Quando l’infortunio può considerarsi colpa solo del lavoratore

Cos’è il cosiddetto “rischio eccentrico”? Quando la condotta del lavoratore vittima di un infortunio, per la sua “eccentricità”, interrompe il nesso di causa con l’incidente e sgrava di responsabilità il datore di lavoro? Paradigmatica al riguardo è la recente sentenza n. 30814/22 depositata il 9 agosto 2022 con la quale la Cassazione, cassando una clamorosa sentenza di assoluzione del titolare di un operaio deceduto per folgorazione, ha affermato anche il seguente e fondamentale principio di diritto: “La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un “rischio eccentrico” in quanto esorbitante dalla “area di rischio” governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione.

La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)”.

 

Un operaio resta fulminato nel riparare dei cavi elettrici che aveva accidentalmente tranciato

Un operaio siciliano era rimasto vittima dell’ennesimo infortunio mortale sul lavoro, restando folgorato durante il suo tentativo di riparare i cavi elettrici che aveva accidentalmente tranciato, con la benna dell’escavatore, mentre eseguiva lavori di scavo presso il piazzale di un’azienda agricola. Si trattava di una linea elettrica interrata, priva di dispositivi di protezione (quali l’interruttore automatico di protezione dalle sovracorrenti e l’interruttore magnetotermico differenziale, il cosiddetto “salvavita”), volta a condurre elettricità da un contatore posto a una distanza di oltre 400 metri al quadro elettrico di distribuzione per alimentare le utenze dell’adiacente immobile adibito a abitazione, situato in prossimità dell’area di scavo.

A rispondere della tragedia era stato chiamato il datore di lavoro nonché proprietario dell’azienda agricola, per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque in violazione di norme di legge, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Più precisamente, la Procura di Termini Imerese gli aveva addebitato la colpa di aver incaricato il lavoratore dell’esecuzione di lavori di scavo con escavatore su un’area di pertinenza della propria azienda, in prossimità di una linea elettrica trifase (da 400 V e 15KW) in tensione interrata superficialmente, in assenza di adeguata formazione e informazione del lavoratore sui rischi specifici cui era esposto in relazione all’attività svolta, nonché di adeguati formazione e addestramento in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego del mezzo e alle situazioni anomale prevedibili. A ciò l’imputazione aveva aggiunto il rimprovero a titolo di colpa per aver omesso di informare il lavoratore sui rischi cui era esposto durante l’attività, di fornirgli i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e comunque di aver mantenuto in esercizio presso la proprietà un impianto elettrico trifase in mancanza dei dispositivi di protezione obbligatori.

 

Pesanti le violazioni contestate, tra cui la presenza in cantiere di una linea elettrica non a norma

Il Gup di Termini Imerese, accogliendo le istanze del Pubblico Ministero, in sede di giudizio abbreviato subordinato a integrazione probatoria, aveva ritenuto accertata la responsabilità dell’imputato, condannandolo per i reati ascrittigli oltre che al risarcimento dei danni, con provvisionale, in favore delle parti civili, la moglie e i figli della vittima. Più in particolare, il giudice di primo grado, ricostruita la dinamica de fatti, aveva ritenuto sussistenti in capo all’imputato gli addebiti a titolo di colpa consistita non solo in negligenza, imprudenza e imperizia ma anche nella violazione delle norme cautelari specificatamente contestate ai capi b) e c), causa del verificarsi dell’evento che la loro previsione mirava a scongiurare.

Il datore di lavoro, in particolare, per il giudice di primo grado, “era tenuto a fornire al lavoratore i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (l’operaio al momento dell’infortunio non risultava invece indossare né scarpe antinfortunistiche né specifici dispositivi di protezione individuale e protezione degli specifici rischi di natura elettrica); ad informarlo circa i rischi generali dell’attività aziendale e quelli specifici cui era esposto in ordine all’attività svolta, e le principali figure coinvolte nel contesto della prevenzione e protezione; a scegliere un’attrezzatura di lavoro idonea, alla luce delle condizioni e delle caratteristiche del lavoro da svolgere e dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro all’interno del quale l’operaio doveva lavorare, e derivanti dall’impiego della stessa attrezzatura, nel caso di specie l’escavatore meccanico che operava in un’area in cui vi era una linea elettrica in tensione interrata solo superficialmente; ad adoperarsi affinché questi ricevesse adeguata formazione ed addestramento per l’utilizzo dell’escavatore meccanico a cingolo e per i lavori di manutenzione e di riparazione che avrebbe dovuto effettuare; a vigilare affinché non svolgesse alcun tipo di lavoro sotto tensione e non manovrasse l’escavatore meccanico in zona a rischio per la presenza di linee elettriche interrate solo superficialmente”..

Queste colpose omissioni erano state altresì ritenute avere diretta incidenza causale sulla morte essendo volte tali – violate – norme cautelari a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi. L’infortunio mortale, aveva sostenuto il Gup, di certo non sarebbe occorso se l’imputato avesse adeguatamente formato e informato il lavoratore circa i rischi specifici cui era esposto in relazione all’attività che avrebbe dovuto svolgere, al mezzo utilizzato e alla presenza di linee elettriche in tensione interrate solo superficialmente.

 

La condotta colposa del lavoratore

La condotta colposa del lavoratore non era stata inoltre ritenuta anomala e imprevedibile al punto tale da assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento. La condotta dell’operaio, in particolare, non era stata considerata “abnorme”, alla stregua dell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta. Essendo l’infortunio derivato dalla totale assenza di misure di prevenzione, infine, non era stata riconosciuta dal giudice efficacia causale, idonea a escludere profili di responsabilità in capo al datore di lavoro, al comportamento del lavoratore che aveva dato occasione all’evento essendo esso riconducibile alla mancanza o inidoneità di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio di tale comportamento.

La Corte d’appello di Palermo, avanti la quale il datore di lavoro aveva appellato la sentenza di prime cure, aveva disposto una perizia ad hoc che aveva evidenziato il mancato rispetto da parte dell’impianto elettrico del relativo progetto e l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme CEI, e pur tuttavia il giudice d’appello era  pervenuto a una sentenza d’assoluzione ritenendo, in termini esplicitamente difformi dagli esiti della perizia, meramente probabile la realizzazione di un cortocircuito e, comunque che un interruttore magnetotermico, se presente, non avrebbe operato l’interruzione del circuito in tempo utile.  A ciò era stata infine aggiunta, dalla Corte territoriale, l’interruzione del nesso causale in ragione della condotta “abnorme” del lavoratore in quanto tale da attivare un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della “posizione di garanzia”

La Corte d’appello di Palermo, nel giudizio all’esito del quale è stata riformata la sentenza di condanna, aveva disposto una perizia la quale aveva in effetti evidenziato il mancato rispetto da parte dell’impianto elettrico del relativo progetto e l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme CEI (Comitato Elettrico Italiano). 4.1. In particolare, non era presente un interruttore magnetotermico a protezione della linea di collegamento, tra il punto di consegna e il quadro di manovra dell’elettropompa, per il caso di eventuali cortocircuiti o sovraccarichi. L’interruttore generale dell’impianto avrebbe dovuto essere di tipo magnetotermico differenziale, al fine di assicurare una protezione adeguata da contatti diretti e indiretti all’utente utilizzatore del quadro di comando dell’elettropompa. Sarebbe stato altresì opportuno mantenere un interruttore generale magnetotermico posto immediatamente a valle del contatore e un quadro elettrico a monte del quadro di comando dell’elettropompa. In assenza di un interruttore differenziale a monte del quadro di manovra dell’elettropompa, per quanto si legge nella sentenza d’appello, anche se vi fosse stato il collegamento all’impianto di terra, non sarebbe stato evitato, in caso di guasto, un contatto indiretto all’utilizzatore.

 

L’eccentricità del rischio

Le parti civili a questo punto hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, articolando un unico e complesso motivo e deducendo vizi motivazionali dovuti anche al mancato confronto con la sentenza di primo grado e il travisamento di elementi di fatto con conseguente manifesta illogicità della motivazione. E la Cassazione ha dato loro ragione, affermando che “l’iter logico-giuridico sotteso alla statuizione impugnata si è dimostrato inadeguato rispetto all’apparato motivazionale di primo grado, supportato da un proprio originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare, in termini di nesso di causalità, oltre che non rispettoso dei principi governanti la materia in merito all’interruzione del nesso eziologico in ragione dell’eccentricità del rischio introdotto nella serie degli accadimenti dalla condotta del lavoratore”. Ed è appunto qu quest’ultimo punto che qui preme soffermarsi.

La Corte d’appello aveva dunque concluso che, comunque, la condotta colposa del lavoratore (peraltro operaio specializzato), il quale, senza essersi assicurato che il circuito non fosse alimentato, aveva proceduto, d’iniziativa, alla riparazione dei cavi, era stata «abnorme» in quanto tale, nella specie, da attivare un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della «posizione di garanzia» nel caso di specie.

Muovendo dalla circostanza per la quale l’incarico affidato dal datore di lavoro alla persona offesa riguardava solo operazioni meccaniche sull’escavatore, il giudice di merito aveva ritenuto interrotto il nesso causale avendo la condotta del lavoratore innescato un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dalla condotta del soggetto agente.

Rileva dunque nella specie la tematica dell’eccentricità del rischio, attivato dal lavoratore, quale indice di una causa interruttiva del nesso eziologico tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento. Ora, ricordano i giudici del Palazzaccio, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità “quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Affinché, però, la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario, ricorda ancora la Cassazione, “non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione.

Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, è necessario poi “che il gestore del rischio abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e al governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del gestore del rischio.

Dunque, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta e, di conseguenza, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione.

Non è “eccentrico” il comportamento del lavoratore in un contesto di plurime violazioni

A quanto innanzi – prosegue la Suprema Corte – è stato però aggiunto, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, che può essere considerato abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie del lavoratore ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro Partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante e colposa del lavoratore, idonea a escludere il nesso causale, non è stata considerata quindi solo quella esorbitante dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto su cui grava la relativa gestione.

Ed è stato infine precisato che, qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro”.

 

L’area di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

A questo punto la sentenza v a focalizzare il concetto di «rischio eccentrico», introdotto dalla condotta del lavoratore, rispetto all’ambito gestorio affidato al soggetto della cui responsabilità si controverte. Gli enunciati di legittimità citati dai giudici del Palazzaccio “esprimono difatti lo sforzo di identificazione di un’area di rischio dalla quale risulti estromesso quello del comportamento negligente del lavoratore, fissando condizioni che tradizionalmente si rinvengono nella imprevedibilità o nell’eccezionalità. La più recente giurisprudenza alla quale il Collegio intende dare continuità, inseritasi nell’evoluzione innanzi descritta, suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, ponendosi i due concetti su piani distinti, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l’evento. Ne consegue dunque la necessità di individuare l’«area di rischio» oggetto di gestione al fine di accertarne l’eventuale eccentricità rispetto a essa del rischio attivato dalla condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale.

In linea di principio, chiariscono gli Ermellini, l’intera normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavororisente del principio, di matrice euro-unitaria, per cui sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi non è oggi immaginabile un sistema di sicurezza del lavoro che non sia incentrato sul concetto di rischio. Il dovere principale che la normativa italiana impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono «garanti» e più in, più in generale, ai «gestori del rischio», è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni”.

Per far ciò è ovviamente indispensabile individuare i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, “quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l’evento ai danni del lavoratore È proprio dal concetto di rischio che la giurisprudenza di legittimità ha desunto i concetti di «garante», e in termini più generali di «gestore del rischio», in quanto l’obbligo di proteggere il lavoratore dai rischi spetta a colui che riveste una determinata qualifica, che ha un determinato ruolo, che deve garantire l’integrità del lavoratore dai rischi che corre nello svolgimento delle sue mansioni, e il concetto di «area di rischio»: è «gestore del rischio» colui il quale ha il potere di gestire un determinato rischio e che, d’altro canto, risponde a condizione che l’infortunio possa ricondursi all’area del rischio che è chiamato a gestire”.

Gli strumenti ricostruttivi offerti dai concetti di “area di rischio” e “gestore del rischio”, prosegue la Cassazione, “permettono di avvicinarsi alla fenomenologia del reato colposo con qualche maggiore chanche di afferrarne la sfuggente sostanza, fusione di fatto e valore, come altri ma più di tanti istituti del diritto penale.”

Di qui, dunque, la necessità “assoluta e pregiudiziale” di identificare con precisione il rischio e la sua estensione, “che non si misura sulla sola ascissa dell’obbligo (di diligenza) ma anche sull’ordinata della regola (cautelare). La responsabilità per colpa, infatti, non fonda unicamente sulla titolarità di una posizione gestoria del rischio ma presuppone l’esistenza – e la necessità di dare applicazione nel caso concreto a – delle regole aventi specifica funzione cautelare, perché esse indicano quali misure devono essere adottate per impedire che l’evento temuto si verifichi.  Dovere di diligenza e regola cautelare si integrano definendo nel dettaglio il concreto e specifico comportamento doveroso; ciò assicura che non si venga chiamati a rispondere penalmente per la sola titolarità della posizione e pertanto a titolo di responsabilità. È dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta dunque definita l’«area di rischio», altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria. Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell’evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell’area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale area di rischio”.

 

Cosa prevede il Testo Unico

Dunque, per individuare l’”area di rischio”, al di fuori dalla quale il rischio attivato diventa eccentrico, secondo i giudici del Palazzaccio occorre muovere dalle principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, “che consentono di argomentare nel senso per cui la delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessiti di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa svolta (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite al lavoratore)”.

In particolare l’art. 6 del T.U., collocato nel capo relativo ai principi comuni, istituisce e disciplina la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il compito, tra gli altri, di promuovere, proprio in relazione alla valutazione dei rischi (di cui all’art. 28 T.U.) e alla predisposizione delle misure di prevenzione, la considerazione della “differenza di genere” e di elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle “peculiarità dei settori di riferimento.

Suggeriscono una valutazione che, prosegue ancora la Suprema Corte, “muovendo da una individuazione astratta del rischio tipologico, passi poi a una considerazione dell’area di rischio da gestire con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, anche le principali norme in tema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, in termini tanto di misure di tutela e obblighi del gestore quanto di valutazione dei rischi”.

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare, l’art. 15 T.U. “colloca non solo la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ma anche l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari, «inerenti alla sua persona», e l’adibizione, ove possibile, a altra mansione (comma 1, rispettivamente, lett. a ed m)”.

Né va scordato, sottolinea la Cassazione, che l’art. 18, comma 1, lett. c), T.U., come in precedenza l’art. 4, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 626 del 1994, dispone che il datore di lavoro e i dirigenti, nell’affidare i compiti ai lavoratori, devono “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza»: si tratta di una previsione che guarda, in primo luogo, “all’assegnazione delle mansioni in via preventiva e generale ma alla quale non sfugge anche la quotidiana replica del conferimento di compiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. Diverse le ipotizzabili modalità di adempimento degli obblighi ma comune l’obiettivo di assicurare che il lavoratore sia in condizioni che permettano lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa

 

La valutazione dei rischi

Spunti di riflessione in merito alla questione, “conducenti verso l’indicato approccio valutativo dell’«area di rischio”, non mancano neanche nell’art. 28 T.U. in materia di valutazione dei rischi, “attività del datore di lavoro non delegabile (ex art. 17 T.U.). La valutazione dei rischi, alla quale consegue l’elaborazione del documento di valutazione rischi, come precisa il comma 1, deve difatti riguardare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

Il documento di valutazione rischi, redatto a conclusione della valutazione, come dispone il comma 2 del citato art. 28, “deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. In essa devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa con l’individuazione però delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

Le attività svolte in concreto e la condizioni di contesto: il principio di diritto

La rilevanza in concreto dell’attività svolta dal lavoratore e delle condizioni di contesto della relativa esecuzione emerge altresì dall’attenzione che il T.U. pone rispetto al contesto, “che potrebbe definirsi dinamico-evolutivo – osserva ancora la Suprema Corte -, con riferimento al quale necessita individuare l’area di rischio da gestire. L’art. 29, comma 3, T.U., difatti, nel disciplinarne le modalità di effettuazione, prevede che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata, con conseguente rielaborazione del relativo documento di valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

E’ a questo punto che gli Ermellini formulano il conseguente principio di diritto: “La condotta colposa del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta e evento se tale da determinare un “rischio eccentrico” in quanto esorbitante dall’area di rischio” governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)”.

Tornando infine al caso in esame, la Corte territoriale, a detta dei giudici del Palazzaccio, non si è per nulla attenuta tale principio. La sentenza impugnata, sentenzia la Cassazione, “ha difatti ritenuto il nesso eziologico, tra la condotta del datore di lavoro («gestore del rischio») e l’evento, interrotto in ragione della mera equazione per cui all’esecuzione di attività non rientrante nelle specifiche mansioni del lavoratore consegue l’eccentricità del rischio, avendo l’operaio o eseguito, d’iniziativa e senza specifico incarico, la riparazione dei cavi elettrici da lui stesso danneggiati durante l’espletamento di altra attività”. Ma così argomentando, “il giudice di merito si è arrestato alla sfera della identificazione astratta dell’«area di rischio» da gestire, quale rischio tipologico, senza passare alla successiva considerazione e valutazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell’attività lavorativa”.

“La Corte d’appello – concludono i giudici del Palazzaccio – ha altresì trascurato di valutare l’eventuale eccentricità del rischio con riferimento al caso concreto, compresi gli specifici rapporti tra il gestore del rischio e il lavoratore infortunato. Non è stato considerato, in particolare, se a lavoratore, in altre circostanze, sia stata richiesta dal gestore del rischio l’esecuzione di altra attività lavorativa rispetto a quella rientrante nelle proprie mansioni o se si sia trattato di lavoratore conosciuto dall’imputato come essere avvezzo alla risoluzione di problemi o inconvenienti verificati nell’espletamento della propria attività lavorativa, nella contestualità del loro manifestarsi e senza specifico incarico.

In definitiva, “il vizio della sentenza impugnata è nella specie particolarmente significativo in considerazione di circostanze emergenti dal processo ma non valutate dalla Corte territoriale tra le quali l’essere la persona offesa assunta da (altra) società, specializzata proprio nel campo della realizzazione di impianti elettrici, e l’aver espletato, per l’imputato, attività lavorativa senza formale assunzione volta alla riparazione dell’escavatore e all’esecuzione di opere di scavo (peraltro dal giudice di primo grado ritenute probabilmente volte proprio al migliore interramento dei conduttori). La sentenza impugnata ha tralasciato altresì di considerare, al fine della valutazione dell’eccentricità del rischio nei termini innanzi chiariti, i dati, invece emergenti dalla sentenza di primo grado e mai avversati, della presenza di una cassetta di lavoro, di proprietà dello stesso lavoratore, in prossimità del quadro elettrico posto vicino all’immobile nonché della presenza di alcuni morsetti e rotoli di nastro isolante nei pressi dei cavi danneggiati e, quindi, del corpo privo di vita del lavoratore”.

Dunque, sentenza impugnata annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

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