Risarcimento per ritardata consegna del bagaglio in aeroporto
Si tratta di uno dei disservizi più frequenti e anche più temuti e forieri di disagi per quanti viaggiano in aereo: parliamo ovviamente dello smarrimento o della ritardata consegna del bagaglio.
In questi casi, dando per assodata la prova della responsabilità del vettore, come e in che misura si può essere risarciti. Particolarmente utile, al riguardo, l’ordinanza n. 3165/21 depositata il 9 febbraio 2021 dalla Cassazione, che si espressa su un caso tipico sul genere approfittandone per chiarire la normativa del settore e precisare alcuni punti controversi, con particolare riferimento alla possibilità per il giudice di riconoscere un quantum in più al passeggero, che è limitata in buona sostanza alle spese processuali o comunque ai costi di causa.
Un passeggero cita Alitalia per danni per la ritardata consegna del bagaglio
La vicenda. Un passeggero aveva citato in causa il vettore, Alitalia, per i danni causatigli dalla ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione del volo di linea Brindisi-Roma-New York del 26 luglio 2015. Il Giudice di Pace di Taranto, nel 2016, aveva rigettato la sua domanda risarcitoria ma, con sentenza del 2018, il Tribunale della stessa città aveva accolto il gravame, ribaltando la decisione di primo grado.
I giudici di seconde cure avevano ritenuto applicabile ratione materiae la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e non contestata la mancata consegna del bagaglio all’arrivo all’aeroporto di New York; aveva escluso che il passeggero fosse incorso in qualsivoglia decadenza, avendo inviato il reclamo ad Alitalia nel termine di 21 giorni, giusta l’art. 31, comma 2, della stessa Convenzione, e aveva reputato corretta la quantificazione della pretesa risarcitoria dell’appellante per gli esborsi effettuati per procacciarsi articoli di abbigliamento e medicinali e far fronte ai bisogni ordinari connessi con il soggiorno neggi U.S.A. Il tribunale aveva pertanto condannato la compagnia aerea al pagamento della somma di 2.275 euro, e respinto la domanda di manleva di quest’ultima contro American Airlines ritenendo mancata la prova dell’ascrivibilità del ritardo della compagnia statunitense.
La Suprema Corte fa chiarezza sulla Convenzione di Montrealm
Alitalia però ha proposto ricorso per Cassazione. Al di là dei motivi legati al fatto che la compagnia si trovava in amministrazione straordinaria, e al mancato riconoscimento di responsabilità in capo ad American Airlines, quello che qui preme in particolare riguarda la presunta violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 22, commi 2 e 6, della Convenzione di Montreal del 1999: il danno al passeggero sarebbe stato liquidato oltre i limiti risarcitori previsti da queste normative.
Motivo, questo, peraltro accolto dalla Suprema Corte, che con l’occasione si è soffermata sui vari punti, anche controversi, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito euro-unitario con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997.
Il documento che, com’è noto, mira all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo III”, la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni.
“A tal riguardo – spiegano gli Ermellini – l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” e dei “danni ai bagagli, contemplando in quest’ultima una specifica ed autonoma responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, parag. 2, a tenore del quale, nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 1000 Diritti Speciali di Prelievo per passeggero (al cambio attuale, 1 DSP equivale a 1,20 euro circa, ndr), salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione“.
Il giudice può riconoscere un surplus risarcitorio, ma per le sole spese di causa
La Cassazione specifica che, secondo il parag. 6 del medesimo articolo, “i limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva”.
Nello specifico, proseguono gli Ermellini, non era in discussione la responsabilità del vettore per l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio, non risultando specificamente impugnata, al riguardo, la decisione del tribunale tarantino: la doglianza verteva esclusivamente sulla quantificazione del danno riconosciuto al passeggero.
E al riguardo la Cassazione ricorda che, secondo la giurisprudenza della stessa Suprema Corte, “ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall’art. 22, parag. 2, della menzionata Convenzione di Montreal del 1999 nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ”.
Le spese in più riconosciute per acquistare effetti personali e medicinali sono una duplicazione
Nel caso in questione, invece, il tribunale, come detto, aveva liquidato, in favore del danneggiato la complessiva somma di 2.275 euro a titolo di ristoro del danno sofferto dalla ritardata consegna del bagaglio, comprensivo sia della quota forfettaria sancita dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, sia degli ulteriori esborsi patiti ai sensi dell’art. 22, comma 6, ed individuabili nelle spese per l’acquisto di effetti personali e medicinali necessari per il soggiorno negli Stati Uniti. E aveva poi condannato la compagnia al pagamento di quell’importo, nonché alla refusione delle spese del doppio grado di merito. “E’ di tutta evidenza che così operando – proseguono i giudici del Palazzaccio – , il giudice di merito ha erroneamente ricompreso tra gli altri oneri di cui all’art. 22 parag. 6 della suddetta Convenzione gli esborsi sopportati dal (omissis) per acquistare beni di prima necessità e medicinali al fine di sopperire medio tempore alla mancata tempestiva consegna del proprio bagaglio: tali esborsi, però, altro non rappresentano che una delle voci del danno patrimoniale subito dal passeggero, come tale già inclusa nella nozione omnicomprensiva di danno (patrimoniale e non) che, alla stregua della riportata giurisprudenza di legittimità, è coperta dalla limitazione del quantum risarcibile sancito dal parag. 2 del medesimo art. 22”.
La facoltà del tribunale di riconoscere al danneggiato, “in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi“, sancita dal parag. 6 del citato articolo, si riferisce, invece, specificamente, “alle spese processuali (nella specie pure riconosciute al passeggero) ed agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, tali dovendosi considerare, tenuto conto del complessivo contesto della norma, quei costi ulteriori (diversi dalle spese processuali e non rientranti tra le voci del danno, patrimoniale o non, coperto dalla limitazione di cui all’art. 22, parag. 2) comunque sopportati dall’istante al fine di ottenere giudizialmente l’invocato risarcimento”.
Accolta anche al domanda di manleva di Alitalia, corresponsabile anche American Airlines
Per la cronaca, la Cassazione ha ritenuto fondato anche il motivo riguardante la domanda di manleva svolta da Alitalia s.p.a. nei confronti di American Airlines, che era stata invece disattesa dal giudice di appello, essendo pacifico che “per effettuare il viaggio relativo alla tratta Brindisi/Roma/New York, mediante il volo di linea AZ 1620, il passeggero abbia utilizzato, in successione, entrambi i vettori in causa. Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso”.
Pertanto, essendo rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell’altro vettore, “entrambi devono esserne considerati responsabili solidalmente nei confronti dell’appellante, e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza, rivelandosi, dunque, erroneo l’avvenuto rigetto, per le ragioni indicate dal tribunale pugliese, della domanda di manleva proposta da Alitalia s.p.a. verso American Airlines Inc.”.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame.