Matrimonio saltato: va restituita la casa donata dal fidanzato

Si può chiedere alla propria promessa sposa, poi mancata, la restituzione dei doni per il matrimonio? La questione è tutt’altro che secondaria, considerate le nozze che non infrequentemente sfumano in extremis e, soprattutto, il valore del “regalo” nel caso specifico: una casa.

Della vicenda si è occupata la Cassazione, prima sezione civile, che ha deliberato e chiarito molti aspetti sull’argomento con l’ordinanza n. 29980/21 depositata il 25 ottobre 2021, stabilendo, in estrema sintesi, considerata anche l’evoluzione della società moderna in cui tra i doni rientrano sempre più spesso gli immobili, che anche per questi ultimi può essere attuata la pretesa e l’azione restitutoria, “perché quel rileva in questi casi è solo e soltanto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio e che si giustifichino per il solo fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso”.

Un giovane chiede indietro l’appartamento donato alla futura sposa sfumata per le nozze

Un giovane aveva citato in giudizio avanti il Tribunale di Taranto la sua ex promessa sposa e un terzo a cui quest’ultima, a seguito di un anteriore preliminare, nel 2004 aveva venduto con atto di compravendita un appartamento. L’immobile, tuttavia, era da qualificare come donazione indiretta da parte del promosso sposo alla sua “metà” connessa alla promessa di matrimonio scambiata tra i due fin dal 2002, e poiché poi questa non era andata a buon fine, malgrado fosse stata anche già fissata da data del matrimonio, questi aveva chiesto il giudice pronunciasse la revoca dell’atto ai sensi dell’art. 80 cod. civ.

Il tribunale però aveva respinto la domanda, rilevando come l’art. 80 del codice cod. civ. riguardi i doni e implichi una fattispecie di liberalità d’uso (art. 770 cod. civ.), che non necessita di “forma solenne”, ma escludendo che nell’alveo della norma potessero rientrare gli immobili, anche nell’ottica della donazione indiretta, “perché la donazione immobiliare, alla quale gli artt. 782 e 783 cod. civ. riservano la forma pubblica, non può esser considerata, in base alla consuetudine sociale, una liberalità d’uso”.

 

La risalente regolamentazione delle “attribuzioni gratuite” tra fidanzati

Lo sposo mancato aveva appellato la sentenza, ma la decisione di prime cure era stata confermata anche dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza del 2016. Di qui il suo ulteriore ricorso per Cassazione attraverso il quale l’uomo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 cod. civ. poiché, ha obiettato, la retta interpretazione di tale norma, dal tenore letterale ampio, imporrebbe di dire che essa contempla non solo i veri e propri “doni” tra fidanzati, intesi come liberalità d’uso, ma anche le eventuali donazioni immobiliari, ivi comprese quelle indirette.

La Suprema Corte gli ha dato ragione ritenendo la doglianza fondata e non condividendo, nella sua assolutezza, la conclusione della Corte d’appello la quale, come detto, avallando il percorso motivazionale del giudice di primo grado, aveva ritenuto che, per associazione con le liberalità d’uso, non potesse rientrare nella categoria dei doni di cui all’art. 80 cod. civ. anche la donazione immobiliare, diretta o indiretta.

Gli Ermellini ricordano che “la sorte” delle attribuzioni gratuite tra fidanzati è stata oggetto di un’apposita regolamentazione solo col codice civile del 1942, all’art. 80, aggiungendo anche come la formulazione della norma, genericamente riferita ai “doni”, abbia determinato nel tempo un vasto dibattito dottrinale, “con oggetto di volta in volta ancorato alla questione della natura giuridica delle suddette liberalità, in funzione della possibile assimilazione alle donazioni obnuziali e alle liberalità d’uso”. Il punto che la Suprema corte intende evidenziare è che “l’accostamento tra i doni di cui all’art. 80 e la disciplina della donazione obnuziale è in contrasto con il dato normativo desunto dall’art. 785 cod. civ., che rispetto all’efficacia immediata dei “doni” stabilisce invece che la donazione obnunziale non produce effetto finché non segua il matrimonio”. Inoltre, puntualizzano gli Ermellini,  “l’accostamento dell’art. 80 alla liberalità d’uso si basa su un’esegesi ingiustificatamente restrittiva dell’ambito della citata norma”.

 

I doni prenuziali sono vere e proprie donazioni soggette alle norme del codice civile

I giudici del Palazzaccio “sposano” un altro, più convincente indirizzo interpretativo “che si è attestato sul rilievo che i doni prenuziali di cui all’art. 80 sono vere e proprie donazioni, con conseguente possibile concorrenza di previsioni regolative secondo i casi individuate nella suddetta norma e negli artt. 769 e seg. cod. civ. Simile orientamento è stato accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto che i doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono – appunto – vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Fermo restando, naturalmente, che l’eventuale modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che, in taluni specifici casi, il trasferimento possa perfezionarsi legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera traditio”.

Questo orientamento secondo la Cassazione va confermato “perché aderente all’agire e al sentimento sociale. Non può dunque validarsi l’affermazione della corte territoriale che ha ritenuto impossibile far rientrare nell’alveo dell’art. 80 le donazioni (dirette o indirette) immobiliari perché non costituenti liberalità d’uso. Considerare infatti semplici liberalità d’uso le donazioni tra fidanzati comporterebbe un’interpretazione estremamente riduttiva del diritto alla restituzione dei doni sancita dall’art. 80 cod. civ., a fronte invece dell’essere la ratio della restituzione non correlata, in detta norma, al semplice valore dei beni donati, quanto piuttosto all’eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non è giunto a compimento, e che è opportuno rimuovere per quanto possibile. Questa considerazione è essenziale nell’ambito dell’interpretazione”.

 

Sempre più spesso nella società di oggi uno dei doni di nozze è proprio la casa

La norma, in buona sostanza, per la Suprema Corte non può intendersi secondo la mera intenzione storica del legislatore del tempo, “ma mediante un flessibile adeguamento al mutato contesto sociale. Ed è appunto conforme alla realtà sociale constatare che una delle frequenti ipotesi di dono effettuato in vista del futuro matrimonio è – oggi – proprio quella in cui persone vicine ai fidanzati (o anche a uno di essi), come per esempio i genitori, acquistino o ristrutturino immobili da destinare alla famiglia che nascerà. Sempre il costume sociale ben conosce la prospettiva in cui uno dei nubendi impieghi somme per acquistare o ristrutturare l’appartamento dell’altro, in vista del matrimonio.

Non si comprende allora per qual ragione, una volta appurato che tale è una delle possibilità che il costume sociale offre alle parti, codesto tipo di donazione prenuziale non possa dirsi uniformabile al diritto sancito dall’art. 80 di ottenere – entro il termine di decadenza – la restituzione del bene (o la revoca dell’atto) nei casi di rottura del fidanzamento”.

 

Quel che rende il dono restituibile è che sia stato fatto per il matrimonio

Proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende, invece, asserisce la Cassazione, “restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto. La dottrina classica ha condivisibilmente messo in luce come la ratio della norma consista nella tutela di una presupposizione, tale essendo quella incentrata sul futuro matrimonio che imprime la specifica destinazione ai beni donati “a causa della promessa”. Quel che dunque rileva, ai fini dell’azione restitutoria, è in casi simili sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questa”.

In caso di donazione indiretta, l’immobile va restituito al “donante”

I giudici del Palazzaccio chiariscono poi, in questa prospettiva, che “la sorte della donazione indiretta – seppur collegabile a un accordo trilaterale – non coinvolge altri che le parti direttamente interessate dalla donazione direttamente interessate. Di tanto costituisce base il tradizionale indirizzo di questa Corte formatosi sul tema del preliminare di vendita immobiliare in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato. Per il contratto preliminare è stato affermato che qualora in esso la qualità di promissario acquirente e di possessore in via anticipata del bene da trasferire venga assunta da persona diversa da quella che provvede al versamento del corrispettivo, e qualora il patto sia ricollegabile a un accordo trilaterale rivolto a conseguire, con la partecipazione del promittente venditore, una donazione indiretta in favore di detto promissario da parte di chi esegue il pagamento, il sopravvenuto venir meno della causa donandi (tipica della donazione fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) determina la caducazione della suddetta attribuzione patrimoniale, e quindi anche del diritto di godere il bene in vista della stipulanda compravendita definitiva, ma non incide sull’efficacia del rapporto fra il promittente venditore ed il donante, il quale viene a porsi nella qualità di effettivo promissario

Traslato nell’ambito della compravendita definitiva, questo insegnamento – aggiunge la Cassazione – “sta a indicare che il venir meno della causa donandi comporta l’inefficacia solo nel rapporto interno che lega il donante al donatario, non anche invece in quello tra il venditore e l’acquirente sostanziale del bene. La conclusione rileva nel senso che, in termini effettuali, la restituzione di cui parla l’art. 80 cod. civ. dovrà essere attuata, in questa prospettiva, mediante retrocessione dell’immobile in capo al donante, da identificare quale parte acquirente in senso sostanziale”.

 

I principi di diritto

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa uniformandosi ai principi che la Suprema Corte ribadisce: “i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 cod. civ., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette.

Anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo;

Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente”.

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