerà l’indipendenza economica); la capitalizzazione dell’assegno divorzile indicato in una somma “una tantum“.

 

La formula del Valore attuale con la correzione del “valore attuale attuariale”

Le tabelle proposte dall’Osservatorio utilizzano una formula denominata in matematica finanziaria come Valore attuale (VA), con una correzione dell’aspetto attuariale denominato “valore attuale attuariale” (VAA). La formula utilizza come parametri i seguenti elementi: l’ammontare monetario periodico della rendita futura persa; la formula finanziaria del valore attuale (VA); la correzione della formula che tenga conto del valore attuariale (VAA) della aspettativa di vita del beneficiario.

La formula utilizza tale parametro integrativo basato sull’uso appropriato della probabilità di sopravvivenza del soggetto beneficiario alle varie scadenze di rate della rendita. I dati sono basati sulle tavole di mortalità della popolazione italiana (distinte tra maschi e femmine), pubblicate ogni anno dall’ISTAT: la durata temporale determinata per un preciso numero di anni scelti dell’utilizzatore delle nuove tabelle (senza dover calcolare alcuno “scarto”); un tasso annuo di interesse (c.d. di rendimento) individuato alla data del calcolo (il cosiddetto rendimento futuro di una somma di denaro), e tale tasso, in base alle considerazioni degli esperti di matematica finanziaria che hanno collaborato con il Gruppo di studio, è stato individuato in un tasso dinamico e non fisso; un correttivo ulteriore che tenga anche conto dell’aspettativa dell’inflazione futura (ovviamente solo stimata).

 

La scelta del tasso di interesse

La formula così elaborata permette la costruzione di tabelle di pronta e facile utilizzazione. La scelta del tasso importa una previsione nel rendimento futuro dei tassi, ragguagliato all’arco temporale che si intende prendere in considerazione Tra le varie ipotesi vagliate dai componenti del gruppo si è convenuto che utilizzare “i tassi pluriennali reali di mercato correlati a rilevazioni periodiche e ufficiali di Enti di garanzia legati alle Autorità della UE” fosse la soluzione più affidabile e maggiormente adeguata alla dinamica di archi temporali differenziati.

È stata, quindi, proposta e accolta dal gruppo di lavoro l’utilizzazione dei “Tassi spot EIOPA” che hanno la caratteristica di essere dei tassi reali di mercato, rilevati da un istituto internazionale europeo dell’Unione Europea, indipendente e di alta affidabilità; tali tassi hanno l’importante caratteristica di essere differenziati negli anni futuriEIOPA è un’Autorità europea istituita dal Consiglio d’Europa nel 2009 e svolge la funzione di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. I tassi EIOPA hanno una curva tendenzialmente simile ad altri tassi interbancari swap per un orizzonte temporale di circa trent’anni. Ovviamente, l’utilizzazione di tassi differenziati per ciascun arco temporale comporta una complessità nella formula matematica che implementa il modello di calcolo. I calcoli, però, sono compiuti dalla formula ed elaborati dal sistema e sono completamente controllati da un algoritmo trasparente (non dalla c.d. intelligenza artificiale) realizzato dal prof. Cesari e dal dott. D’Aietti. Il risultato si sostanzia in un valore numerico espresso in una tabella e il coefficiente così ottenuto va semplicemente moltiplicato per il reddito annuo perso.

 

Il calcolo dell’inflazione

La formula di attualizzazione ha tenuto conto anche di un altro importante fattore: l’aumento dei prezzi e la perdita del valore del potere di acquisto del denaro in futuro. Sono state così prospettate due possibili soluzioni: incorporare l’effetto dell’inflazione nella stima dei guadagni futuri oppure usare tassi nominali corretti da un valore così da non tener conto dell’inflazione. All’esito del lavoro svolto, il Gruppo dell’Osservatorio ha ritenuto di adottare il correttivo dell’inflazione inserendo un indice correttivo direttamente nella formula che viene utilizzata per calcolare i valori dei coefficienti tabellari e utilizzando come valore di inflazione prevista la media degli anni prospettici del documento programmatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 2023 (anni 2023, 2024, 2025). Il valore inserito nella formula è pari a 3,4%. Tale valore varierà con la media del prossimo documento programmatico per il 2024.

 

La tabella finale, che verrà poi aggiornata annualmente

La tabella, approvata dall’Osservatorio il 14 dicembre 2022 (esattamente cent’anni dopo il regio decreto del 1922!), utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato; l’età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione; la durata dell’arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica; il sesso del danneggiato; un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (tassi EIOPA); una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).

La tabella verrà aggiornata con una periodicità tendenzialmente annuale, analogamente a quanto avviene con le tabelle milanesi del “danno biologico”. In particolare, gli aggiornamenti annuali riguarderanno: i coefficienti di sopravvivenza (ISTAT), i tassi pluriennali (EIOPA) e la svalutazione tendenziale del triennio successivo basata sulla proiezione del documento programmatico del MEF.

Un esempio concreto

Per comprendere la semplicità di applicazione di tale formula, può essere utile il seguente esempio: un lavoratore maschio di 45 anni, con un’invalidità lavorativa permanente al cento per cento, che percepiva un reddito annuo di 24mila euro.

L’arco di tempo da considerare ai fini del calcolo è dai 45 anni all’età pensionabile, dunque 67 meno 45, ossia 22 anni.

A questo punto bisogna esaminare la Tabella di capitalizzazione del Tribunale di Milano (riferita ai maschi) e incrociare l’età dell’infortunato (nella prima colonna a sinistra evidenziata in giallo) con la colonna n. 22 (ossia quella corrispondente all’arco temporale selezionato). Si otterrà così un numero, cosiddetto coefficiente moltiplicativo (nel caso di specie corrisponde a 23,55), e lo si moltiplica per il reddito annuo dell’infortunato, ottenendo in questo modo la capitalizzazione della rendita per la durata di 22 anni. Ecco, quindi, il risultato: 23,55 per € 24mila euro, uguale  565.200 euro.

 

 

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