Vittima del dovere il militare che contrae la meningite in caserma

Un militare in servizio di leva che, sia pur per una banale ferita, sia costretto a ricorrere all’infermeria della caserma e qui contragga una fatale meningite da altri commilitoni non isolati adeguatamente va considerato senz’ombra di dubbio come “vittima del dovere” e i suoi familiari hanno diritto ai benefici assistenziali previsti dalla relativa legge.

Con la rilevante sentenza n. 10631/22 depositata il primo aprile 2022 la Cassazione, sezione Lavoro Civile, ha riaffermato con forza il recente orientamento di legittimità che allarga i “confini” della nozione di vittima del dovere non circoscrivendola solo ai soggetti impegnati in un’attività specifica intrinsecamente pericolosa.

 

Militare muore di meningite, i genitori chiedono i benefici della legge per le vittime del dovere

La tragica vicenda risale addirittura a oltre 38 anni fa, quando il servizio di leva era ancora obbligatorio. A chiamare in causa il Ministeri dell’Interno e della Difesa i genitori di un militare trevigiano in servizio presso la caserma di San Giorgio a Cremano nell’area metropolitana di Napoli (in foto), deceduto nel febbraio del 1984 a seguito di meningite contratta per contagio all’interno dell’infermeria, ove si era recato per sottoporsi ad una visita medica.

I giudici di merito respingono la domanda non riconoscendo alla vittima la qualifica

I suoi familiari avevano chiesto la concessione dei benefici assistenziali di legge previsti per le cosiddette “vittime del dovere” ma sia il Tribunale di Treviso, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Venezia (nel 2019), nel secondo, avevano rigettato la domanda, non riconoscendo al militare deceduto la qualifica di soggetto equiparato a vittima del dovere. I giudici avevano ritenuto che il comma 564 dell’art. 1 della L. n. 266 del 2005 imponesse di conferire tale qualifica soltanto nei confronti di eventi legati a un’attività specifica intrinsecamente pericolosa e non anche ad accadimenti derivanti dall’esposizione a un fattore letale.

In altri termini, la Corte territoriale non aveva ritenuto di porre l’evento mortale in relazione causale e temporale con lo svolgimento dell’ordinaria attività di servizio, sostenendo che esso non si era determinato nell’ambito di una precisa missione assegnata al militare di leva, dal momento che questi non svolgeva servizio in infermeria né come guardia ordinaria di vigilanza, in condizioni ambientali di freddo intenso, tali da determinare l’aggravamento del rischio di contagio.

Inoltre, i giudici lagunari avevano rilevato che l’infortunio alla caviglia per il quale il giovane si era rivolto all’infermeria della sua caserma non era neppure avvenuto durante l’espletamento dell’ordinaria attività di servizio e che quindi il militare si era recato in infermeria come mero paziente e non nello svolgimento di un incarico istituzionale a lui assegnato. Dunque pur convenendo che la causa del contagio era dipesa dal fatto che all’interno dell’infermeria erano ricoverati altri commilitoni con sospetta meningite, la Corte d’appello aveva escluso il ricorrere delle condizioni richieste dall’art. 1, comma 564, della I. n. 266 del 2005, ai fini del riconoscimento dei benefici riservati ai soggetti equiparati alle vittime del dovere in capo ai genitori del militare deceduto in quanto familiari superstiti.

 

I familiari ricorrono in Cassazione obiettando che l’attività in sé comporta un rischio anomalo

I genitori tuttavia hanno proposto ricorso anche per Cassazione sulla base di un unico motivo, deducendo “Violazione dell’art. 1, comma 564 I. 26/05, art1 commi b e c d.p.r. 243/06″. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente che, non essendosi in presenza dello svolgimento di una “missione di qualunque natura”, non sarebbero state configurabili le condizioni ambientali e operative tali da concretizzare quel rischio che avrebbe giustificato il riconoscimento della qualifica di soggetto equiparato a vittima del dovere in capo al soggetto interessato.

I familiari del militare hanno anche addotto una precedente sentenza della Suprema Corte per sostenere che le “particolari condizioni ambientali ed operative” richieste dalla legge potevano considerarsi configurate anche nel caso in cui, pur non essendovi stato uno specifico incarico o lo svolgimento di una specifica mansione, era l’attività di servizio in sé ad esporre il soggetto ad un rischio anomalo.

In definitiva, i ricorrenti hanno sostenuto che nel concetto di “missione di qualunque natura” ex art. 1, comma 564, della 1.266/2005 e art. 1 lett. b, del d.p.r. 243/ 2006, andasse ricompreso anche il servizio di leva e che le “particolari condizioni ambientali e operative” in cui esso si svolgeva giungevano fino a ricomprendere le condizioni ambientali di igiene e sicurezza. E ancora, che l’omissione del dovere di sorveglianza sanitaria e di isolamento degli infetti (che nel caso in esame mangiavano insieme agli altri militari e venivano ricoverati in infermeria con i colleghi non affetti da contagio) da parte dei responsabili, concretizzava esattamente quel rischio specifico che giustificava il riconoscimento della qualifica dei ricorrenti quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere.

 

La Suprema Corte concorda: il giovane era obbligato a ricorrere all’infermeria della caserma

Secondo la Suprema Corte il motivo merita pieno accoglimento, anche se gli Ermellini precisano che il riferimento dei ricorrenti alla sentenza n. 22686 del 2018 si rivela “inconferente” nel caso in esame, in cui, spiegano gli Ermellini, “il punto dirimente non è costituito dal perimetro di tipizzazione delle attività che possono dar luogo al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ossia all’ampiezza del concetto di missione, sì come estesa a tutti i compiti svolti dal personale militare resi per funzioni operative, addestrative, logistiche su mezzi o nell’ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

Quanto emerge nella fattispecie in esame è, altresì, indipendente dalla causa dell’infermità, e concerne la circostanza, tutt’affatto diversa che, nell’impossibilità per il militare in servizio di leva obbligatorio di rivolgersi a strutture sanitarie alternative, egli è stato, di fatto, esposto obiettivamente ad un rischio specifico in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto“.

Nello specifico infatti, proseguono i giudici del Palazzaccio, il militare “aveva corso un rischio non generico che in nessun modo può essergli imputato, e che nemmeno è riferibile a una missione compresa nelle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto. I militari affetti da contagio non erano tenuti in quarantena, ma ricoverati in infermeria a contatto con i militari non infetti”.

Questo rilievo, chiarisce la Cassazione, “è sufficiente a configurare la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali o operative” in capo al militare di leva in servizio obbligatorio, il cui decesso è dipeso dalla ragione obiettiva per cui, quella di rivolgersi all’infermeria costituiva una scelta necessitata, non avendo egli nessun’altra possibilità riguardo al permanere o non all’interno dell’infermeria e della stessa caserma”.

La Corte territoriale, per avendo dato conto del “subentrare delle cause specifiche e straordinarie che hanno modificato radicalmente le condizioni ambientali e operative del servizio, rendendole rischiose al punto tale da costituire un vulnus per vita stessa dei militari”, non ha tuttavia tratto da tale accertamento le necessarie conseguenze, “a meno di non voler considerare “fisiologica” l’inerzia e la scarsa vigilanza degli organi superiori militari – censura con forza la sentenza impugnata la Suprema Corte -, il che entrerebbe in collisione diretta e immediata con il principio costituzionale di tutela della salute e sicurezza, nonché con le corrispondenti tutele contemplate negli ordinamenti civile e militare a salvaguardia dell’integrità fisio-psichica della persona, e, segnatamente, del personale in servizio di leva”.

La lettura degli atti, conclude la Suprema Corte, reclama “la stigmatizzazione dell’operato della pubblica amministrazione nella gestione igienico-sanitaria della caserma di San Giorgio a Cremano, così come accertata nel giudizio di merito, che ha messo a rischio la salute e la stessa incolumità del militare di leva, al quale va, pertanto, riconosciuta la qualifica di soggetto equiparato a vittima del dovere, con le dovute conseguenze di legge nei confronti dei genitori superstiti”.

Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per la nuova decisione che dovrà ovviamente adeguarsi al principio fissato dalla Cassazione.

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