Il risarcimento danni in favore del minore infante

Ormai è un principio assodato nella giurisprudenza di legittimità che il danno da perdita del rapporto parentale va riconosciuto anche ai nipoti per la morte per fatto illecito del nonno o viceversa, indipendentemente dalla convivenza o meno, perché ciò che rileva è la prova del rapporto affettivo tra vittima e congiunto.

Vi è però un limite oltre il quale non si può andare ed è rappresentato dall’età troppo “tenera” del nipotino e quindi dalla sussistenza “ora” di quel rapporto. La sentenza n. 12987/22 depositata dalla Cassazione il 26 aprile 2022 è interessante perché affronta per l’appunto il cosiddetto “danno al minore infante”.

 

Negato il risarcimento alla nipotina di otto mesi

I congiunti della vittima di un incidente stradale avevano citato in causa avanti il tribunale di Roma il conducente del veicolo responsabile del sinistro, la società che ne era proprietaria e la compagnia di assicurazione del mezzo per ottenere un più congruo risarcimento rispetto a quello corrisposto da quest’ultima, la sentenza di primo grado era stata appellata presso la Corte d’appello capitolina e si era infine arrivati, per l’appunto, in Cassazione. 

Tra i vari motivi esaminati dagli Ermellini, alcuni dei quali peraltro accolti, qui preme quello in cui i familiari della vittima censuravano la sentenza d’appello (anche) laddove aveva escluso il risarcimento a favore della nipote più piccola, che all’epoca del fatto aveva solo otto mesi. Secondo i giudici territoriali a quell’età non poteva esservi pregiudizio dovuto alla sofferenza per la perdita, propria di soggetti di maggiore coscienza, a meno di una prova contraria. 

Affermazione contestata dai genitori i quali sostenevano che non si doveva discutere tanto del danno morale quanto piuttosto della perdita di una sorta di rapporto parentale futuro, ossia della perdita che, una volta cosciente, la minore avrebbe avvertito e che sarebbe consistito nel non poter aver il nonno con sé, ossia vivere dei momenti con lui come nella normalità dei rapporti tra nonno e nipote. 

Dunque, una questione posta di fatto sotto due aspetti: quello del danno morale soggettivo e quello del danno, che da quest’ultimo si differenzia per come la giurisprudenza di legittimità lo aveva enucleato, da perdita del rapporto parentale. 

La Suprema Corte spiega subito che non risulta ben chiaro “quale qualificazione pretenda il motivo di ricorso, e tutto sommato neanche quale sia stata quella del giudice di merito”. E’d’altra parte, aggiungono, “è sicuro che i ricorrenti non chiedono una duplicazione del risarcimento, proprio in quanto non pretendono espressamente che oltre al pregiudizio soggettivo (danno morale) sia liquidato anche quello oggettivo (la perdita del rapporto parentale in sé). Nè la sentenza impugnata, del resto, né il ricorso, contengono una distinzione tra questi due pregiudizi, per il caso di perdita del parente”. Insomma, interpretano i giudici del Palazzaccio, “i ricorrenti hanno chiesto che venga risarcito il pregiudizio da perdita del nonno, a favore della nipote infante, quale che esso sia, come lo si qualifichi, e non in due, ma in una sola voce”.

 

Il danno morale soggettivo, ossia la sofferenza futura

A questo punto, va posta questione “se essi hanno inteso riferirsi al danno morale soggettivo, ossia alla sofferenza che potrebbe in futuro provare la minore, quando sarà in età di avvertire la perdita, oppure se abbiano inteso riferirsi, alternativamente, alla perdita del rapporto parentale in quanto tale – e le due situazioni sono distinte per pacifico assunto, non cumulabili, se si vuole, ma di certo distinte, ed alternativamente risarcibili”. Ma per gli Ermellini, per entrambi i pregiudizi la conclusione è negativa.  

La Cassazione analizza quindi la prima questione, relativa al danno morale soggettivo, se cioè quest’ultimo possa rilevare per un infante quando costui ha modo ed età di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro. “In questo senso si è attestata la giurisprudenza di questa Corte per diversi anni, quando il modello di danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l’incoscienza dell’infante impedisse di ammettere una sofferenza d’animo, si ricorreva all’espediente del danno futuro: non può soffrire oggi, ma soffrirà quando avrà coscienza della perdita, ed ovviamente la dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza del danno, non essendo connaturale a quest’ultimo la contestualità con l’azione lesiva”. 

Quell’espediente, prosegue la Suprema Corte, era una conseguenza del fatto che “l’unica ipotesi di danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si è formata, era il danno morale soggettivo: così che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualità che all’infante, non patendo immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato il risarcimento, pur potendo invece quella sofferenza prodursi in seguito. Così come analogo espediente era quello di riconoscere danno morale soggettivo agli enti, dicendo che a soffrire sono le persone fisiche che li compongono”. 

 

Il danno futuro “eventuale” è incerto e solo ipotetico

Ma secondo i giudici del Palazzaccio, non basta che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio. Infatti, puntualizzano, “per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l’invalidità permanente, la quale esiste già al momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale è invece un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro. E’ un danno ipotetico. Ad esempio, la costruzione di un parco di divertimenti adiacente ad una abitazione potrebbe in futuro far perdere valore all’immobile, e così la perdita del nonno al momento in cui il nipote è in tenerissima età potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest’ultimo avrà l’età per avvertirla”. 

Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l’incertezza attiene al tempo entro cui il danno si manifesterà, o a quanto esso durerà, “nel danno eventuale l’incertezza riguarda proprio la sopravvenienza stessa del pregiudizio. Il danno futuro dell’infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora. 

 

Anche la perdita del rapporto parentale è un pregiudizio che rileva se “attuale”

Stessa conclusione negativa anche per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il pregiudizio in capo all’infante sia visto nei termini di perdita del congiunto. Questo tipo di danno, ricorda la Cassazione, ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza della Suprema Corte “per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, “dimensioni oggettive” del pregiudizio, ossia “utilità” la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale“. 

Tuttavia, proseguono gli Ermellini, “anche in tale dimensione il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva – il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro – la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle “utilità” che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle “utilità”. Ed il godimento futuro di una situazione passata, in quanto annientata dall’illecito, è difficile da ammettere”. 

In buona sostanza, va a concludere la Suprema Corte, “la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l’appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale”. Con la conseguenza che “la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le “utilità” che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le “utilità” che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente. E che l’infante non ha. Se si può ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente”. Questo specifico e interessante motivo di ricorso, dunque, è stato rigettato. 

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