Risarcimento danno parentale: la tabella del tribunale di Roma
Il principio era già stato anticipato da pronunce precedenti, ma adesso, dopo l’ordinanza n. 26300/21 depositata il 29 settembre 2021, si può ritenere ufficialmente e definitivamente consolidato: per la Cassazione il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo la tabella di Roma, e non quella di Milano.
Solo il sistema romano, infatti, è idoneo a consentire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e, nello stesso tempo, a garantire l’uniformità di giudizio al cospetto di vicende analoghe.
La valenza “paranormativa” delle Tabelle di Milano per liquidare il danno biologico
Com’è noto, da oltre dieci anni la tabella di Milano ha assunto una valenza “paranormativa“ per la quantificazione del danno non patrimoniale: con la celebre sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha infatti individuato nel sistema milanese il parametro da utilizzare per liquidare questa categoria di pregiudizio in modo omogeneo e standardizzato, per superare le accentuate divergenze che si erano registrate nella giurisprudenza di merito, e assicurare l’uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Si trattava, in realtà, della liquidazione del danno biologico per lesione della salute di una persona vivente, ma il principio è stato successivamente ritenuto applicabile anche alla distinta fattispecie del pregiudizio che un soggetto può soffrire per la morte di un familiare o di una persona cara.
Parametro meno efficace, invece, per il danno parentale
Le ipotesi, però, sono diverse, e la tabella di Milano non è mai stata sufficientemente precisa per la liquidazione del danno da uccisione del congiunto. Infatti, essa si limita a prevedere un importo minimo e uno massimo, con una forbice peraltro piuttosto ampia (ad esempio, per la morte del coniuge si va da 168.250 a 336.500 euro), e non indica alcun criterio specifico per determinare concretamente quale valore debba essere liquidato. Così, di fatto, la determinazione viene rimessa alla valutazione equitativa dei giudici di merito, con buona pace dell’uniformità di giudizio e della prevedibilità delle sentenze.
La tabella di Roma già preferita dalla Cassazione
Per queste ragioni, la tabella di Milano per la liquidazione del danno parentale ha incontrato molte resistenze. Ad esempio, il tribunale di Roma (in foto), in aperto dissenso con i criteri milanesi, ha sempre utilizzato il proprio sistema tabellare per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale. La stessa Cassazione, con la sentenza n. 29495/2019, ha esplicitamente smentito la pretesa valenza nazionale dei criteri milanesi, e questo orientamento è stato ribadito dalla sentenza della Suprema Corte n. 10578/21, la quale ha altresì riconosciuto la necessità di far ricorso a una tabella “che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione“. Una tabella, per l’appunto, come quella elaborata dal tribunale di Roma.
A questa pronuncia aveva fatto seguito una presa di posizione del Tribunale di Milano che, con sentenza n. 5947 del 7 luglio 2021, aveva preannunciato una revisione dello strumento tabellare meneghino in conformità alle indicazioni della Suprema Corte, ritenendo tuttavia opportuno continuare a utilizzare, in questo periodo transitorio, la propria tabella, seppur con il correttivo di un’adeguata ed analitica motivazione circa i parametri utilizzati per determinare l’entità concreta del risarcimento all’interno del range tabellare.
Un tragico caso di malpractice medica e la conseguente causa
Sennonché, con l’importante affermazione contenuta nella nuova pronuncia del 29 settembre, la Cassazione ribadisce che la tabella milanese non va bene e che l’unica tabella utile alla liquidazione del danno parentale, allo stato, risulta essere quella di Roma.
Il tragico caso di cui si sono occupati gli Ermellini è quello di un bambino nato con grave sofferenza cerebrale per asfissia intra partum causata dalla negligente ed imperita condotta del personale medico dell’Ospedale Sant’Anna di Torino durante l’assistenza al parto avvenuto nel 2001: il piccolo aveva riportato una tetraparesi spastica con invalidità al cento per cento fino alla morte, sopraggiunta nel 2015 all’età di 14 anni.
I genitori avevano citato in causa l’azienda ospedaliera di Torino e la causa era appunto approdata in. Cassazione. Quel che qui preme – i motivi di ricorso e contro-ricorso erano numerosi – è ciò che la Cassazione afferma sul “danno iure proprio da perdita del rapporto parentale” sofferto dalla mamma. I giudici del Palazzaccio concordano pienamente con la Corte d’appello la quale, sottolineando l’intenzione di “valorizzare l’elevatissima componente del danno cosiddetto morale, potendosi senza difficoltà presumere sia lo spessore indicibile e temporalmente prolungato della sofferenza della madre innanzi a una simile dolorosa evenienza, sia l’impegno da lei profuso nell’assistenza giornaliera e nella sorveglianza notturna del figlio”, e nel porre in rilievo il fatto che “il bambino non ha subito un immediato decesso, ma questo è avvenuto dopo molto tempo dall’insulto ipossico-ischemico alla nascita», aveva “correttamente” liquidato tale danno con importo complessivo pressoché coincidente con il valore massimo tabellare, “trattandosi di importo compreso nell’ambito dei valori previsti dalle tabelle in uso all’epoca della decisione, dai giudici di merito determinato nel legittimo esercizio dei propri poteri e congruamente motivato, siffatta valutazione pertanto sottraendosi al controllo in sede di legittimità”.
Gli Ermellini ribadiscono: per il danno parentale va usato il sistema romano
La Cassazione non concorda invece con la scelta della Corte d’Appello di liquidare tale danno facendo applicazione delle Tabelle di Milano. I giudici del Palazzaccio qui non modificano la sentenza appellata, in quanto, spiegano, “in difetto di doglianza alcuna mossa al riguardo dalle parti si è sul punto formato invero “giudicato implicito”, con conseguente inapplicabilità nella specie del principio affermato da Cass. n. 10579 del 2021”.
E tuttavia la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire questo principio in forza del quale, “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma”.